Asprinio di Aversa Doc - Richiesta di riconoscimento della denominazione - Parere 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Asprinio di Aversa ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.40 del 18-2-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Asprinio di Aversa" ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di
cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" e'
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di
Aversa" deve essere ottenuto mediante vinificazione delle uve
provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la
seguente composizione ampelografica:
Asprinio, minimo l'85 per cento;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e
autorizzati rispettivamente per i territori ricadenti rispettivamente
nelle province di Napoli e Caserta, fino ad un massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di
Aversa", preparato nel tipo spumante, deve essere ottenuto
esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti da
vigneti composti dal solo vitigno Asprinio.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Asprinio di Aversa"
devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio
amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe,
Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa,
Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, San
Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa
di Briano e Villa Literno, in provincia di Caserta; Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo in provincia di Napoli.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Asprinio di Aversa" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idoeni ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti unicamente quelli allevati in contro-spalliera
con esclusione dei vigneti ubicati nei fondovalli e su terreni
particolarmente umidi.
In deroga al paragrafo precedente, per salvaguardare la tipica
forma di allevamento ad "alberata aversana", da considerarsi bene
ambientale e culturale della zona, sono consentiti gli impianti
allevati in forma verticale e ubicati su terreni sciolti, leggeri,
facilmente lavorabili, profondi, purche' con adeguata sistemazione
idraulica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini
derivati.
E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima, nel caso di
impianti allevati ad alberata non dovra' eccedere i 4 chilogrammi di
uva per metro quadrato di parete ed i 2,4 quintali di uva per ceppo
con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno. Nel caso di
vigneti specializzati allevati a controspalliera la resa massima di
uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento i limiti
massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e di mercato, puo' stabilire un limite di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
dei vini d'origine ed alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento.
Le uve destinate alla produzione del tipo spumante oppure
provenienti dalle alberate dovranno assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento, purche' la
destinazione alla spumantizzazione o la provenienza dall'alberata
vengano espressamente indicate nella denuncia annuale delle uve
presentate alle competenti camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
E' tuttavia facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire che le
suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti
siti nel territorio amministrativo delle province di Caserta, Napoli
e Benevento, a condizione che le ditte interessate che ne fanno
richiesta, dimostrino di aver vinificato, nelle vendemmie precedenti
a quella di entrata in vigore nel presente disciplinare di
produzione, vini del tipo di quelli qui regolamentati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Gli eventuali superi sono da classificarsi, se ne hanno le
caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad indicazione
geografica.
Le operazioni di preparazione del vino a denominazione di origine
controllata "Asprinio di Aversa" nel tipo spumante, ossia le pratiche
enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere
effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio
delimitato nel precedente art. 3 o autorizzate ai sensi del secondo
comma del presente articolo.
Per il solo tipo spumantizzato in autoclave e' facolta' del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della
regione Campania, consentire per un periodo di anni sei a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione, che le operazioni sopra indicate siano effettuate in
stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 o
autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo Art.
6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di
Aversa" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di
Aversa", preparato nel tipo spumante deve rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 8 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita'
totale ed estratto secco netto minimi.
Art. 7.
Per i vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad
alberata e' obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle
uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente,
nonche' nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva "alberata" o
"vigneti ad alberata".
Nel caso dell'etichettatura della menzione deve essere riportata
immediatamente al di sotto della qualifica "denominazione di origine
controllata".
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Asprinio di
Aversa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, mentre tale indicazione e' facoltativa per il tipo spumante.
Art. 8.
E' vietato usare, assieme alla denominazione di origine
controllata "Asprinio di Aversa" qualsiasi qualificazione aggiuntiva
all'infuori da quella prevista dall'articolo precedente, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e simili non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
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