Valcalepio Doc - modifica del disciplinare di produzione - Proposta riconoscimento 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Valcalepio, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 308 del 18 novembre 1976), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valcalepio".
(GU n.45 del 24-2-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Valcalepio", riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 (Gazzetta
Ufficiale n. 308 del 18 novembre 1976), propone il riconoscimento del
disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
______________
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata "Valcalepio"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Valcalepio", e' riservata
ai vini "rosso", "bianco" e "moscato passito" che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Il vino "Valcalepio" rosso deve essere ottenuto dalle uve dei
seguenti vitigni:
Cabernet Sauvignon dal 25 al 60% e Merlot per la rimanente parte.
Il vino "Valcalepio" bianco deve essere ottenuto dalle uve dei
seguenti vitigni:
Pinot bianco o Chardonnay dal 55 all'80% e Pinot grigio per la
rimanente parte.
Il vino "Valcalepio moscato passito" deve essere ottenuto dalle
uve del vitigno Moscato di Scanzo o Moscato.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Valcalepio" rosso e
bianco nonche' moscato devono essere prodotte all'interno della zona
cosi' delimitata:
Partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Iseo, in comune
di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino
ad incontrare la mulattiera per i Vasti, che segue in direzione
ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340,
504, 501.
Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare
il confine amministrativo tra il comune di Sarnico e il comune di
Predore.
Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi,
dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva
di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il
sentiero per la Forcella in vicinanza del villaggio Holiday.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per la
Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile
comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di
Sarnico e di Viadanica, raggiunge quota 360.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
nord, sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione
sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti-Riva-Case
Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il torrente Guerna in
prossimita' di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e
passando dalle localita' Ambrogi Forno e Dumengoni raggiunge la
localita' Segrone Basso.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero in
direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della
strada per i colli di S. Fermo, strada che segue in direzione sud-
ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per
quota 576, localita' Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile
Biboli.
Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in
direzione Mascherpigna, sino al Col Croce, a quota 669, incontra il
confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo S.
Fermo.
Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il con-
fine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo S. Fermo e poi
tra Entratico e Borgo di Terzo sino al fiume Cherio.
Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il torrente
Bragazzo. Risale il torrente Bragazzo sino alla frazione Costa e
imbocca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che
attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e
Trescore Balneario prosegue quindi sino alla Madonna del Mirabile
passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412.
Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la
curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in
direzione ovest sul sentiero per S. Ambrogio e, oltrepassato il con-
fine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e il comune
di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni.
Da cascina Zagni la linea di delimitazione segue in direzione nord
il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota
508 localita' Plasso, localita' Foppa, arriva al fondovalle della Val
Calchera.
Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la localita'
locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina (quota 537).
Da questo punto la linea di delimitazione percorre il sentiero
che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il
confine amministrativo tra il comune di Cenate Sopra e Scanzorosciate
e raggiunge quota 502.
Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera
esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra
il comune di Scanzorosciate e di Nembro sino a raggiungere quota 633.
Da quota 633 la linea di delimitazione segue, in direzione nord-
ovest, il sentiero sino al ponte sul fiume Serio che segue per tutto
il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i
comuni di Nembro e Villa di Serio fino ad incontrare il confine
amministrativo tra il comune di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che
segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest
sino a quota 698, indi in direzione sud sino ad incontrare la cascina
Frontale.
Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile
Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano,
che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la
mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la valle del Nese
ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova
costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera.
Da detto bivio la linea di delimitazione prosegue, fino alla
localita' Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa.
In prossimita' di localita' Stocchi devia lungo il confine
amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue quindi
lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine
tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la
carreggiabile che porta a Ca' della Maresana.
Da questa localita' la linea di delimitazione segue la mulattiera
che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente Morla.
Risale quindi detto torrente sino in prossimita' di quota 558
(Buso della Porta). Prosegue lungo il sentiero esistente sino al
castello della Moretta, ove prosegue la direzione nord-est sulla
carrareccia per Ca' del Latte.
Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed
attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760,
raggiunge successivamente quota 644, localita' Comunelli, localita'
Catene, la Val di Baderen e poi prosegue lungo la strada della valle
fino a via Botta a quota 524.
Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero
che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di
colle Barbino, che segue fino a quota 432.
Da questa quota, segue per breve tratto la curva di livello a
quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e
Villa d'Alme', ove incontra e segue il sentiero che passando per le
localita' Foresto Secondo, Piazzola, cascina Belvedere arriva a
Bruntino Alto.
Da Bruntino Alto la linea di delimitazione segue il tracciato che
raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua.
Si identifica quindi con detto acquedotto fino a localita'
Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana
fino al bivio per valle Imagna.
Prosegue per detta strada fino ad incontrare il fiume Brembo ed il
confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Alme'.
Segue quindi detto confine, risalendo il fiume Brembo, sino alla
confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra
Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad
incontrare il confine tra Strozza e Ubiale Clanezzo.
Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza a
Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera
esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine amministrativo tra
Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo e passa
successivamente per la localita' Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli,
Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno
San Bartolomeo e Palazzago.
Prosegue quindi su detto confine in direzione sud sino al ponte
sul torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a
valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione
Brocchione, indi tratto del torrente stesso a monte, sino alla
mulattiera che a ponente del monte Brocchione raggiunge il sentiero
dalla frazione omonima al monte Valmora.
Il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i comuni
di Palazzago e Pontida, indi confine tra i suddetti comuni sino al
confine con il comune di Caprino Bergamasco.
La linea di delimitazione segue il confine fra il suddetto comune
e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi suddetta
strada verso est sino al monastero di Pontida, poi strada da detto
monastero sino alla frazione Canto e poi mulattiera da detta frazione
verso la cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e
Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino al confine di
Carvico.
Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine
amministrativo di Villa d'Adda indi il confine tra Villa d'Adda e
Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda.
Indi detta strada sino a Villa d'Adda - Carvico - Brusicco -
Gerole - Catolari e poi sentiero da detta strada sino alla frazione
Piana.
Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino
alla strada Villa Gromo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla
deviazione per la Ca' Rossa.
Indi deviazione per la Ca' Rossa e poi sentiero e carrareccia sino
a Mapello.
Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il comune
di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla
strada Val San Martino.
La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera
e Gromlongo sino alla deviazione per la localita' Baracche.
Quindi deviazione per detta localita' e poi strada per San Sosimo
- Barzana - Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana.
Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San
Bartolomeo e poi lungo il torrente Lesina sino alla strada comunale
Barzana-Almenno San Bartolomeo.
Segue detta strada sino alla localita' Quadrivio e da detta
localita' la carrareccia che, passando a valle del cimitero di
Almenno San Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Tornago sino ad incontrare il fiume Brembo.
Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di
Alme' e Paladina, sino ad incontrare il torrente Quisa a quota 281.
Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando
per quote 277, 275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in
prossimita' di quota 287.
Da cascina Morlani la linea di delimitazione segue in direzione
ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo
sino a quota 257.
Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che
passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando
per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro.
Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione ovest lungo
detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248.
Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in
disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia valle Seriana che,
passando per quote 261, 269, 278 raggiunge il confine amministrativo
tra i comuni di Torre Boldone e Ranica.
Da qui prosegue lungo detto confine sino ad incontrare la roggia
Guidana. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il
confine amministrativo tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad
incontrare il fiume Serio.
Prosegue poi in direzione sud lungo il suddetto fiume sino al
ponte di Gorle a quota 262.
Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per
Scanzorosciate, sino ad incontrare la roggia Borgogna, che segue in
direzione sud-est passando per quote 257 e 250.
Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale
n. 42 (del Tonale e della Mendola). Da questo punto la linea di
delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino
ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano
Sant'Alessandro e Pedrengo.
Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino
ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta
ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la
suddetta strada in direzione sud passando per quota 246, localita'
Comonte.
Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica
all'altezza del km 7. Da questo punto la linea di delimitazione
prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta strada, passando per
quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a
quota 217 la strada per Montello.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222,
arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia.
Quindi segue la suddetta ferrovia in direzione sud-est passando
per quota 228 e 227 sino ad incontrare il fiume Cherio (quota 226).
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
sud lungo il fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo-
Brescia.
Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino
ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201.
Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est
lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il con-
fine tra le province di Bergamo e di Brescia.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel
comune di Sarnico in prossimita' di quota 188.
Da qui la linea di delimitazione segue in direzione est la riva
bergamasca del lago d'Iseo, sino ad arrivare alla foce del torrente
Rino in comune di Predore, da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Dall'area sopra descritta sono escluse le seguenti due zone:
prima zona: strada dal cimitero di Palazzago alla frazione
Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera
per il monte Picco, mulattiera medesima sino al monte Picco, poi
sentiero sino alla cascina Posvolta, indi mulattiera sino alla
frazione Montebello, tratto verso valle del torrente Borgogna sino al
confine tra Barzana e Palazzago, detto confine sino a quello di
Almenno San Bartolomeo, poi a monte torrente Lesina sino alla
frazione Carosso e al cimitero di Palazzago;
seconda zona: strada Mapello-Ambivere dal confine tra tali comuni
sino a quello tra Ambivere e Palazzago, confine tra tali comuni sino
alla localita' Baracchino, indi strada per Brughiera - Gromlongo -
Cerchiera, poi strada valle San Martino sino al monastero di Pontida,
strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi sentiero e
carrareccia sulla dorsale tra la valle San Martino e la val di Gerra
sino alla frazione Somasca, indi a monte fondovalle della val di
Gerra sino alla strada per la frazione Canto, successivamente strada
medesima sino a detta frazione e poi mulattiera dalla frazione Canto
verso la cascina Porcile, poi confine amministrativo tra i comuni di
Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima, e tra Mapello e
Ambivere poi, sino alla strada Mapello-Ambivere.
Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei
comuni di: Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli
Angeli, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Ranica,
Entratico e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Adrara San Rocco,
Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate,
Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana,
Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaporto,
Seriate, Albano Sant'Alessandro, Scanzorosciate, Nembro, Alzano
Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa
d'Alme', Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Alme',
Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno, Palazzago, Pontida, Barzana,
Mapello, Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Per il Moscato di Scanzo il territorio del comune di
Scanzorosciate compreso nei confini qui di seguito descritti diventa
sottozona autonoma cosi' delimitata: comprende parte del territorio
del comune di Scanzorosciate compreso nei seguenti confini con
andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni,
confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla
via Piave, via Piave (localita' Negrone), via Polcarezze, via IV
Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via
Fanti. Sono pertanto esclusi dalla sottozona i terreni pianeggianti
del comune.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Valcalepio" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e
collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-
argillosa.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, i terreni
umidi nonche' quelli a quote superiori a m 500 s.l.m. per le uve
Merlot e Cabernet Sauvignon e a m 600 s.l.m. per le uve Pinot bianco,
Chardonnay e Pinot grigio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i
nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e
comunque atti a modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Valcalepio" rosso non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Valcalepio" bianco non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione globale dei vigneti non superi del 20% i
limiti medesimi. La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70 per cento.
La resa massima di uva moscato ammessa per la produzione del vino
DOC Moscato passito non deve essere superiore a q.li 65 per Ha e per
la sottozona Scanzorosciate a q.li 60 per Ha.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio
debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i
comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione
delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino DOC
"Valcalepio" sia bianco che rosso un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo: 11 per cento.
Le uve del vitigno Moscato di Scanzo destinate alla produzione del
vino "Passito" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo: 11,5 per cento.
Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Moscato passito"
prodotte nella sottozona di cui al precedente art. 3 debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 12 per cento.
Nella vinificazione sono ammesse soltante le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Il periodo d'invecchiamento del vino "Valcalepio" rosso deve
essere di almeno un anno, conteggiato a decorrere dal primo di
novembre successivo alla vendemmia, con una permanenza in fusti di
legno di almeno mesi tre.
Il vino DOC "Valcalepio rosso" con almeno tre anni di
invecchiamento di cui almeno uno in botti di Rovere e con una
gradazione minima di gradi 12,5 possono portare in etichetta la
menzione "riserva".
Le operazioni di appassimento e vinificazione delle uve destinate
alla produzione del Moscato passito devono essere effettuate nella
zona di produzione.
La tipologia "Moscato passito" e' riservata al vino ottenuto con
uve di cui al precedente art. 3 sottoposte ad appassimento in pianta
o, dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti
ottenendone una resa uva-vino non superiore al 40%.
Il periodo di appassimento delle uve non puo' essere inferiore a
21 giorni o comunque, oltre tale limite, il periodo deve essere
protratto sino ad ottenere un contenuto zuccherino non inferiore al
28% in 100 ml di mosto.
Il vino Moscato passito puo' essere commercializzato solo dopo il
1 maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
Il confezionamento puo' essere effettuato solo in bottiglie di
vetro scuro di capacita' non superiore a ml 750.
La dizione "Moscato di Scanzo passito", e' riservata, nell'ambito
della D.O.C. Valcalepio, per indicare il Moscato passito prodotto da
uve provenienti esclusivamente dalla sottozona Scanzorosciate
descritta all'art. 3.
Per indicare il Moscato passito ottenuto da uve provenienti dal
restante territorio della Valcalepio descritto all'art. 3, dovra'
usarsi esclusivamente la dizione "Moscato passito".
La dizione "Valcalepio Moscato passito" potra' essere integrata
dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso, Grumello del Monte, Cenate
Sotto, Torre dei Roveri, Albano S. Alessandro, Carrobbio degli Angeli
solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi
prodotte.
Art. 6.
I vini "Valcalepio" all'atto della immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) "Valcalepio" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno carico con riflessi tendenti al
granato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
odore: profumo etereo intenso, gradevole e caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 22 per mille;
b) "Valcalepio" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidita' totale minima: 4,5 per cento;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
c) Il Moscato di Scanzo passito all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al
cerasuolo con riflessi granati;
profumo: delicato, intenso, persistente e caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di
mandorla;
gradazione alcoolica svolta: dovra' essere non inferiore al 15%
in volume, con contenuto zuccherino compreso fra 30 e 80 gr/l;
acidita' totale minima: non inferiore al 5,5 per mille;
estratto secco netto: non inferiore a 22 gr/l.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati
riguardanti l'acidita' totale e l'estratto netto.
Art. 7.
I conteniteri di capacita' non superiore a litri 5 contenenti vini
"Valcalepio" di cui al presente disciplinare debbono essere per
quanto riguarda l'abbigliamento consoni ai tradizionali caratteri dei
vini di pregio; pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero
e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il
vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali
disposizioni, tuttavia, non sono obbligatorie per capacita' non
superiore a cc 250.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Valcalepio" rosso deve sempre
figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle
uve.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
poderi, zone e localita' comprese nella zona delimitata nell'art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
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