Trento Doc - Parere per il riconoscimento e disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Trento spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino medesimo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Trento" spumante e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.213 del 10-9-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Trento" spumante ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino medesimo - ai fini
dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo
disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino spumante "Trento"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al
vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della
rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino spumante "Trento" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti delle seguenti varieta' di vite: Chardonnay
e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione del
vino spumante "Trento" e' costituita dalle particelle fondiarie, di
sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei
comuni amministrativi di:
Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Borgo Valsugana,
Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Cavedine,
Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo,
Isera, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo,
Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo,
Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna,
Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Storo, Telve,
Tenno, Terlago, Ton, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vezzano,
Villalagarina, Volano e Zambana.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino spumante "Trento" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche
di qualita'.
L'iscrizione all'albo, di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, comporta il
preventivo accertamento da parte del servizio di vigilanza e
promozione dell'attivita' agricola della provincia di Trento, delle
condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita'
alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine
tradizionale.
I sesti d'impianto, e le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qual-
itative delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera
tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane
ed integre.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per
lo spumante "Trento" e' stabilita, per ettaro di coltura
specializzata, in 150 q.li per tutte le varieta'.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed
un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi di
oltre il 20% il limite massimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base
per lo spumante "Trento" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 9%.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla provincia autonoma di Trento, ma rientri in quello
massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve
prodotte entro i limiti stabiliti dalla provincia autonoma sopra
citata non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di
spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Nella elaborazione del vino spumante "Trento" devono essere
osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della
rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.
Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di
dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Il vino spumante "Trento" deve permanere per almeno quindici mesi
sui lieviti di fermentazione.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non
prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Art. 6.
Il vino spumante "Trento" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo piu' o meno carico;
profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Rosato:
spuma: fine persistente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta
fruttato;
sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Riserva:
spuma: fine persistente;
colore: giallo paglierino carico dorato;
profumo: caratteristico;
sapore: tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia
brut.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco.
Art. 7.
Il vino spumante "Trento", nelle tipologie bianco e rosato, che
abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza
sui lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve.
Il vino spumante "Trento", del tipo bianco ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale
minimo di 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei
mesi di permanenza sui lieviti puo' fregiarsi della qualificazione
"riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura
l'annata di produzione delle uve.
Per il vino spumante "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa,
l'indicazione "rose'".
Nella designazione e presentazione del vino spumante "Trento" il
riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito
solo su etichette complementari e comunque con caratteri di
dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per
l'indicazione della denominazione di origine.
Sulle stesse, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e'
obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
Alla denominazione di origine controllata "Trento" e' vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' vietata, altresi', l'indicazione relativa ad unita'
amministrative o sottozone.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Art. 8.
Il vino spumante "Trento" deve essere confezionato in idonee
bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo,
ancorato e riportare la denominazione "Trento".
Il vino spumante "Trento" puo' lasciare la zona di vinificazione
di cui all'art. 5 solo dopo essere stato confezionato per il consumo.
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