Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.
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Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 26 settembre 2025 (C/2025/5231) e' stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOC dei vini Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, di cui al decreto 23 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
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Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse,
non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei
vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.
La zona di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo –
Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del
territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Provincia di Imperia
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Conero", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, e' sostituito per intero
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Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche. La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona
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Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola. Provincia di Foggia
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La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
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La Doc Rosso di Montepulciano deve essere ottenuta dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. E’ esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Orvietano o Orvietano Rosso cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.
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