Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Alto Adige (Sudtiroler), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), decreto ministeriale 31 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1987) e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1992), propone la modifica del disciplinare medesimo
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Alto Adige, dell'Alto Adige, Südtirol, Südtiroler
«Alto Adige» le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare.
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Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer
Schiava Grossa e/o Schiava Gentile e Schiava Grigia (min.85%)
La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc
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