La Doc Piave puo' essere accompagnata dal nome dei vitigni Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère); Carmenère; Merlot; Manzoni bianco; Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese); Tai (da Tocai friulano); Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano); Chardonnay
Le uve destinate alla DOP Piave devono essere prodotte nei territori di alcuni comuni delle province di Treviso e Venezia.
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Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc dei vini Prosecco, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6773) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini Prosecco, di cui al decreto 22 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2025.
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Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Prosecco
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**Contiene modifiche del 31/07/2020
Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
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I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti
Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e
Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale,
con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le
uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia .
I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso
veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione «bianco» : Tocai friulano per almeno il 50%
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso : Merlot per almeno il 50%,
La Doc Riviera del Brenta «spumante : Chardonnay per almeno il 60%
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La igt Veneto è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.
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