Vignanello Doc - Proposta disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Vignanello ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della doc Vignanello e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.166 del 16-7-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Vignanello" ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Vignanello" disciplinare di produzione
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Vignanello", accompagnata
o non dal vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti della
relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini "Vignanello" devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata
nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
Vini bianchi:
Trebbiano giallo o toscano: 60-70%;
Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%.
Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca bianca, raccomandati
e autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del
10%.
Vini rossi:
Sangiovese: 40-60%;
Ciliegiolo: 40-50%.
Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca nera raccomandati e
autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%.
Vini rosati:
Sangiovese: 40-60%;
Ciliegiolo: 40-50%.
Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca nera, raccomandati e
autorizzati nella provincia di Viterbo ed i vitigni Trebbiano giallo
e Trebbiano toscano fino ad un massimo del 20%.
Greco di Vignanello:
Greco: minimo 85%;
vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per la
provincia di Viterbo, massimo 15%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini D.O.C. "Vignanello" comprende per
intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in
Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino,
Fabrica di Roma e Gallese tutti in provincia di Viterbo.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine comunale di
Vignanello, in via San Rocco, la linea di delimitazione segue detto
confine verso sud sino all'incrocio del confine comunale di Fabrica
di Roma, percorre questo confine verso ovest, ed all'incrocio della
strada provinciale Valleranese prosegue su questa fino all'interno
del centro abitato di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli
Eroi, via IV Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato;
seguendo detta ferrovia verso nord la linea di delimitazione si
incrocia con la ferrovia Roma nord, segue detta ferrovia verso sud
sino alla stazione di Corchiano proseguendo su via della Stazione,
via Roma, via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che
lo percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di
Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all'incrocio
della s.s. di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord, ed
incrociando il confine nord del comune di Gallese lo segue verso
ovest, si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo
verso nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in
Teverina fino ad incrociare la s.s. Ortana n. 204, prosegue su questa
verso ovest fino all'incrocio della strada Madonna di Loreto
seguendola verso sud fino all'incrocio della ferrovia Roma Nord
prosegue su questa ferrovia verso Vignanello fino al fosso della
Guizza percorrendolo verso est fino ad incontrare il confine comunale
di Vignanello, il quale verso sud si congiunge al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Vignanello" dovranno essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Saranno pertanto
da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti
unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine
vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140
metri di altitudine s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamente, i sistemi di
potatura e le tecniche colturali devono essere quelli
tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini nonche' a garantire la qualita'
dei prodotti conseguibili.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
deve essere superiore ai 140 q.li per le uve bianche, 130 q.li per le
uve rosse e 110 q.li per il "Greco".
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% la
resa prefissata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Vignanello" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo i 10
gradi per il bianco, 10,50 per il rosso e rosato e 11 per il rosso
"riserva" e il bianco "superiore".
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione come definita dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni che sono compresi, anche se solo parzialmente,
nella zona delimitata.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%
per la produzione dei vini rosso, rosato e "Greco" ed al 75% per la
produzione del vino bianco.
Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto
alla D.O.C.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' possibile produrre il vino "novello" rosso nel rispetto della
specifica normativa.
E' consentita per il "Greco di Vignanello" la tipologia
"spumante".
Le operazioni di elaborazione dello "spumante" possono essere
effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vignanello bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso con leggeri riflessi
verdognoli;
odore: delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine
e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% (11,50% per
il "superiore");
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Vignanello rosso:
colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se
invecchiato;
odore: profumato caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% per il rosso e
12% per il rosso "riserva";
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Vignanello rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso e delicatamente fruttato;
sapore: secco fresco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Greco di Vignanello:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Greco di Vignanello spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato piu' o meno fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidita' e
l'estratto secco netto sopra indicati.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Vignanello" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione.
E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni o zone.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Vignanello"
puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' obbligatorio che sulle etichette sia riportata l'indicazione
"secco" o "amabile" e, per gli spumanti, altra menzione concernente
il residuo zuccherino.
Il "Vignanello bianco" ottenuto da uve con un titolo alcolometrico
volumico potenziale di almeno 11%, immesso al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale di almeno 11,50%, puo' essere
qualificato "superiore".
Il "Vignanello rosso" ottenuto da uve con un titolo alcolometrico
volumico potenziale di almeno 11%, immesso al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale di almeno 12% previo invecchiamento di
almeno due anni, a partire dal 1 novembre dell'anno di raccolta, di
cui almeno uno in bottiglie puo' essere qualificato "riserva".
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Vignanello"
potranno essere immessi al consumo in recipienti non superiori a 5
litri confezionati con tipologia confacente ai vini di pregio.
Saranno, pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo
a corona.
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