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Valdadige Doc - Modifica disciplinare di produzione -1992

Pubblicato da disciplinare
Valdadige

Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 24 marzo 1975, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  1987, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 18 giugno 1992  

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Valdadige".

(GU n.147 del 24-6-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Valdadige" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 con
il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di
produzione dei vini in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Valdadige" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere e
alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Art. 1.
Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Valdadige",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975,
successivamente modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1987, e' sostituito per intero con il testo
annesso al presente decreto che entra in vigore il 1› novembre 1992.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio i vini "Valdadige Pinot
bianco" e "Valdadige Chardonnay" provenienti dalla vendemmia 1992,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono
tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia
delle uve - entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 1992
Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Valdadige", od in lingua
tedesca "Etschtaler", e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.


Art. 2.
La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino bianco ottenuto
dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso
indicata:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller thurgau e
Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%;
Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia e
Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza.
La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti
vitigni nella percentuale appresso indicata:
Schiava (sottovarieta' e sinonimi) e Lambrusco a foglia
frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al
30%, di cui almeno il 20% di Schiava;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o
congiuntamente per la differenza.
La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno
"Pinot grigio", "Pinot bianco", "Chardonnay", e' riservata al vino
ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno
"Schiava" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente
vitigno, nella varieta' Schiava grossa, Schiava gentile, Schiava
grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.


Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Valdadige" devono
essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine,
Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano,
Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi,
Padergnone, Pomarolo, Riva, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele
all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano,
Villalagarina, Volano, Zambana.
Provincia di Bolzano:
Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes,
Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie',
Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo,
Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano,
Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo,
Vedena.
Provincia di Verona:
Brentino, Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.


Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Valdadige", devono essere quelli tradizionali della zona di
produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammesa alla produzione dei vini "Valdadige"
non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20%
il limite massimo.
La regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, possono stabilire di anno in anno, prima della vendemmia
un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero dell'agricoltura ed al comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Valdadige" un titoli alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%
per tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco e
Chardonnay e del 10% per il tipo rosso.


Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vinco non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.


Art. 6.
I vini "Valdadige" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Valdadige" bianco:
colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valdadige" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Valdadige" rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valdadige" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.
"Valdadige" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valdadige" Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valdadige" Schiava:
colore: da granato a rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estatto secco netto minimo: 17 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.


Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Valdadige"
il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare
la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Valdadige" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.


Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Valdadige", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

 

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