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Vernaccia di San Gimignano Docg - Richiesta riconoscimento - Parere 1993

Pubblicato da disciplinare
Vernaccia di San Gimignano

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgigine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la doc Vernaccia di San Gimignano, gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto  del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 6 maggio 1966) e successivamente  modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22  marzo 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San
Gimignano" e proposta del relativo disciplinare di produzione.

(GU n.41 del 19-2-1993)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
orgigine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita per la denominazione di origine
controllata "Vernaccia di San Gimignano", gia' riconosciuta a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 6 maggio 1966)
e successivamente modificata con decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo,
ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il
rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Disciplinare di produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano" a denominazione di origine controllata e  garantita


Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di
San Gimignano" e' riservata al vino bianco che risponde alle
condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.
Il vino "Vernaccia di San Gimignano" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
dal 90 al 100% del vitigno "Vernaccia di San Gimignano";
dallo 0 al 10% massimo e facoltativo, di vitigni a bacca bianca
raccomandati ed autorizzati in provincia di Siena.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino "Vernaccia di San
Gimignano" devono essere ottenute da vigneti situati in terreni
collinari del comune di San Gimignano.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non
superiore ai 500 metri ed i cui terreni di origine pliocenica, siano
costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche
caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata in particolare la forma di allevamento a "tendone" ed
ogni pratica di forzatura.
Il numero dei ceppi per ettaro di superficie utile produttiva, non
deve essere inferiore a tremila per i nuovi impianti o reimpianti e,
la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore ai
cinque chilogrammi.
La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura
specializzata e' di novanta quintali.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il limite
medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verra' declassata.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, prima
della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato
nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al M.A.F.
ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine
dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,50%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avra' diritto
alla DOCG.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati
e' consentito il solo impiego dei rettificati.
E' autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle
aziende che, alla data di entrata in vigore del presente
disciplinare, abbiano:
a) da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in
prossimita' del confine comunale di San Gimignano (comunque non
superiore ai 2000 metri in linea d'aria);
b) abbiano vigneti iscritti all'albo della Vernaccia di San
Gimignano almeno da un quinquennio;
c) tale autorizzazione dovra' essere richiesta e rilasciata dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.
Il vino "Vernaccia di San Gimignano", all'atto della immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con
l'invecchiamento;
odore: fine e penetrante caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con caratteristico retrogusto
amarognolo;
zucchero: residuo massimo 4 per mille;
acidita' totale: minima 5 per mille;
estratto secco: netto minimo 15 per mille;
titolo alcoolometrico volumico minimo: 11%.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Il vino "Vernaccia di San Gimignano", qualora venga sottoposto ad
un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno, considerato
dal primo del mese di gennaio dell'annata successiva a quella di
produzione, puo' portare come specificazione aggiuntiva la dizione
"Riserva".
L'invecchiamento fatto secondo i metodi tradizionali deve
comprendere un ulteriore periodo minimo di quattro mesi di
affinamento in bottiglia, in locali climaticamente idonei.
Le operazioni di invecchiamento ed affinamento devono essere fatte
nell'area in cui e' consentita la vinificazione, di cui all'art. 5.
Il titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non puo'
essere inferiore all'11%, mentre quello relativo all'immissione al
consumo non puo' essere inferiore all'11,50%.
Il passaggio del vino "Vernccia di San Gimignano", a "Riserva"
dovra' essere annotato nei registri di cantina momento in cui
medesimo abbia raggiunto i requisiti di cui sopra ed abbia ricevuto
la necessaria approvazione da parte della commissione di assaggio
della camera di commercio di Siena di cui al successivo art. 9.
Al vino "Vernaccia di San Gimignano" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine,
scelto, selezionato, fiore o simili.
In etichetta e' obbligatoria l'annata di produzione e, la dizione
"Riserva" per il vino corrispondente.

Art. 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Vernaccia di San
Gimignano", in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma
bordolese e, di capacita' uguali a: 187 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml,
1,500 litri (Doppia Bordolese).
Solo per la capacita' di 187 ml e' consentita la chiusura con
tappo metallico a vite, per le altre capacita' e' consentita
esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di
sughero.
Il vino a DOCG, "Vernaccia di San Gimignano", deve essere immesso
al consumo in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, applicato
in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza
l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della
legge n. 164/1992.

Art. 9.
Ai fini della utilizzazione della DOCG il vino "Vernaccia di San
Gimignano", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992,
deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad una analisi
chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico
nella fase precedente l'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo
impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

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