Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli tutti in provincia di Crotone.
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I vini Doc Val Polcèvera devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini bianchi: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
vini rossi e rosati: Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
I vini Doc Val Polcèvera con l’indicazione di uno dei seguenti vitigni:
-Bianchetta Genovese
-Vermentino devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val Polcevera ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde. La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valcalepio, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, e' approvata.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Valcalepio, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 308 del 18 novembre 1976), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione
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Modifiche ordinarie approvate nel disciplinare di produzione del Valcalepio Doc
1. Viene indicata la menzione Riserva
2. Modifica base ampelografica Valcalepio Rosso
3. Modifica base ampelografica Valcalepio rosso Riserva
4. Modifica base ampelografica Valcalepio Moscato Passito
5. Eliminazione riferimento tessitura terreni di natura preminentemente silicio – argillosa ...
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“Valcalepio” rosso: Cabernet Sauvignon dal 25 al 60%, Merlot dal 40 al 75%
“Valcalepio” bianco: Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80%, Pinot grigio dal 20 al 45%
“Valcalepio” Moscato passito : Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%.
Zona delimitata
Parte del territorio della provincia di Bergamo ovvero l’area collinare e pedecollinare che ha come confini ovest il fiume Adda, con i comuni di Villa D’Adda e Sotto Il Monte Giovanni XXII, a nordovest il comune di Almeno San Salvatore. Da qui tendendo come confine nord le prealpi Orobie si prosegue verso est seguendo la linea collinare di quota massima 700m slm circa, fino ad arrivare ad Adrara San Martino e più a sud al Lago d’Iseo e poi al fiume Oglio. A sud il confine è l’area soprastante la linea tracciabile tra Grumello del Monte e Bergamo e da Bergamo a Sotto Il Monte Giovanni XXII.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
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Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Valdadige o Etschtaler cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 27 novembre 2018 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023.
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I vini Doc «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore): Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di
Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.
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I vini Doc Valdichiana toscana devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Bianco o Bianco vergine, Spumante e Frizzante: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot
bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all’80%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.
Grechetto: Grechetto minimo: 85%.
Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet (Cabernet franc e Cabernet sauvignon), Merlot,
Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.
Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
Vin Santo anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca (Malvasia Bianca di
Candia, Malvasia Bianca lunga, Malvasia istriana)da soli o congiuntamente minimo 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
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I vini Doc Valdinievole devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Valdinievole” Bianco: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Bianco superiore: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Rosso Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Rosso superiore: Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Sangiovese
Sangiovese: minimo 85%.
“Valdinievole” Vinsanto / Vin Santo
Trebbiano toscano minimo 70%
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata “Valdinievole” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, in Provincia di Pistoia.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Valle Belice” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi, in provincia di Agrigento e Contessa Entellina in provincia di Palermo.
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