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Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : consigli interprofessionali
consigli interprofessionali

I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituiti  dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura, denominate agli effetti del presente decreto camere di commercio, detentrici di uno o piu' albi dei  vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti:
a) da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, nel caso che il consiglio interprofessionale sia  provinciale;
b) da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti nel  caso che il consiglio interprofessionale sia  interprovinciale. In tale caso, ogni singola provincia e' rappresentata nel consiglio in proporzione alle  dimensioni, per ciascuna di esse, dei tre settori della viticoltura, della trasformazione e del commercio, cosi'  come individuati nel successivo art. 2 del presente decreto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 1 aprile 1992  

Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e le indicazioni tipiche dei vini.

(GU n.80 del 4-4-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di designazione
dei rappresentanti dei settori viticolo, della trasformazione e del
commercio, da nominare componenti i consigli interprofessionali per
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche,
nonche' le modalita' inerenti al funzionamento e
all'autofinanziamento dell'attivita' dei consigli medesimi;
Visto il proprio precedente decreto in data 26 marzo 1992, che
occorre modificare sopprimendo, nell'art. 2, comma 4, la lettera a),
sostanzialmente ripetitiva della indicazione di categoria gia'
figurante nel comma 3;


Decreta:


Art. 1.
Composizione e durata
1. I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituiti dall'art. 20
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, denominate agli effetti del
presente decreto camere di commercio, detentrici di uno o piu' albi
dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti:
a) da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, nel
caso che il consiglio interprofessionale sia provinciale;
b) da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti nel
caso che il consiglio interprofessionale sia interprovinciale. In
tale caso, ogni singola provincia e' rappresentata nel consiglio in
proporzione alle dimensioni, per ciascuna di esse, dei tre settori
della viticoltura, della trasformazione e del commercio, cosi' come
individuati nel successivo art. 2 del presente decreto.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' nominare un
proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio.
3. I consigli interprofessionali durano in carica tre anni.

Art. 2.
Rappresentanza professionale
1. I consigli interprofessionali sono rappresentativi, per un
terzo, del settore viticolo e, per due terzi, dei settori della
trasformazione e del commercio in proporzione alla effettiva quota di
prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato.
2. Nel settore viticolo sono da comprendere i produttori di uve i
cui terreni vitati sono iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi
delle vigne delle rispettive D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.
3. Nel settore della trasformazione sono da comprendere, sempre che
commercializzino il prodotto confezionato o imbottigliato:
a) i viticoltori che trasformano le proprie uve prodotte in
terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle
vigne;
b) le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai soci,
sempre con la caratteristica di essere state prodotte in terreni
vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;
c) coloro che trasformano o elaborano uve, mosti e vini
acquistati da terzi, anch'essi riconducibili a terreni vitati
iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne.
4. Nel settore del commercio sono da comprendere coloro che
acquistano vini I.G.T. ovvero vini che siano o che abbiano le
caratteristiche per divenire, a seguito di invecchiamento, vini
D.O.C.G. o D.O.C. e li commercializzano, previo confezionamento o
imbottigliamento.

Art. 3.
Designazioni
1. Le designazioni alle camere di commercio dei rappresentanti di
cui all'art. 2, quali componenti i consigli interprofessionali,
spettano:
a) per il settore viticolo, alle organizzazioni sindacali degli
agricoltori ed alle organizzazioni professionali dei coltivatori
diretti maggiormente rappresentative a livello locale, nonche',
nell'ipotesi che sia stato costituito, al consorzio volontario di
tutela dello stesso vino D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T. che non abbia
l'affidamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui
all'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
b) per il settore della trasformazione, alle associazioni degli
industriali maggiormente rappresentative a livello locale ed alle
associazioni professionali riconosciute di assistenza e tutela del
movimento cooperativo;
c) per il settore del commercio, alle associazioni dei
commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 4.
Il presidente
1. Il presidente del consiglio interprofessionale e' eletto dal
consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nella
sua prima riunione.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consiglio e dura
in carica sino al rinnovo del consiglio stesso.
3. Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
4. Il consiglio interprofessionale puo' altresi' nominare un vice
presidente, che sostituisca il presidente in caso di impedimento.

Art. 5.
Il collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri e dura in
carica sino al rinnovo del consiglio interprofessionale.
2. La nomina dei componenti il collegio dei sindaci e' deliberata
dalla giunta esecutiva della camera di commercio. A tale fine, il
consiglio interprofessionale designa sei nominativi di persone scelte
tra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o
in quello dei ragionieri e dei periti commerciali, fra i quali la
camera di commercio scegli due componenti effettivi e due supplenti.
Il terzo componente effettivo, cui spetta la presidenza del collegio,
e' scelto direttamente dalla giunta esecutiva della camera di
commercio tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti.
3. Alla eventuale sostituzione integrativa del collegio dei sindaci
con un sindaco supplente provvede la camera di commercio.

Art. 6.
Servizi di segreteria e contributo
alle spese di gestione
1. La camera di commercio presso la quale e' istituito il consiglio
interprofessionale assicura i servizi di segreteria per il
funzionamento del consiglio stesso.
2. Il consiglio interprofessionale delibera, entro il 30 novembre
di ciascun anno per l'anno successivo, la partecipazione alle spese
occorrenti per il proprio funzionamento, determinando la quota di
tale partecipazione da porre a carico del produttore del vino in
proporzione al quantitativo per il quale ha rivendicato o dichiarato
la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica.
3. La deliberazione di cui al comma 2 e' trasmessa per conoscenza
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla giunta
esecutiva della camera di commercio che l'approva entro il termine di
quindici giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine senza che
la giunta esecutiva abbia deciso, la deliberazione si intende
approvata.
4. La quota di partecipazione di cui al comma 2 e' versata alla
camera di commercio, secondo le modalita' dalla stessa stabilite, dal
produttore del vino contestualmente alla dichiarazione di produzione
per quanto riguarda le I.G.T. ed all'atto del rilascio della
certificazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, per le D.O.C.G. e le D.O.C., per la quantita' alla
quale la certificazione fa riferimento.
5. La camera di commercio accredita al consiglio interprofessionale
le somme riscosse ai sensi del comma 4.

Art. 7.
Bilancio annuale
1. Il consiglio interprofessionale si avvale per la tenuta della
contabilita' dei servizi di segreteria di cui all'art. 6, comma 1.
2. I servizi di segreteria predispongono, entro la fine di febbraio
di ciascun anno, uno schema di bilancio che, corredato della
relazione illustrativa, e' trasmesso al collegio dei sindaci.
3. Il collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla ricezione
dello schema di bilancio, si riunisce per esaminarlo e lo trasmette
al consiglio interprofessionale accompagnato da una propria
relazione.
4. Il collegio interprofessionale approva il bilancio entro il 15
aprile successivo e lo trasmette, corredato della relazione
illustrativa e di quella del collegio dei sindaci, alla camera di
commercio. La giunta esecutiva di quest'ultima puo' formulare rilievi
o osservazioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
del bilancio. In mancanza, il bilancio e' reso esecutivo.

Art. 8.
Coordinamento e direttive del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
1. Al fine di consentire l'espletamento dell'attivita' di
coordinamento e di direttiva di cui al comma 5 dell'art. 21 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, da parte del comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, i consigli interprofessionali sono
tenuti a trasmettere, al comitato nazionale stesso, copia delle
deliberazioni assunte e del bilancio entro trenta giorni dalla loro
approvazione.

Art. 9.
Pubblicazione ed efficacia
1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto in data 26 marzo
1992, che, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non ha prodotto
effetti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha effetto dal giorno successivo a quello di tale
pubblicazione.
Roma, 1› aprile 1992
Il Ministro: GORIA

 

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