Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini

Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini

Pubblicato da disciplinare
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC proposti dai consorzi volontari riconosciuti o dai consigli interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dalle regioni e province  autonome o dagli interessati, puo' essere stabilita, in aggiunta ai requisiti prescritti dall'art. 10 della citata  legge, la facolta' di utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi geografici o amministrativi o  sottozone di territori ricadenti all'interno della zona di produzione, a condizione che

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 22 aprile 1992  

Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.

(GU n.100 del 30-4-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
Ritenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, di
stabilire gli elementi da includere facoltativamente nei disciplinari
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata
(D.O.C.);
Decreta:


Articolo unico
1. Nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.
proposti dai consorzi volontari riconosciuti o dai consigli
interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, dalle regioni e province autonome o dagli
interessati, puo' essere stabilita, in aggiunta ai requisiti
prescritti dall'art. 10 della citata legge, la facolta' di
utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi
geografici o amministrativi o sottozone di territori ricadenti
all'interno della zona di produzione, a condizione che:
a) non ripetano il nome della denominazione di origine
principale;
b) siano espressamente indicati in elenco positivo nel
disciplinare;
c) il territorio sia individuato nei suoi confini geografici o
amministrativi;
d) il territorio abbia particolari caratteristiche storico-
ambientali e rilevanza di carattere enologico;
e) la disciplina viticola ed enologica sia piu' restrittiva.
2. Qualora il territorio della sottozona non sia individuato o
individuabile per delimitazione amministrativa, esso, anche in caso
di nome amministrativo, e' delimitato in conformita' alla normativa
comunitaria e nel rispetto degli usi leali e tradizionali, su
cartografia 1:25.000.
3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere
altresi' stabiliti:
a) le modalita' di elaborazione per i vini liquorosi; le
eventuali indicazioni di pratiche enologiche, se diverse da quelle
tradizionali, purche' previste dalla legislazione vitivinicola
vigente; l'eventuale possibilita', per un periodo di cinque anni
dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 164, di
effettuare la tradizionale pratica correttiva con mosti o vini
provenienti dal di fuori della zona di produzione nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla normativa comunitaria;
b) la possibilita' di adeguare la densita' di piantagione, la
forma di allevamento, la piattaforma ampelografica aziendale e di
introdurre vitigni miglioratori, anche in tempi lunghi, ma
programmati e prefissati nel disciplinare sino alla scadenza dei
quali i produttori continuano ad usufruire della D.O.C. o della
D.O.C.G.;
c) l'eventuale limite dei superi di resa uva-vino comunque
ottenuti, da prendere in carico negli appositi registri ai fini della
loro specifica destinazione, ferma restando la resa massima di vino
per unita' di superficie avente diritto alla denominazione;
d) le modalita', le condizioni e gli eventuali limiti
territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori
della zona di origine, sia per l'eventuale invecchiamento del vino,
sia per quanto attiene alla elaborazione di vini liquorosi e
spumanti, anche al di fuori della zona di origine delle uve;
e) le modalita', le condizioni e gli eventuali limiti
territoriali, regionali o pluriregionali, per quanto riguarda
l'affinamento in bottiglia, nonche' le disposizioni circa il
materiale, la forma e la capacita' dei recipienti, la quale non puo'
superare al consumo i cinque litri per i vini D.O.C.G. ed i sessanta
litri per i vini D.O.C.;
f) l'uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa
comunitaria per i vini D.O.C.G. e D.O.C. e le eventuali menzioni
specifiche storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla
denominazione;
g) le modalita' per scelta vendemmiale tra differenti
denominazioni di origine per vini provenienti dallo stesso vigneto e
nel rispetto degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
h) gli usi locali, leali e costanti, e ogni aggiornamento tecnico
viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare
l'immagine e le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o
che si presume possano accreditare maggiormente le denominazioni sul
mercato;
i) gli eventuali obblighi, limitazioni o divieti di utilizzo
nell'etichettatura di menzioni facoltative previste dalla normativa
comunitaria;
l) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente
compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo
specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
denominazione.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 1992
Il Ministro: GORIA

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Legislazione o con i tag Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini



Nella stessa categoria