Prosecco Doc - Approvazione di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2025
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc dei vini Prosecco, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 settembre 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».
(25A05223)
(GU n.227 del 30-9-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico- produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il decreto del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 28
luglio 2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «Prosecco» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 19 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela
della denominazione di origine controllata Prosecco acquisita al
prot. ingresso n. 0137195 del 22 marzo 2024, intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco», nel rispetto
della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di
origine controllata Prosecco e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di
svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della
predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini
«Prosecco»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Prosecco»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 184 del 9 agosto 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Prosecco», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
2. La modifica ordinaria approvata, di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 184 del 9 agosto 2025, figura all'allegato A del presente decreto.
3. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Prosecco», consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e riportata
all'allegato A del presente decreto, ed il relativo documento unico
consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati B e
C al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed
applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C - ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Prosecco» consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 22 settembre 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Prosecco»
All'art. 2, il comma 2 e' modificato come segue:
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal
successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo
art. 4.
All'art. 6, il comma 5 e' modificato come segue:
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del
vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'art. 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in
bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,
a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera
impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o
comunque che la presenza di uve delle varieta' minori, di cui
all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale
pratica, non superi la percentuale del 15%.
All'art. 6, e' aggiunto il seguente comma 10:
10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di
qualita' e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale
aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovra' essere costituito da
prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio,
mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.
All'art. 5, la numerazione del comma n. 10, cambia in n. 11.
Allegato B
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «PROSECCO»
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» spumante rose';
- «Prosecco» frizzante.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»,
«Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono
concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana,
Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco).
Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante
rose' deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti
dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%;
deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad
un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo
articolo 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idonei a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo
articolo 4.
3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo
articolo 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rose',
deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal
vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno
dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idoneo a essere
iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti
devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo
4.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che
comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse
solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la
densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio
2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione.
Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica
massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento
ammesse.
4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono
stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici
all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| |Produzione massima | Titolo alc. Vol. naturale |
| Tipologia | t. uva/ha | minimo %Vol |
+==================+===================+============================+
| Prosecco | 18 | 9,5% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante | 18 | 9,0% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante | | |
|rose' | | |
| - Glera | 18 | 9,0% |
| - Pinot nero | 13,5 | |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco frizzante| 18 | 9,0% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre le
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del
Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico- amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle
succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta
del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono, altresi', stabilire un limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante,
spumante rose' e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle
uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve
7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite
le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti
mosti e dei vini e' regolamentato secondo quanto previsto al
successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'articolo 2,
ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del
presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresi'
effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio
amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinanti con la
zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve
provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai
commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa,
nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con
autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province
confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente
disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009.
3. Puo' essere altresi' consentito che le operazioni di
elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco»
frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del
presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa, nonche' il
relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche
tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1°
marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano
effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del
presente disciplinare;
- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare
approvato con D.M. 17 luglio 2009.
4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate
all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non
inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei
tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.
La tipologia «Prosecco» spumante rose' deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un
periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i
mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2,
aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%
vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut
nature, extra brut, brut ed extra dry.
La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol.
5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non
oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante e frizzante di cui all'articolo 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in
bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,
a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera
impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o
comunque che la presenza di uve delle varieta' minori, di cui
all'articolo 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale
pratica, non superi la percentuale del 15%.
7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante rose' di cui all'articolo 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero
(vinificato in rosso), in quantita' non inferiore al 10% e non
superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono
le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza
varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art.
2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non
superi la percentuale del 15%.
8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la
resa di cui all'articolo 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati
sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni
regionali di cui al successivo comma.
9. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela
conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato,
provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e
vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione
di Origine Controllata. In assenza dei provvedimenti delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa
di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai
provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.
10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualita'
e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale aggiunta
dello sciroppo di dosaggio, che dovra' essere costituito da prodotti
derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio, mosto
concentrato rettificato e/o loro miscele.
11. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e
«Prosecco» spumante rose' devono essere commercializzate dal
produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data,
e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il
prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale
quota non superi la percentuale massima del 15%.
Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del prodotto,
qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di
mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto
le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste
al successivo articolo 6, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia,
sentite lo Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta
documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi,
autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo
antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite
massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Prosecco»:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita'
totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma
persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di
provenienza;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale
minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante rose':
colore: rosa tenue piu' o meno intenso, brillante, con spuma
persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di
provenienza;
sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale
minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine; odore: fine, caratteristico, tipico
delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita'
totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta
di pane e lievito; sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili
sentori di crosta di pane e lievito; acidita' totale minima: 4,0 g/l.
Articolo 7
Etichettatura
1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o
«Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente
da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la
elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre
nella stessa provincia.
3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o
«Trieste» o "Pokrajina Trst" o "Trst" , qualora la partita di vino
sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati
nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del
prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'
amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve.
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non piu'
grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.
6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono
facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.
7. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si
riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia
ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, e'
obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle
uve.
8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rose' e'
obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato
seguito dall'anno di raccolta delle uve".
Articolo 8
Confezionamento
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacita'
fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E'
altresi' consentita la tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli
operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in
occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali
che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso l'uso
di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e,
comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve
avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso).Tuttavia
per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche
l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure
a strappo in plastica.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni
stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che
disciplina la specifica materia. E' altresi' ammesso l'utilizzo del
tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in
etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» e' consentito
anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non e'
designato con i riferimenti geografici di cui all'articolo 7, commi 2
e 3, e' consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con
il marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da
capsula.
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un
unico colore e tonalita'. Tuttavia e' consentito l'utilizzo di
dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalita'.
In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e
presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui
predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni,
indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello
del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area
di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al
diametro maggiore della bottiglia.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
a) Specificita' della zona geografica
Fattori naturali
L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord
orientale dell'Italia, e' caratterizzato da una giacitura di tipo
pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area
veneto-friulana e' temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi
funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare
Adriatico e' la via principale attraverso la quale arrivano i venti
di scirocco, determinando una sufficiente piovosita' soprattutto
durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la
quantita' idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei
germogli e dei grappoli.
A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la
prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate
escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonche' si rileva una
buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase
conclusiva della maturazione.
L'area di produzione e' ricca di minerali e microelementi; i
suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una
tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di
scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi
fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.
Fattori storici e umani
I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla
fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine
sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco,
evidenziato tutt'ora con la possibilita' di adottare la menzione
"Trieste".
In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo vino si e'
spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto
friulana, come citato dal "Roccolo" nel 1754 "Di Monteberico questo
perfetto Prosecco ." e confermato, poi, nel 1869 nella "Collezione
Ampelografia provinciale Trevigiana", in cui si cita: "fra le
migliori uve bianche per le qualita' aromatiche adatte alla
produzione di vino dal fine profilo sensoriale".
In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline
trevigiane, il Prosecco trova il suo terroir d'elezione, dove la
conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e
il clima, permettono di valorizzare le peculiarita' del vitigno.
Grazie alla fama della DOC "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene",
riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle
uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a
interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella
provincia di Treviso, evidenziata con la possibilita' di adottare la
menzione "Treviso", e successivamente in altre province del Veneto e
del Friuli Venezia Giulia.
Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualita'
del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a
difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco e' stato
pertanto inserito nell'elenco dei "Vini da tavola a Indicazione
Geografica", in attuazione del D.M. 31/12/1977. L'ulteriore
miglioramento della qualita' registrata negli ultimi decenni,
unitamente all'opportunita' di ampliare le produzioni anche mediante
l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la necessita' di
una maggiore tutela del nome a livello internazionale, hanno portato
nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata "Prosecco" (D.M. 17/07/2009).
Le competenze degli operatori, abbinate alle pratiche affinate
nel corso degli anni, hanno permesso quindi di garantire ai
consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della
denominazione Prosecco, anche ad uno spumante rose'.
Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per
l'allevamento di una varieta' cosi' vigorosa come la Glera, che
prevede, oltre all'orientamento verticale dei germogli e alla
soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura
e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in
prossimita' del grappolo che consenta la corretta maturazione del
potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per
ceppo.
Inoltre, l'adeguata resa produttiva e la corretta gestione della
parete fogliare, dopo la fase di invaiatura, consentono alle uve da
vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze
polifenoliche atte a conferire la caratteristica colorazione rosa
alla tipologia spumante rose'.
Il successo del Prosecco e' dovuto essenzialmente alla capacita'
degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900,
idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi
in autoclave, come e' citato in testi del 1937 "Prosecco (...) messo
in botte si vende all'inizio della primavera destinandolo alla
bottiglia ove riesce spumante".
Nell'ultimo secolo si e' sviluppato nell'area di produzione una
rete di alte professionalita' tecnico- scientifiche finalizzata a
perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco
consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono
riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed
internazionali. Determinante e' stata la capacita' degli operatori
nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di
spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi
riescono a preservare gli aromi dell'uva nel profilo aromatico del
vino.
La capacita' professionali degli operatori di esaltare al meglio
le peculiarita' del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere
numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere
presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.
b) Specificita' del prodotto.
Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco e' il Glera, semi -
aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri
otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera
lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e
Pinot nero.
La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, e'
caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona
presenza (maturita') di acidita' e sostanze aromatiche, che
permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco,
poco alcolico e dalla piacevole aromaticita'.
Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, e'
tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo
paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rose' con
perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.
All'olfatto, il vino e' caratterizzato da spiccate note floreali
(fiori bianchi, nella versione spumante rose' anche fiori rossi) e
fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione
spumante rose' si riscontrano anche sentori di fragola e lampone) che
esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le
componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidita'
conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacita' al palato.
Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella
versione spumante si adotta il metodo "Martinotti" che prevede la
rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o
autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al
palato.
Il Prosecco esprime cosi' al meglio il proprio potenziale
aromatico e di piacevolezza, tipicita' e freschezza che lo rendono un
vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed
internazionali.
Degna di nota e' la produzione, benche' contenuta, di vino
Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle
precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto
impostato su una maggior sapidita' e pienezza.
c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.
Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di
scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della
pianta durante la fase vegetativa.
Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta
esposizione solare e i venti prevalentemente secchi di bora nella
fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza
delle sostanze «acide» nonche' la produzione di significative
quantita' di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali
e fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di
sostanze polifenoliche nelle uve da vinificare in rosso per la
produzione della versione spumante rose'.
I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano
una buona fertilita' che consente di ottenere ottime produzioni in
termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e
rendendo disponibili minerali e microelementi necessari
all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico - sensoriale
della bacca.
Questi terreni, con il contributo climatico particolare della
zona, sono adatti alla coltivazione delle varieta' destinate alla
produzione di Prosecco, perche' permettono di ottenere un vino base
spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo
sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del
Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed
internazionali.
Allegato C
DOCUMENTO UNICO
Parte di provvedimento in formato grafico
« Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP - Conferma 2025
