Marsala Doc - Revoca approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2025
Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 1° luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e' revocato nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e, per l'effetto, l'efficacia del testo previgente del medesimo articolo e' ripristinata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 agosto 2026
Revoca parziale del decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di
una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e
ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati.
(26A04064)
(GU n.186 del 12-8-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, e,
in particolare, l'art. 21-quinquies, comma 1, che disciplina la
revoca del provvedimento amministrativo;
Visto il proprio decreto prot. n. 0296502 del 1° luglio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta dei vini «Marsala», le cui premesse si intendono
integralmente richiamate;
Considerato che, a seguito dell'approvazione della modifica
ordinaria sopra citata, la stessa e' stata comunicata alla
Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art.
12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma
8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, successivamente alla suddetta comunicazione, con
nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026 la Direzione generale
agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto
di modificare le norme di etichettatura contenute nel documento unico
e nel disciplinare di produzione della DOP «Marsala»;
Considerato che, alla luce delle richieste formulate dai servizi
della Commissione europea con la nota sopra richiamata, si rende
opportuno procedere ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della
legge n. 241 del 1990 alla revoca parziale, per nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, del decreto prot. n. 0296502 del
1° luglio 2025, nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Marsala»;
Dato atto altresi', della nota del Consorzio volontario per la
tutela del vino Marsala, trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata in data 4 agosto 2026, acquisita al prot. n. 0380569 di
pari data, con la quale il predetto consorzio, con riferimento alla
suddetta nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026, «al fine di
consentire il superamento dei rilievi formulati e di permettere cosi'
la pubblicazione della modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, con propria delibera comunica la rinuncia alla
modifica ordinaria prevista all'art. 7 [del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata] "Marsala"»;
Considerato che, a seguito dell'espressa rinuncia comunicata dal
Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, l'art. 7 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Marsala» non costituisce piu' oggetto di modifica;
Considerato che, per l'effetto, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto di revoca parziale, riacquista efficacia il testo
previgente del medesimo articolo;
Considerato che, a seguito della revoca parziale disposta con il
presente decreto, e' necessario procedere alla ripubblicazione del
disciplinare e del documento unico aggiornati;
Ritenuto pertanto, di dover revocare parzialmente il decreto 1°
luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Marsala», nella parte in cui approva la modifica dell'art.
7 del disciplinare e di dare atto, per l'effetto, del ripristino
dell'efficacia del testo previgente del medesimo articolo dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere alla ripubblicazione del
disciplinare di produzione aggiornato e del relativo documento unico
aggiornato, in allegato al presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare 1° luglio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta dei vini «Marsala», e' revocato nella parte in
cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e, per
l'effetto, l'efficacia del testo previgente del medesimo articolo e'
ripristinata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente decreto, le
disposizioni previste dal decreto 1° luglio 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta dei vini «Marsala» ed il relativo documento unico
consolidato, a seguito della revoca parziale di cui al comma 1,
figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 5 agosto 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «MARSALA»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Marsala», «Vino Marsala»
e «Vino di Marsala», che deve essere integrata a seconda delle
caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge «Fine»,
«Superiore», «Superiore Riserva», «Vergine» o «Soleras», «Vergine
Riserva» o «Soleras Riserva», oppure «Vergine Stravecchio» o «Soleras
Stravecchio», e' riservata ai vini liquorosi, di colore oro, ambra e
rubino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nella legge 28 novembre 1984, n. 851, nonche' a quelli previsti dal
presente disciplinare di produzione.
L'uso della suddetta denominazione e' permesso solo con le
qualifiche che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il
colore ed il contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in lingua
italiana o inglese.
Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
I vini di cui al precedente art. 1 devono provenire dalle uve dei
vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
varietale:
a) per i Marsala oro ed ambra: vitigni «Grillo» e/o
«Catarratto» (tutte le varieta' e tutti i cloni), e/o «Ansonica»
(detto localmente «Inzolia»), e/o «Damaschino»;
b) per i Marsala rubino: vitigni «Perricone» (localmente
chiamato «Pignatello») e/o «Calabrese» (localmente chiamato «Nero
d'Avola») e/o «Nerello mascalese».
Possono concorrere fino al 30% delle uve impegnate in totale, le
uve a bacca bianca provenienti dai vigneti di cui al precedente punto
a).
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei
vini liquorosi di cui al precedente art. 1 comprende l'intero
territorio della Provincia di Trapani, esclusi i Comuni di
Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese
e caratteristiche qualitative delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini da impiegare nella preparazione dei
vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona
di produzione.
Sono, pertanto, da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione
allo schedario viticolo, esclusivamente i vigneti, in coltura
specializzata posti nella zona di produzione indicata all'art. 3, che
fruiscono delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare
alle uve, ai mosti ed ai vini da essi ottenuti le tradizionali
caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli tradizionali o comunque idonei ad
assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in
verticale, ivi compresi l'alberello e la spalliera ed esclusi quelli
in orizzontale.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia, e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino
«Marsala» non deve superare le 10 t per ettaro per i vitigni a bacca
bianca e le 9 t per ettaro per i vitigni a bacca nera.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore
all'80% e quelle delle uve in vino base non superiore al 75%.
La Regione Siciliana, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste puo' modificare i limiti di cui sopra.
Tuttavia, i singoli viticoltori possono avviare alla produzione
dei mosti e dei vini destinati alla elaborazione dei vini liquorosi
Marsala tutte le uve dagli stessi vendemmiate nei limiti delle rese
massime per ettaro fissate dal presente disciplinare, a condizione
che:
comunichino, in tempo utile all'effettuazione di eventuali
controlli i dati concernenti il loro raccolto superiore al limite
ridotto fissato;
risulti che l'uva ha le caratteristiche prescritte dal
disciplinare qualora tali controlli siano effettuati.
Le uve debbono assicurare al mosto un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 13,00% vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle uve che sono
necessarie per ottenere un Marsala pronto al consumo, debbono essere
effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Ai fini del presente disciplinare si intendono:
per mosti: i mosti propriamente detti ed i mosti parzialmente
fermentati;
per sifone: il prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a
dare Marsala, di alcole etilico di origine viticola e/o di acquavite
di vino.
Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi
nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi
essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti di cui all'art. 2.
Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del
Marsala Superiore dei tipi oro e rubino e' vietata l'aggiunta di
mosto cotto.
L'aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia,
di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del
Marsala Superiore ambra non deve essere inferiore all'1%.
Nella preparazione dei Marsala Vergine e' vietato l'impiego di
mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone.
Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti,
atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in
particolare, l'aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di
acquavite di vino.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I Marsala di cui all'art. 1 devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
1) Marsala Fine:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
acidita' volatile: non superiore a 15 meq/l;
invecchiamento minimo di un anno;
2) Marsala Superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
acidita' volatile: non superiore a 17 meq/l;
invecchiamento minimo due anni;
3) Marsala Superiore Riserva:
tutte le caratteristiche del Marsala Superiore ma con:
invecchiamento minimo di quattro anni;
acidita' volatile: non superiore a 30 meq/l;
4) Marsala Vergine o Soleras:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
acidita' volatile: non superiore 30 meq/l;
invecchiamento minimo cinque anni;
5) Marsala Vergine Stravecchio o Riserva:
le stesse caratteristiche del Marsala Vergine ma con:
invecchiamento minimo di dieci anni.
I Marsala denominati «oro» hanno colore dorato piu' o meno
intenso.
I Marsala denominati «ambra» hanno colore giallo ambrato piu' o
meno intenso.
I Marsala denominati «rubino» hanno colore rosso rubino che, con
l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.
I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si classificano in:
secco: con zuccheri riduttori inferiori a 40 g/l;
semisecco: con zuccheri riduttori superiori a 40 g/l, ma
inferiori a 100 g/l;
dolce: con zuccheri riduttori superiori a 100 g/l.
Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.
Per i Marsala, anche nel caso in cui non e' consentito l'impiego
del mosto cotto, e' ammessa la presenza di tracce di
ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di
invecchiamento.
I vini Marsala gia' idonei al consumo diretto come tali possono
essere addizionati con alcole etilico di origine viticola e/o con
acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento, onde
adattarli a particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono
essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno un mese
prima della commercializzazione.
Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di
ultimazione delle operazioni di concia.
E' consentita la rilavorazione di una o piu' miscele di Marsala.
In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto ad un
nuovo periodo di invecchiamento in relazione al tipo di Marsala che
si intende ottenere.
L'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno,
preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che per i primi
quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere
effettuati in recipienti di altro materiale.
Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento puo'
essere destinato alla trasformazione in altre bevande o prodotti.
I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere
commercializzati come Marsala Superiore o Marsala Fine, purche'
abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette
categorie e ne abbiano le caratteristiche.
Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono
essere commercializzati come Marsala Fini, purche' abbiano completato
il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne
abbiano le caratteristiche.
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con quelli delle imprese e del made in Italy,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, puo' consentire, su proposta della
Regione Siciliana, la preparazione di vini Marsala destinati alla
esportazione verso i Paesi terzi, aventi limiti percentuali di
contenuto in alcole e/o in zuccheri diversi da quelli indicati nel
presente disciplinare, sempre che i prodotti cosi' confezionati
rispondano alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.
L'autorizzazione sara' concessa sempre che sia consigliata da
ragioni di interesse nazionale.
I prodotti di cui ai due precedenti comma, devono essere spediti
dalle fabbriche direttamente all'estero o ai depositi o magazzini
doganali accompagnati da bolletta di cauzione.
Di tali prodotti e' vietata la reimportazione nei Paesi
dell'Unione europea.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al
contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere
indicate in etichetta.
In aggiunta alle specificazioni del tipo connesse
all'invecchiamento, alle indicazioni relative al colore ed a quelle
relative al contenuto zuccherino, sono ammesse:
l'indicazione dell'annata di produzione, intendendosi per
annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l'ultima concia;
l'indicazione «Vecchio», per i Marsala che possiedono almeno le
caratteristiche minime per la qualifica di Marsala Superiore;
l'indicazione delle sigle e/o del significato in esteso I.P.
(Italia Particolare) per il Marsala Fine; S.O.M. (Superiore Old
Marsala), o G.D. (Garibaldi Dolce), o L.P. (London Particolar oppure
Inghilterra) per il Marsala Superiore riservate esclusivamente ai
requisiti stabiliti per il tipo di cui trattasi.
Le specificazioni di tipo connesse all'invecchiamento (Fine,
Superiore, Vergine) - eventualmente seguite dalle sigle
corrispondenti e/o dal loro significato in esteso - devono essere
apposte di seguito sulla stessa riga o in quella immediatamente
seguente la riga dove e' riportata la denominazione Marsala o vino
Marsala o vino di Marsala.
Le specificazioni del tipo connesse all'invecchiamento (Fine,
Superiore, Vergine) le sigle corrispondenti e/o il loro significato
in esteso, devono essere riportate con caratteri non superiori - e
non inferiori alla meta' - in ampiezza ed in evidenza, di quelli
utilizzati per la designazione Marsala, vino Marsala o vino di
Marsala.
Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero e
tutte le altre indicazioni aggiuntive di cui al comma secondo devono
essere riportate sulla etichetta principale o sulla etichetta apposta
nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri
non inferiori ad un quarto in ampiezza ed in evidenza, di quelli
utilizzati per le designazioni Marsala, vino Marsala o vino di
Marsala, ne' superiori, in ampiezza ed in evidenza, a quelli
utilizzati per queste stesse designazioni di base.
E' consentita l'indicazione in etichetta di marchi registrati a
condizione che gli stessi non siano di natura tale da trarre in
inganno il consumatore circa la natura del prodotto e che siano
specificate nell'etichetta secondaria le motivazioni del loro
impiego.
I marchi di cui trattasi, con l'esclusione delle figure, delle
rappresentazioni grafiche, etc., non potranno essere riportati con
caratteri superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli utilizzati
per le designazioni di base Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.
Art. 8.
Confezionamento e presentazione
I Marsala Vergini devono essere commercializzati al consumo
soltanto in bottiglia.
Gli altri tipi devono essere commercializzati al consumo in
recipienti di capacita' non superiore a 60 litri, confezionati da
produttori della zona di produzione ed all'interno della stessa.
Conformemente alla normativa vigente l'imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per
salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire e assicurare
l'efficacia dei controlli.
I vini Marsala non confezionati come sopra detto possono
circolare tra produttori in recipienti di servizio solo nel
territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento.
Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a 60
litri per la preparazione di altre bevande o prodotti, purche' il
loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che
accompagnano la merce e nelle fatture.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici di Marsala devono tenere
i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli
imbottigliamenti e le spedizioni, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Art. 9.
La produzione del Marsala deve essere effettuata con impiego di
alcole di origine vinicola e/o di acquavite di vino, schiavi di
imposta ed anche gli invecchiamenti minimi prescritti per i diversi
tipi devono essere effettuati sotto tale regime in depositi fiduciari
ferme restando le disposizioni sull'invecchiamento.
Nel quadro del regime suddetto devono essere effettuate anche le
aggiunte integrative di cui all'art. 6, comma sesto.
Durante tutte le fasi del processo di elaborazione sotto
cauzione, possono essere effettuati controlli e prelevamenti di
campioni dei prodotti impiegati da parte dell'amministrazione
finanziaria e degli organismi dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari.
Gli organi di controllo di cui sopra possono effettuare
prelevamenti e controlli analitici anche sulle materie prime
impiegate o in corso di impiego.
Il prelevamento dei campioni e la verifica dei risultati delle
analisi non impediscono l'avvio ed il completamento della lavorazione
sotto la responsabilita' dell'operatore.
Art. 10.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La conformazione orografica della zona tipica di produzione e'
quasi interamente pianeggiante o di lieve altitudine (dai 50 m.
s.l.m. della fascia costiera a max 300 m. s.l.m. delle basse colline
nell'immediato entroterra).
I vigneti, generalmente affacciati sul mare e comunque esposti ad
intensa assolazione, vengono allevati su terreni aridi, poco fertili,
che possono essere anche argillosi, di origine siliceo/calcarea (a
volte ricchi di terre rosse) e sabbiosi, spesso con falde
superficiali.
Il clima e' mediterraneo-insulare, con inverni anche piovosi ed
estati calde ma asciutte, a volte torride a causa dei frequenti venti
caldi africani.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
E' l'uomo a rendere questa zona un unicum, una autentica culla
della civilta' mediterranea della vite e del vino.
Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne
hanno implementato la naturale vocazione vitivinicola: dando luogo ad
un insieme di passione e di tradizione, di culture e di colture.
I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a
D.O. Marsala consistono in condizioni specifiche che complessivamente
determinano caratteristiche davvero esclusive.
Se ne puo' dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano
la risultante organolettica degli elementi climatici e geologici
propri di un'area geografica particolarmente vocata, ma anche dalle
consuetudini che vi si perpetuano da tempo immemorabile.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrale del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro
caratteristiche specifiche e, in particolare, e' ammessa soltanto
l'aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di
vino.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, le doti qualitative dei vini liquorosi Marsala a
d.o., quali intensita' di corpo, consistente tenore alcolico, elevata
longevita', eccellente brillantezza, rappresentano la risultante
organolettica degli elementi climatici, eolici e geologici dell'area
particolarmente vocata.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il microclima - comunque peculiare di tutta la porzione
occidentale della Sicilia - permette alle uve - allevate anche ad
alberello - di maturare, concentrando elevati tenori zuccherini e
polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati
estratti.
Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i
caratteristici «bagli» - risalenti, per lo piu', agli ultimi
duecentocinquanta anni - nei quali veniva originariamente conferita e
vinificata l'uva dei generosi feudi circostanti.
Proprio in questa lunga fascia temporale plurisecolare, si
colloca un proficuo connubio fra una diffusa sapienza contadina e una
riconosciuta plurima capacita' imprenditoriale che, sinergicamente,
hanno dato luogo al vino Marsala.
Infatti, la felice combinazione fra il descritto eco/sistema e le
richiamate consuetudini agroviticole, ha visto fin dalla fine del
'700 il sorgere di numerosi stabilimenti e opifici industriali, in
parte rimasti ai giorni nostri e nei quali soltanto si puo' ottenere
questo tradizionale vino liquoroso a denominazione d'origine.
Art. 11.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Parte di provvedimento in formato grafico
