Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, e' sostituito per intero
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»
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I vini a doc Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione (comune di Torgiano in provincia di Perugia.), con la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione del Trebbiano d'Abruzzo Doc di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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Il disciplinare di produzione della D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Trebbiano d’Abruzzo
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I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
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Il disciplinare di produzione della doc Trebbiano di Romagna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, e' sostituito per intero
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La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato
è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco: a frutto rosso:
Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo; Cabernet;
Müller Thurgau; Cabernet franc;
Nosiola; Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio; Marzemino;
Riesling italico; Merlot;
Riesling renano; Pinot nero;
Sauvignon; Rebo;
Traminer aromatico;
è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con
esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
“Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%.
La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Trento spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino medesimo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
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