Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Prosecco Doc - Modifiche 2023

Prosecco Doc - Modifiche 2023

Pubblicato da disciplinare
Prosecco

Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di  origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui  alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto  2022.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 giugno 2023  

Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». (23A03699)

(GU n.148 del 27-6-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato, da ultimo, con regolamento (UE) n.
2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio
2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero sezione qualita' vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Prosecco» e il relativo documento
unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2020, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 dell'11 agosto
2020, con il quale e' stato da ultimo modificato, con modifiche
ordinarie, il disciplinare della denominazione di origine controllata
dei vini «Prosecco»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 362 del 28
ottobre 2020 concernente la pubblicazione della comunicazione di
approvazione della modifica ordinaria, ai sensi dell'art. 17 del reg.
UE n. 33/2019, del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Prosecco», di cui al predetto decreto
ministeriale del 31 luglio 2020;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Prosecco con
sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Prosecco» nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche'
dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che non comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e
della Regione Friuli-Venezia Giulia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 27 luglio 2022, nell'ambito della
quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini
«Prosecco»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Prosecco», nonche' per rendere
applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni
derivanti dalla vendemmia 2023 che siano rispondenti ai requisiti
stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le
modifiche in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di  origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 31 luglio 2020 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui  alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto  2022.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», cosi' come consolidato con le  modifiche ordinarie di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A) del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di  pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a  disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse  modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione,  da parte della Commissione, nei sistemi di informazione della Commissione europea: «e- Ambrosia» registro delle indicazioni geografiche dell'UE.
3. fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono  applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP (menzione tradizionale specifica:  denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul  sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«Prosecco»;
«Prosecco» spumante;
«Prosecco» spumante rose';
«Prosecco» frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»,
«Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono
concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana,
Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco).
Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco»
spumante rose' deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti
costituiti dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un
massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo
del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero
(vinificato in rosso).
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo
art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante, devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai
vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero
(vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere iscritti
nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono
rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.
3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo
art. 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rose', deve
essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal
vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idoneo a essere iscritto
nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono
rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che
comprende le Province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse
solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la
densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto
ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla
produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre,
devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per
tutte le forme di allevamento ammesse.
4. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono
stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici
all'apposito albo dei vigneti. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:

=====================================================================
| |Produzione massima| Titolo alc. Vol. |
| Tipologia | t. uva/ha |naturale minimo % Vol.|
+=========================+==================+======================+
|Prosecco | 18 | 9,5 % |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Prosecco spumante | 18 | 9,0% |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Prosecco spumante rose' | | |
|- Glera | 18 | 9,0% |
|- Pinot nero | 13,5 | |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Prosecco frizzante | 18 | 9,0% |
+-------------------------+------------------+----------------------+

A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre le
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del
Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle
succitate uve. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta
del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono, altresi', stabilire un limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante,
spumante rose' e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle
uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve
7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti
mosti e dei vini e' regolamentato secondo quanto previsto al
successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'art. 2,
ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del
presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresi'
effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio
amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la
zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve
provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai
commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa,
nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con
autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province
confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente
disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009 .
3. Puo' essere altresi' consentito che le operazioni di
elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco»
frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del
presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa, nonche' il
relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche
tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1°
marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano
effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare;
la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare
approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.
4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate
all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non
inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei
tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.
La tipologia «Prosecco» spumante rose' deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un
periodo di elaborazione non inferiore a sessanta giorni, utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2,
aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%
vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut
nature, extra brut, brut ed extra dry. La tipologia frizzante deve
essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in
bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti
dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2 aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.
5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non
oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante di cui all'art. 1 e' consentita l'aggiunta di
prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o
congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, a condizione che
il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la
presenza di uve delle varieta' minori, di cui all'art. 2, comma 1, in
aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la
percentuale del 15%.
7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante rose' di cui all'art. 1 e' consentita l'aggiunta
di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero
(vinificato in rosso), in quantita' non inferiore al 10% e non
superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono
le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza
varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art.
2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non
superi la percentuale del 15%.
8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti
la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati
sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni
regionali di cui al successivo comma.
9. Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela
conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato,
provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e
vini di cui al precedente comma, alla certificazione a denominazione
di origine controllata. In assenza dei provvedimenti delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa
di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai
provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.
10. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e
«Prosecco» spumante rose' devono essere commercializzate dal
produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data,
e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il
prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale
quota non superi la percentuale massima del 15%.
Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del
prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche
o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano
raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche
previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia, sentite lo organizzazioni professionali di categoria, su
richiesta documentata del Consorzio, possono con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie,
l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e
comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Prosecco»:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Prosecco» spumante rose':
colore: rosa tenue piu' o meno intenso, brillante, con spuma
persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.

Art. 7.
Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «Provincia di Treviso» o
«Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente
da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la
elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre
nella stessa provincia.
3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «Provincia di Trieste» o
«Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora la partita di vino sia
costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella
medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto
abbiano luogo nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'
amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve.
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non piu'
grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.
6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione
possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di
produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista
dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di
accompagnamento.
7. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si
riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia
ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, e'
obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle
uve.
8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rose' e'
obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato
seguito dall'anno di raccolta delle uve».

Art. 8.
Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacita'
fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E'
altresi' consentita la tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco»
nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli
operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in
occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali
che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso l'uso
di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e,
comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve
avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia
per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche
l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure
a strappo in plastica.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco»
nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni
stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che
disciplina la specifica materia. E' altresi' ammesso l'utilizzo del
tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in
etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» e' consentito
anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non e'
designato con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, commi 2 e
3, e' consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il
marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da
capsula.
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un
unico colore e tonalita'. Tuttavia e' consentito l'utilizzo di
dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalita'.
In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e
presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui
predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni,
indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello
del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area
di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al
diametro maggiore della bottiglia.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona geografica
Fattori naturali
L'areale della denominazione «Prosecco», situato nella parte nord
orientale dell'Italia, e' caratterizzato da una giacitura di tipo
pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area
veneto-friulana e' temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi
funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare
Adriatico e' la via principale attraverso la quale arrivano i venti
di scirocco, determinando una sufficiente piovosita' soprattutto
durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la
quantita' idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei
germogli e dei grappoli.
A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la
prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate
escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonche' si rileva una
buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase
conclusiva della maturazione.
L'area di produzione e' ricca di minerali e microelementi; i
suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una
tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di
scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi
fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.
Fattori storici e umani
I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla
fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine
sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco,
evidenziato tutt'ora con la possibilita' di adottare la menzione
«Trieste».
In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo vino si e'
spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto
friulana, come citato dal «Roccolo» nel 1754 «Di Monteberico questo
perfetto Prosecco ...» e confermato, poi, nel 1869 nella «Collezione
ampelografia provinciale Trevigiana», in cui si cita: «fra le
migliori uve bianche per le qualita' aromatiche adatte alla
produzione di vino dal fine profilo sensoriale».
In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline
trevigiane, il Prosecco trova il suo terroir d'elezione, dove la
conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e
il clima, permettono di valorizzare le peculiarita' del vitigno.
Grazie alla fama della DOC «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene»,
riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle
uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a
interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella
Provincia di Treviso, evidenziata con la possibilita' di adottare la
menzione «Treviso», e successivamente in altre Province del Veneto e
del Friuli-Venezia Giulia.
Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualita'
del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a
difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco e' stato
pertanto inserito nell'elenco dei «Vini da tavola a Indicazione
geografica», in attuazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1977.
L'ulteriore miglioramento della qualita' registrata negli ultimi
decenni, unitamente all'opportunita' di ampliare le produzioni anche
mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la
necessita' di una maggiore tutela del nome a livello internazionale,
hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata «Prosecco» (decreto ministeriale
17 luglio 2009).
Le competenze degli operatori, abbinate alle pratiche affinate
nel corso degli anni, hanno permesso quindi di garantire ai
consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della
denominazione Prosecco, anche ad uno spumante rose'.
Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per
l'allevamento di una varieta' cosi' vigorosa come la Glera, che
prevede, oltre all'orientamento verticale dei germogli e alla
soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura
e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in
prossimita' del grappolo che consenta la corretta maturazione del
potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per
ceppo.
Inoltre, l'adeguata resa produttiva e la corretta gestione della
parete fogliare, dopo la fase di invaiatura, consentono alle uve da
vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze
polifenoliche atte a conferire la caratteristica colorazione rosa
alla tipologia spumante rose'.
Il successo del Prosecco e' dovuto essenzialmente alla capacita'
degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900,
idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi
in autoclave, come e' citato in testi del 1937 «Prosecco (...) messo
in botte si vende all'inizio della primavera destinandolo alla
bottiglia ove riesce spumante».
Nell'ultimo secolo si e' sviluppato nell'area di produzione una
rete di alte professionalita' tecnico-scientifiche finalizzata a
perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco
consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono
riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed
internazionali. Determinante e' stata la capacita' degli operatori
nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di
spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi
riescono a preservare gli aromi dell'uva nel profilo aromatico del
vino.
La capacita' professionali degli operatori di esaltare al meglio
le peculiarita' del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere
numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere
presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.
b) Specificita' del prodotto.
Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco e' il Glera, semi -
aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri
otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera
lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e
Pinot nero.
La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, e'
caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona
presenza (maturita') di acidita' e sostanze aromatiche, che
permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco,
poco alcolico e dalla piacevole aromaticita'.
Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, e'
tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo
paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rose' con
perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.
All'olfatto, il vino e' caratterizzato da spiccate note floreali
(fiori bianchi, nella versione spumante rose' anche fiori rossi) e
fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione
spumante rose' si riscontrano anche sentori di fragola e lampone) che
esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le
componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidita'
conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacita' al palato.
Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella
versione spumante si adotta il metodo «Martinotti» che prevede la
rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o
autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al
palato.
Il Prosecco esprime cosi' al meglio il proprio potenziale
aromatico e di piacevolezza, tipicita' e freschezza che lo rendono un
vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed
internazionali.
Degna di nota e' la produzione, benche' contenuta, di vino
Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle
precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto
impostato su una maggior sapidita' e pienezza.
c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.
Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di
scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della
pianta durante la fase vegetativa.
Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta
esposizione solare e i venti prevalentemente secchi di bora nella
fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza
delle sostanze «acide» nonche' la produzione di significative
quantita' di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali
e fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di
sostanze polifenoliche nelle uve da vinificare in rosso per la
produzione della versione spumante rose'.
I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano
una buona fertilita' che consente di ottenere ottime produzioni in
termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e
rendendo disponibili minerali e microelementi necessari
all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico - sensoriale
della bacca.
Questi terreni, con il contributo climatico particolare della
zona, sono adatti alla coltivazione delle varieta' destinate alla
produzione di Prosecco, perche' permettono di ottenere un vino base
spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo
sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del
Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed
internazionali.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.
Sede Amministrativa: via San Gaetano n. 74 -
36016 Thiene (Vicenza).
La societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in
conformita' alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia
dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco
dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253
del 30 ottobre 2018.

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Prosecco, belluno, disciplinare, doc, dop, friuli venezia giulia, friuli-venezia-giulia-doc, gorizia, padova, pordenone, treviso, trieste, udine, veneto, veneto-doc, venezia, vicenza, vino



Nella stessa categoria