Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua Doc - Approvazione di modifica ordinaria 2025

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 giugno 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». (25A03646)
(GU n.151 del 2-7-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti
dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68,
concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per
il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19,
commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco
Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo
Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto
dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato
dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
I, n. 125 del 15 maggio 1972, concernente il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua»
o «Dolceacqua» e l'approvazione del relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualita' 2 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 43
del 22 febbraio 2011, con il quale e' stato modificato il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualita' 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295
del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui
all'art. 118-quater, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e approvazione
dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione
U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies , par. 2 e 3, del reg. CE n.
1234/2007;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorita' di controllo
o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE
1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7
novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari;
Esaminata la documentata domanda presentata in data 9 novembre 2023
dalla Associazione viticoltori della Provincia di Imperia, acquisita
al protocollo d'ingresso MASAF-Segreteria PQAI n. 0622551 di pari
data, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;
Considerato che per la denominazione di origine protetta dei vini
«Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non esiste un Consorzio di
tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica
ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3
del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito, con protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n.
0011710 dell'11 gennaio 2024, il parere favorevole della Regione
Liguria, cosi' come rettificato con successiva nota acquisita al
protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n. 0017203 del 15 gennaio 2024;
e' stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Dolceacqua
(IM) in data 2 aprile 2025;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 98 del 29 aprile 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», che comporta
altresi' una modifica del documento unico, richiesta con la sopra
citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29
aprile 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»,
consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente
articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato
figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. E' autorizzato lo smaltimento delle giacenze di vini gia'
certificati o atti a divenire DOP «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua», derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e
precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso
dei requisiti stabiliti, per le pertinenti tipologie, dal
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» precedentemente
vigente, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del direttore
generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica 7 marzo 2014, richiamato nelle premesse, e che ne sia
verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» consolidato
con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e'
pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste https://www.politicheagricole.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 23 giugno 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato 1
Disciplinare di Produzione della Denominazione
di Origine Controllata dei Vini «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua» e' riservata al vino rosso, anche nella tipologia
«superiore», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla
coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 5%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o
«Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei Comuni di Dolceacqua,
Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo,
Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonche' la
frazione Vallecrosia Alta, del Comune di Vallecrosia, e quella di
Mortola Superiore, S. Bartolomeo - Carletti, Ville, Calandri, S.
Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del Comune di
Ventimiglia, e quella parte del territorio del Comune di Vallebona
che e' situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente
normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a
quote non superiori ai seicentometri, con esclusione di quelli siti
nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
«Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a t
9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino
«Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12,00% vol al vino «Rossese di
Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata.
Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica
delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire
l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non puo'
essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo
a quello della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» che si fregia
della qualificazione aggiuntiva «superiore» all'atto dell'immissione
al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
del 13,00% vol.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Ai vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' inoltre consentito l'uso delle unita' geografiche aggiuntive
definite nell'allegato A al presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di
Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Le delimitazioni delle unita' geografiche aggiuntive di cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della Regione Liguria -Direzione agroalimentare
-https://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-
e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinare-vino.html.
Art. 8.
Confezionamento e presentazione
Confezionamento: e' consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi
capienza massima di litri 12.
Tappatura: in base alle norme vigenti, e' escluso l'uso del tappo
a corona.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della denominazione
di origine «Rossese di Dolceacqua» ricade nell'estrema parte
occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia, a
Dolceacqua e comuni limitrofi.
I vigneti sono situati per la maggior parte in media -alta
collina in versanti terrazzati.
Aspetti pedologici:
i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente
ligure imperiese maggiormente rappresentati sono sedimenti marini
(torbiditi) a prevalente composizione arenacea, in minore misura si
rileva la presenza di marne. Mediamente i suoli sono moderatamente
profondi.
La tessitura e' franco -grossolana con reazione del suolo acida
-subacida nel caso di substrati arenacei, la tessitura e' fine con
reazione del suolo alcalina -subalcalina nel caso di substrati
marnosi.
Aspetti topografici:
L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra lo
0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 500 m,
pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso
sud e distanza dal mare compresa tra 0 e 23 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell'area interessata e' pari a circa
13°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento
fenologico e della maturazione e' pari a circa 1900°C con valori
compresi tra 1630 e 2100 a seconda delle annate. La somma delle
temperature attive (STA) che da' indicazioni sulle disponibilita'
termiche della zona e' pari a circa 1560°C con valori compresi tra
1340 e 1810. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro
indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio
viticolo, e' pari a circa 570°C con valori compresi tra 480 e 640.
Il massimo della piovosita' si verifica nel mese di dicembre con
una media di circa 115 mm, il minimo di piovosita' nel mese di luglio
con 17 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 680 mm; i
giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette
con un massimo di dieci giorni ad aprile ed un minimo di quattro
giorni ad agosto.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Nella seconda meta' del XIII secolo, i vigneti, consociati
sovente ai ficheti secondo il sistema dell'«aggrego», costituiscono
ormai l'elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli
intemelie tracciate dai corsi d'acqua Roia, Nervia e Verbone.
Documentazione commerciale tra il centro di Ventimiglia e il porto di
Genova, risalente al 1258-59, cita quantita' notevoli (oltre 21.000
lt.) di vino rosso «Vermiglio» certamente il primitivo modello
dell'attuale Rossese, di cui si fara' menzione nei secoli seguenti.
Le fonti rivelano anche l'ubicazione di molti terreni vitati in siti
tuttora riconoscibili: nella piana di Latte e sui declivi collinari
che delimitano la valletta omonima, a Roverino e Santo Stefano in Val
Roia, a Seborino, San Pietro, Sant'Andrea e San Giorgio in Val
Nervia, a San Vincenzo e in Verbone lungo il torrente di Vallecrosia,
a Borghetto e Vallebona nell'immediato retroterra dell'abitato
attuale di Bordighera.
A cavallo di Medioevo ed Eta' Moderna, al rosso «Vermiglio» si
affiancano il «Rocesio» o Rossese bianco e soprattutto il Moscatello
o Moscato bianco, che rivaleggia con quello celeberrimo di Taggia.
Nei secoli XVII- XVIII l'espansione dell'olivo ridisegna il paesaggio
agrario intemelio, tuttavia l'incidenza della vite rimane molto forte
nel territorio del Marchesato dei Doria di Dolceacqua, dove si
assiste al declino del Moscatello, che cede di fronte al
considerevole afflusso di vini d'oltralpe o spagnoli di maggiore
qualita', e all'impianto del Rossese a bacca nera, di probabile
origine francese.
Nel corso dell'Ottocento, i vigneti si spostano in posizioni
d'altura ben esposte al sole, radicandosi nei luoghi che
costituiscono le attuali «indicazioni geografiche» del Dolceacqua.
Nel 1883, i borghi facenti parte dell'attuale denominazione di
origine producono circa 16.000 ettolitri di vino. All'inizio del XX
secolo, dopo l'impatto devastante della fillossera, la superficie
vitata delle Valli Nervia e Roia supera i 2.400 ettari, circa il 40%
del totale provinciale, laddove la produzione, nel 1923, tocca il
vertice di 36.000 ettolitri. Il Rossese alligna, come vitigno
principale, in tutti i comuni intemeli, ma registriamo pure la
discreta presenza della varieta' Massarda a bacca bianca. Intorno
agli anni Cinquanta, infine, nell'estrema area occidentale della
Provincia di Imperia vengono fabbricati circa 7.000 ettolitri di
Rossese, che ottiene lusinghieri apprezzamenti partecipando ai
concorsi enologici banditi dalla Camera di commercio di Asti.
B) Informazioni qualita' e caratteristiche prodotto
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» fa riferimento a due
tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico,
presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione
della sua tipicita' e del legame col territorio.
Le peculiarita' dei vitigni utilizzati per le varie tipologie,
grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati
(clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e
adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno
luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare
i vini si distinguono per il fatto di possedere acidita' contenute,
colori intensi, profumi fini ma intensi e persistenti, gusto armonico
e persistente.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Nella Provincia di
Imperia il Rossese costituisce «il vitigno» la cui coltivazione ha
storicamente caratterizzato l'evoluzione agraria di questi territori
con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano
l'importanza ed il valore. Le piu' recenti ricerche scientifiche
basate sulla conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il
Rossese a bacca nera (ma anche quelli a bacca bianca) e' vero vitigno
autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed
europee; tale peculiarita' in relazione al fatto che ben pochi sono i
vitigni a bacca rossa affermatisi nelle regioni di costa fanno del
vino ROSSESE una esclusivita' unica del territorio imperiese che in
Dolceacqua trova il suo epicentro.
Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell'uva
particolarita' interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio,
nella potenzialita' alcolica del vino che, quando espressa ai suoi
livelli piu' elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi
eccelsi evidenziabili dalla menzione «superiore» appunto.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato A
Unità geografiche aggiuntive (UGA)
Sono individuate 33 unità geografiche aggiuntive (UGA) come di seguito elencate:
UGA 1: BRUNETTI
UGA 2: GIUNCHEO
UGA 3: MIGLIARINA
UGA 4: MONTE CURTO
UGA 5: PIAN DEL VESCOVO
UGA 6: TERRABIANCA
UGA 7: ARCAGNA
UGA 8: ARMETTA
UGA 9: AURIN
UGA 10: CASIGLIAN
UGA 11: MORGHE
UGA 12: PEVERELI
UGA 13: POZZUOLO
UGA 14: ROSA
UGA 15: RUCHIN
UGA 16: TRAMONTINA
UGA 17: ALPICELLA
UGA 18: CURLI
UGA 19: SAVOIA
UGA 20 BRAE
UGA 21: NEGI
UGA 22: BERNA
UGA 23: LUVAIRA
UGA 24: NOVILLA
UGA 25: POSAÙ
UGA 26: BERAGNA
UGA 27: BRAMUSA
UGA 28: FERENGHÉ
UGA 29: FULAVIN
UGA 30: GALEAE
UGA: 31 PINI
UGA 32: SANTA CROCE
UGA 33: SETTE CAMMINI
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