Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
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I vini Sizzano e Sizzano riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 % e Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Sizzano e Sizzano riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano in Provincia di Novara
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I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%;
In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
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Il disciplinare di produzione della DOC dei vini Soave e Recioto di Soave, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Solopaca, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, propone la modifica del disciplinare medesimo
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Sovana Rosso, Sovana Rosso Superiore, Sovana Rosso Riserva e Sovana Rosato: Sangiovese: almeno il 50%.
Sovana Aleatico Superiore, Sovana Aleatico Riserva, Sovana Aleatico Passito e Sovana Aleatico Riserva Passito : Aleatico: minimo 85%.
Sovana Cabernet Sauvignon Superiore e Sovana Cabernet Sauvignon Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Sovana Ciliegiolo Superiore e Sovana Ciliegiolo Riserva: Ciliegiolo: minimo 85%.
Sovana Merlot Superiore e Sovana Merlot Riserva: Merlot: minimo 85%.
Sovana Sangiovese Superiore e Sovana Sangiovese Riserva: Sangiovese: minimo 85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Sovana è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano.
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Pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Spoleto
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Tra le altre modifiche è stata inserita :l a tipologia «Spoleto» bianco è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
La tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino superiore è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
E' stata inserita la specifica VSQ per indicare in modo univoco la categoria di Spumante prodotto. La modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione
E' stata inserita la tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva, caratterizzata da un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi, di cui almeno 3 in bottiglia. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
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“Spoleto” bianco: Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. in Provincia di Perugia
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Squinzano Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro;possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese etc nella misura massima del 30%.
Squinzano Negroamaro o Negro amaro Rosso e Rosalo, minimo 85% Negroamaro;
Squinzano Susumaniello, minimo 85% Susumaniello;
Squinzano Bianco, minimo 80% Chardonnay Malvasia bianca, da sole o congiuntamente;
Squinzano Chardonnay, minimo 90% Chardonnay;
Squinzano Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca;
Squinzano Piano, minimo 90% Piano;
Squinzano Sauvignon minimo 90% Sauvignon
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllala Squinzano , comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano. San Pietro
Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San
Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce. (provincia di Lecce)
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