Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc - Proposta di modifica disciplinare di produzione 2025
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi
Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi
I vini Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, del presente disciplinare, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ricade nelle province di Ancona e Macerata.
Proposta di modifica dell'Unione del nome della denominazione di origine protetta dei vini Verdicchio di Matelica in Matelica e del relativo disciplinare di produzione
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Verdicchio di Matelica
I vini a denominazione di origine controllata Verdicchio di Matelica devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini Doc «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Verdicchio di Matelica
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei vini Verdicchio di Matelica Riserva, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, e' approvata.
Proposta di modifica dell'Unione del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva» in «Matelica Riserva» e del relativo disciplinare di produzione
Il vino Docg Verdicchio di Matelica Riserva deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’85%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre la Docg Verdicchio di Matelica Riserva, comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
Il Vino Verduno Pelaverga Dop è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione delle uve Pelaverga Piccolo che viene coltivato in un’area molto limitata nei comuni di Verduno, Roddi e La Morra ad ovest della città di Alba.
Colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;
sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Il vino a Dop Verduno Pelaverga è prodotto nel comune di Verduno ed in parte nei comuni La Morra e Roddi in provincia di Cuneo.
I vini a DOCG Vermentino di Gallura devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, minimo 95%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Vermentino di Gallura» devono provenire dal
territorio geograficamente definito «Gallura» in provincia di Sassari
Parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini alla proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna DOC.
I vini a denominazione di origine controllata “Vermentino di Sardegna” devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: minimo 85% e possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.
Il vino Vernaccia di Oristano Doc deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Vernaccia di Oristano.
Le uve devono essere prodotte in alcune zone delimitate in provincia di Oristano
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vernaccia di San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
E' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie C del 19 febbraio 2025 la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Vernaccia di San Gimignano, avvenuta con il decreto ministeriale 15 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024, cosi' come rettificato con decreto ministeriale 30 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2024.
Proposta di modifica ordinaria che modifica il documento unico del disciplinare di produzione della Docg Vernaccia di San Gimignano
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgigine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la doc Vernaccia di San Gimignano, gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 6 maggio 1966) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione
Il vino a DOCG Vernaccia di San Gimignano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.
Le uve destinate alla produzione del vino Vernaccia di San Gimignano devono essere ottenute
da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.
Il vino spumante a Docg Vernaccia di Serrapetrona deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti Vernaccia nera per almeno l'85%;
La zona di produzione dei vino DOP Vernaccia di Serrapetrona comprende tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche, tutti in provincia di Macerata.