Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)

N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC


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Vignanello Doc - Proposta disciplinare di produzione - 1992

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Vignanello, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, viterbo
Vignanello

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della doc Vignanello ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto  del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione

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Vignanello Doc - Riconoscimento della denominazione - 1992

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Vignanello, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, viterbo
Vignanello

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Vignanello" ed e' approvato, nel testo annesso, il  relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto  disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 novembre 1992.

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Vignanello Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Vignanello, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, viterbo

I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.

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Vigneti della Serenissima o Serenissima Doc

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I vini Doc Vigneti della Serenissima o Serenissima devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
Le uve atte a produrre i vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere
ottenute nelle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola delle provincie di Belluno,
Treviso, Padova, Vicenza e Verona.

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Villamagna Doc

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La Doc Villamagna è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri in Provincia di Chieti

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Vin Santo del Chianti Classico Doc

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La Doc Vin Santo del Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»: Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 40%
«Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice: Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione della DOP ”Vinsanto Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.  

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Vin Santo del Chianti Doc

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La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.

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Vin Santo di Carmignano Doc

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La doc Vin Santo di Carmignano è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo di Carmignano”anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%
“Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche con la menzione riserva Sangiovese minimo 50%
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

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