Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni e di sottozone per i vini DOCG e DOC
Nella designazione e nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e' ammessa l'utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica (I.G.T.).
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 22 aprile 1992
Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, di
frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i
vini D.O.C.G. e D.O.C.
(GU n.100 del 30-4-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della stessa legge
devono essere stabilite le condizioni e le modalita' di utilizzazione
dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite
e di sottozone per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata
(D.O.C.),
Decreta:
Art. 1.
Utilizzazione di menzioni geografiche aggiuntive
1. Nella designazione e nella presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a
denominazione di origine controllata (D.O.C.) e' ammessa
l'utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone
amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi
geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle denominazioni
di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome
geografico gia' attribuito ad un vino ad indicazione geografica
tipica (I.G.T.).
2. La lista delle menzioni geografiche consentite ai sensi del
comma 1, proposta dai consorzi volontari di tutela o dai consigli
interprofessionali, rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' dalle regioni e prov-
ince autonome ovvero dagli interessati, e' inserita nei disciplinari
di produzione dei relativi vini D.O.C.G. e D.O.C.
Art. 2.
Delimitazione delle sottozone
1. Le sottozone non definite amministrativamente, da utilizzare
quali menzioni geografiche aggiuntive ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del presente decreto, sono delimitate su carta topografica a scala
1:25.000 con il tracciato dei confini. I confini sono descritti in
una dettagliata relazione da allegare alla carta topografica.
Art. 3.
Condizioni per l'utilizzo
delle menzioni geografiche aggiuntive
1. Le menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1 del
presente decreto possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
a) che vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle uve, le
quali devono essere prese in carico separatamente negli appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
c) che il vino cosi' designato sia interamente prodotto con le
uve derivate dalla localita' geografica designata, senza possibilita'
di assemblaggio con vini appartenenti alla medesima denominazione;
d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di
designazione.
2. Ove nello stesso territorio sussistano piu' denominazioni di
origine per le quali i produttori possono esercitare rivendicazione
opzionale o congiunta, e' consentito l''utilizzo del nome geografico
aggiuntivo per una soltanto tra le denominazioni stesse. Puo' essere
consentito l'utilizzo del nome geografico aggiuntivo per piu'
denominazioni di origine in casi eccezionali, quando risulti
dimostrato il carattere tradizionale di tale utilizzo.
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 1992
Il Ministro: GORIA
« Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni
Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini »
