Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Indicazione facoltativa di qualita' prodotto di montagna - modifica

Indicazione facoltativa di qualita' prodotto di montagna - modifica

Pubblicato da disciplinare
Indicazione facoltativa di qualita' prodotto di montagna

Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del  regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni  d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2022  

Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del  regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni  d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna».
(22A03908)

(GU n.158 del 8-7-2022)
 
 




IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n.
1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualita'
«prodotto di montagna»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni
d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di
montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato
(UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la
macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse,
per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti
possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la
distanza non sia superiore a 30 km;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del
regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26
luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facolta' di deroga
per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di
latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione
purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza
dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10
km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in
argomento;
Considerato che i vincoli stabiliti dall'art. 3, comma 3, del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per
il settore a causa della scarsa disponibilita' di impianti di
trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso
difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del
latte;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al
limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari
dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio
della facolta' di deroga di cui sopra,
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 2 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita'
«prodotto di montagna» e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.


Deroghe

1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del
regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:
a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle
carcasse;
b) spremitura dell'olio di oliva;
c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti
lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3
gennaio 2013;
possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli
impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non
superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
2. L'avvalimento delle deroghe e' comunicato dall'operatore alle
Regioni e Province Autonome sul cui territorio insiste la produzione
e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto
entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV,
pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco
degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione
per la produzione di latte e prodotti lattiero-casearia situati al di
fuori della zona montagna».

Art. 2

L'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita'
«prodotto di montagna» e' sostituito dall'allegato 1 al presente
decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 14 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 766

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Legislazione o con i tag prodotto di montagna, montagna, qualita'



Nella stessa categoria