Ciliegia di Lari Igp - Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2025

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP Ciliegia di Lari, di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 111 del 15 maggio 2025.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 giugno 2025
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari». (25A03552)
(GU n.145 del 25-6-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 04
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con
n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione
del 24 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 214/94 del 31 agosto 2023 con il quale e' stata
riconosciuta la I.G.P «Ciliegia di Lari»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal gruppo dei produttori che possiedono
i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre
2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della IGP «Ciliegia di Lari»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 111 del 15 maggio 2025, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della I.G.P «Ciliegia di Lari» ai fini
della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti
dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo
la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della I.G.P «Ciliegia di Lari»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della I.G.P «Ciliegia di Lari», di cui alla proposta pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 111
del 15 maggio 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della I.G.P «Ciliegia
di Lari» figura all'allegato del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato I.G.P
«Ciliegia di Lari» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 16 giugno 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione
«Ciliegia di Lari» Indicazione geografica protetta
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» e' riservata
ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari», designa il
frutto del ciliegio dolce, Prunus avium L., famiglia delle Rosaceae,
di una ampia gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad
una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal
giallo al rosso scuro fino al nero, e presenza di diverse varieta'
locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio - 1.
Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla propagazione delle
specie legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la
caratterizzano ulteriormente, di seguito indicate:
Adriana, Big star, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat,
Bigarreau Napoleon, Black star, celeste, Durone di Vignola, Early
bigi, Early Korvik, Early star, Folfer, Ferrovia, Giorgia, Grace
star, Isabella, Kordia, Kossara, Lala star, Lapins, Lory strong, New
star, Prime Giant, Regina, Rita, Rocket, Sabrina, Samba, Sandra,
Sylvia, SMS 280, Stella, Summer charm, Sunburst, Sweet Early, Sweet
Heart, Van, Vera, Frisco, Royal Helen, Red Pacific, Nimba, Marysa,
Durone giallo, Bella di Pistoia, Durone nero I, Sweet Stephany,
Arianna, Broox, Kassandra, Royal Tyoga.
Cultivar autoctone e tradizionali: Crognolo, Cuore, Del
Paretaio, Di Giardino, Di Nello, Di Guglielmo, Gambolungo, Marchiana,
Morella, Papalina, Orlando, Precoce di Cevoli, Siso, Usigliano.
Caratteristiche qualitative:
sapore naturalmente dolce e fruttato;
frutti provvisti di peduncolo;
gradi brix non inferiori a 14°
Calibro:
i frutti destinati al consumo fresco devono avere un calibro
minimo di 20 mm, fatti salvi i frutti appartenenti alle varieta'
autoctone e tradizionali per i quali e' ammessa una pezzatura minima
di 13 mm.
Caratteristiche sanitarie ed estetiche dei frutti:
integri, senza danni;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di prodotti
fitosanitari;
esenti da parassiti.
A tali caratteristiche e' ammessa una tolleranza del 5% in peso
dei frutti.
I frutti destinati esclusivamente alla trasformazione possono
essere privi del peduncolo, parzialmente integri e senza limiti di
pezzatura fermi restando gli altri requisiti richiesti dal
disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della
I.G.P. «Ciliegia di Lari» ma non possono essere destinati tal quali
al consumatore finale.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della Indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Lari» comprende il territorio amministrativo dei
seguenti Comuni: Casciana Terme - Lari, Terricciola e
Crespina-Lorenzana.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia
tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Impianto e forme di allevamento
Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in
parete, per l'allevamento in volume e' ammessa una densita'
d'impianto massima fino a 625 piante ad ettaro, con una resa massima
di 120 quintali ad ettaro; per l'allevamento a parete e' ammessa una
densita' d'impianto massima fino a 1500 piante ad ettaro, con una
resa massima di 150 quintali ad ettaro.
Sono ammessi gli impianti caratterizzati da piante collocate in
ordine sparso negli appezzamenti di terreno, talvolta in
consociazione con altre piante, con una resa massima a pianta di 150
kg.
Concimazione
Per il raggiungimento ed il mantenimento di un sufficiente
livello di fertilita' dei suoli e' consentito l'utilizzo sia di
concimi organici che di concimi minerali. E' ammesso l'utilizzo della
tecnica di fertirrigazione. La gestione del suolo prevede la
lavorazione periodica dell'interfilare o se del caso l'inerbimento
totale o parziale.
Irrigazione
La pratica dell'irrigazione e' ammessa sia come pratica ordinaria
che come intervento di soccorso.
Potatura
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno,
seguendo le necessita' fisiologiche delle piante in relazione al tipo
di forma di allevamento prescelto.
Difesa fitosanitaria
La difesa dei ceraseti viene condotta secondo le norme vigenti.
Raccolta
Il periodo di raccolta della «Ciliegia di Lari» e' compreso tra
il mese di maggio e quello di luglio. La raccolta delle ciliegie deve
essere eseguita a mano.
Conservazione
E' ammesso l'utilizzo di celle frigorifere per la
frigo-conservazione.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Reputazione del nome «Ciliegia di Lari»
La richiesta di riconoscimento della «Ciliegia di Lari» si basa
sulla sua storica reputazione costruita sulla qualita' del prodotto,
una qualita' dovuta a fattori specifici della zona geografica che
favoriscono la coltivazione del ciliegio: fattori pedologici e
climatici, agronomici, sociali, culturali ed economici. Tali fattori
agiscono in connessione tra loro ed hanno determinato la notorieta'
del prodotto rispetto al luogo, tanto da identificarlo con il nome di
Lari. La lunga storia produttiva della «Ciliegia di Lari» ha portato
alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne
apprezzano la sua particolare qualita' distintiva (naturale dolcezza)
e, in sede di acquisto, ne riconoscono il maggiore prezzo rispetto a
ciliegie di altra provenienza.
L'area geografica delimitata nell'art. 3 ha da sempre
rappresentato un territorio di concentrazione della produzione delle
ciliegie, come dimostrato da studi e censimenti storici e recenti
(Basso M., Natali S., 1959; Funghi A., 2004; AA.VV., a cura di Massai
R., 2013).
Il territorio di produzione della «Ciliegia di Lari» e'
contraddistinto dalla presenza di terreni e condizioni climatiche
particolarmente idonee per la coltivazione del ciliegio, le quali
influenzano direttamente la qualita' dei frutti, riconducibile alla
naturale dolcezza (gradi brix).
La tessitura dei terreni, assieme al regime termo-pluviometrico,
sono i due parametri che caratterizzano la zona di produzione della
«Ciliegia di Lari» e che sono in grado di influenzare la qualita' dei
frutti (dolcezza espressa in gradi brix).
Le caratteristiche fisiche (composizione in sabbia, limo,
argilla) dei suoli agrari dell'area, grazie alla riserva di acqua che
solitamente sono in grado d'immagazzinare, danno ai coltivatori la
possibilita' di avere piante con un equilibrato sviluppo durante
tutte e tre le fasi fenologiche, fioritura, allegagione e
maturazione, cruciali per l'ottenimento di frutti con un ottima
concentrazione zuccherina (gradi brix).
Il regime termo-pluviomentrico della zona di produzione si
caratterizza per la presenza di molti fattori positivi per
l'ottenimento di ciliegie naturalmente dolci e l'assenza di fattori
limitanti: la zona non e' particolarmente interessata da gelate
tardive che possano compromettere la fioritura; le miti temperature
primaverili e una contemporanea moderata piovosita', assicurano
un'ottima fioritura e allegagione cosi' come le non frequenti piogge
durante la fase finale di maturazione del frutto limitano le
problematiche di spaccatura delle ciliegie.
La lunga esperienza accumulata dagli agricoltori nella
coltivazione del ciliegio, ha permesso di valorizzare al meglio il
rapporto vocazione territoriale/potenzialita' delle diverse varieta',
connubio fondamentale per l'ottenimento di frutti di qualita'.
L'assortimento varietale della «Ciliegia di Lari» e' ampio e
deriva dalla sintesi equilibrata operata dai produttori fra la
capacita' di adattamento all'ambiente ed il gradimento suscitato nel
consumatore, ovvero la consolidata e riuscita combinazione fra questa
ciliegia, l'ambiente e le risorse umane esistenti.
La gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una
polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal
giallo al rosso scuro fino al nero, e' inoltre caratterizzata dalla
presenza di diverse varieta' locali (Roselli G., Mariotti P., Il
germoplasma del ciliegio - 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto
sulla propagazione delle specie legnose, Firenze, 1999) che
arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente.
La «Ciliegia di Lari» nei media. Tra le pubblicazioni dove viene
citata la «Ciliegia di Lari», L'Italia del biologico, 2002, pag. 86,
Guida Touring Club italiano; Elena Tedeschi, Toscana inconsueta.
Appunti ed itinerari per viaggiare oltre, 2017, Ed. goWare;
Frutta e Ortaggi in Italia, 2005, Guida Touring Club italiano.
Notorieta' nel passato e nel presente. Il breve cinegiornale di
rilevanza nazionale, « La settimana INCOM 01925 - Italia, Lari
(Pisa): quarta Sagra delle Ciliegie (26 maggio 1960), realizzato
dalla societa' cinematografica INCOM rilevata poi dall'Istituto Luce,
dimostra come la denominazione «Ciliegia di Lari» e' sin da allora
presente nel linguaggio comune e commerciale.
Tutt'oggi la produzione cerasicola dell'area delimitata e'
sinonimo di bonta' e dolcezza e cio' rende riconoscibile il frutto ai
consumatori anche nei punti vendita della grande distribuzione
organizzata dove il prodotto viene venduto utilizzando la
denominazione «Ciliegia di Lari».
L'insieme di tutti questi fattori ha fatto si' che i consumatori
abbiano identificato e tutt'oggi identifichino la produzione
dell'area indicata nel precedente art. 3 come «Ciliegia di Lari».
Riferimenti storici
Come riportato da diversi autori, la coltivazione della «Ciliegia
di Lari» affonda antiche radici nel territorio delle colline Pisane e
l'esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in
generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche
tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinche' la
coltivazione della «Ciliegia di Lari» si consolidasse con successo
nel tempo, fino a costituire anche un patrimonio storico-tradizionale
e culturale di un territorio che trova in Lari il polo principale di
conservazione e sviluppo.
Storicamente vari documenti scritti evidenziano la secolare
cultura e tradizione della coltivazione della ciliegia nei territori
delimitati nell'art. 3: sin dal XVIII secolo nel mercato sotto le
Logge di Lari (uno dei piu' grandi e prestigiosi della Provincia di
Pisa fino agli anni '50 del XX secolo) primeggiava la ciliegia la
quale era fortemente apprezzata dai grossisti e dai consumatori sia
per la sua bonta', sia per la precocita', fatti che contribuirono a
dare una ulteriore spinta alla produzione anche perche' il
collocamento avveniva a prezzi remunerativi (Tremolanti E., Profilo
storico delle cultivar di ciliegio con particolare riguardo al
territorio larigiano, in Spunti di Natura economica: cenni di storia
di cerealicoltura, panificazione, viticoltura e cultivar di ciliegio,
CLD Libri, Calcinaia (Pi), 2010).
Vista l'importanza economica e culturale che la ciliegia aveva
assunto per l'economica larigiana, grazie all'iniziativa di alcuni
paesani, nel 1957 si tenne cosi' a Lari la prima «Sagra della
Ciliegia» senza dubbio una delle piu' vecchie, delle piu' conosciute
e delle piu' frequentate da centinaia e centinaia di visitatori. Dal
1957, ben 66 «Festa della Ciliegia di Lari» si sono tenute senza
soluzione di continuita' sino ad oggi, a testimonianza, insieme alla
presenza su diverse pubblicazioni, dell'importanza economica e
culturale della «Ciliegia di Lari» per il territorio che storicamente
la produce.
L'apprezzamento nei trasformati e' testimoniato da ricette
dolciarie presenti sul web, come riportato nei siti popcuisine.it e
gazzettadelgusto.it ed anche da ricette pubblicate in libri di cucina
(Il gelato a modo mio, di Simone Bonini Ed. Giunti 2016).
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare
verra' effettuato da un organismo autorizzato, in conformita' al
regolamento (UE) N. 2024/1143. L'organismo di controllo e' CSQA
Certificazioni srl via S. Gaetano,74 - 36016 Thiene (VI).
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
Confezionamento
La «Ciliegia di Lari» destinata al consumo fresco puo' essere
immessa in commercio in confezioni di vari materiali, idonei al
contatto con gli alimenti.
E' consentita la vendita al dettaglio di frutti sfusi prelevati
da contenitori esposti al pubblico e identificati con tutti gli
elementi di etichettatura presenti nel disciplinare.
Le ciliegie destinate alla trasformazione, che non possono essere
destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere
vendute «alla rinfusa» in imballaggi o contenitori conformi alla
normativa vigente, che riportino oltre alle indicazioni di legge, su
almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura
«Ciliegia di Lari» IGP da destinare alla trasformazione».
Etichettatura
Su ogni confezione devono essere apposte le seguenti indicazioni:
a) Ciliegia di Lari IGP;
b) Logo della «Ciliegia di Lari» di seguito descritto;
c) Simbolo europeo della IGP nello stesso campo visivo del logo
di cui al punto b);
d) Nome, ragione sociale indirizzo del confezionatore.
E' inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente/consumatore.
Il logo della «Ciliegia di Lari» IGP e' il seguente:
Il logo si presenta come immagine stilizzata raffigurante una
ciliegia con gambo, contenente al proprio interno il volto e la mano
sinistra di una donna che si appresta a raccogliere una ciliegia da
un ramo. La ciliegia principale che da forma al logo stesso, e'
caratterizzata da un tratto identificativo rosso che varia in
spessore in maniera causale seguendo un profilo immaginario a forma
di ciliegia.
Il gambo e' contraddistinto da un tratto variabile in spessore
che parte dalla superficie superiore centrale della ciliegia e
piegandosi si estende in alto verso sinistra concludendo all'apice
con un ricciolo aperto a destra. All'interno della ciliegia, nella
parte bassa a destra, e' raffigurato un volto di donna di 3/4 rivolto
a sinistra che sorride; nella parte bassa a sinistra, e' raffigurata
la mano sinistra della donna in atto di presa per afferrare due
ciliegie. Sopra la mano, sempre all'interno della ciliegia
principale, sono raffigurati due rametti con tre gruppi di ciliegie
per un totale di sette ciliegie e due foglie.
Sopra la testa e' raffigurata una ciliegia con relativa foglia.
All'esterno della ciliegia stilizzata, seguendo un immaginario
cerchio di contorno alla stessa, sono inserite delle diciture. La
prima dicitura, «Ciliegia di Lari», e' inserita nella parte superiore
all'esterno della ciliegia stessa in suddivisione centrale ed
inarcata a semicerchio sovrapposta al gambo della ciliegia. La
seconda dicitura, «IGP», e' inserita nella parte sottostante esterna
della ciliegia in zona centrale ed inarcata a semicerchio.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo
mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.
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