Marchio di qualita' Co Na Zo - Sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 per il riconoscimento
Sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 13 marzo 1992
Sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.
(GU n.70 del 24-3-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto in particolare l'art. 77, lettera d), del predetto decreto
presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e
delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il
riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per
contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul
territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo
appositamente determinato;
Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale zootecnico, con
sede in Reggio Emilia, in data 12 luglio 1988 tesa ad ottenere una
modifica al suddetto decreto ministeriale, in modo da non limitare
l'approvvigionamento del bestiame al solo territorio nazionale, in
analogia a quanto previsto per altri marchi di qualita' nel settore
delle carni bovine;
Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a
corredo della domanda suddetta, con particolare riguardo alla
individuazione di caratteristiche di qualita' determinate da
particolari tecnologie di allevamento;
Ritenuto che tali particolari tecnologie di allevamento configurino
requisiti di qualita' conformi al marchio riconosciuto con il citato
decreto ministeriale 10 maggio 1988;
Decreta:
Il testo del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il
riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per
contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul
territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo
appositamente determinato, e sostituito per intero dal seguente
articolato:
Art. 1.
Il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." presentato dal Consorzio
nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) e' depositato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
Modena con il n. 26033C/87 e' riconosciuto quale "marchio di
qualita'" da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura
distintiva, le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul
territorio comunitario e rispondenti ad uno standard qualitativo
appositamente determinato.
Art. 2.
Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il "marchio
di qualita' Co.Na.Zo." sono ammesse le categorie: vitelli, vitelle,
vitelloni, manze, vacche, tori di tutte le razze da carne o da latte
e loro incroci nati ed allevati in Italia. Gli animali provenienti
dall'ambito comunitario devono essere allevati sul territorio
nazionale italiano per un periodo minimo di quattro mesi per i
vitelli e sette mesi per i bovini adulti. Indipendentemente dalla
provenienza i capi devono essere allevati con le metodologie previste
dal disciplinare di produzione secondo le norme del regolamento di
cui all'art. 4 del presente decreto e che corrispondono, al momento
della macellazione, agli standards qualitativi previsti per ciascuna
razza nel regolamento stesso.
Art. 3.
Il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." viene applicato:
a) sui capi vivi entro dieci giorni dalla loro immissione negli
allevamenti, con apposite marche auricolari numerate fornite dal
Co.Na.Zo.;
b) sulle mezzene od altri tagli anatomici con striscia di carta
speciale;
c) su porzioni, mediante prestampatura sull'involucro di
protezione, in forma di una o piu' strisce.
Art. 4.
Il Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) e' incaricato della
gestione, distribuzione ed applicazione del marchio di qualita' di
cui all'art. 1, secondo le norme previste dal proprio regolamento ed
approvate da questo Ministero.
A tal fine il Consorzio provvede a verificare l'origine comunitaria
dei bovini e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche
previste per la razza dalle norme tecniche del libro genealogico e,
per quanto concerne gli incroci, a quelle di derivazione.
Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle
condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione,
l'esatta esecuzione della stessa, la conformita' dei tagli e la
rispondenza della nomenclatura atta a contraddistinguerli nonche' la
distribuzione della carne.
Art. 5.
Il Consorzio e' sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il
quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento
con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potra' provvedere
alla revoca dell'incarico stesso.
Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio
di cui trattasi o al simbolo grafico del contrassegno dovra' essere
sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 1992
Il Ministro: GORIA
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