Guardiolo Doc - parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni - 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Guardiolo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il relativo disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Guardiolo".
(GU n.63 del 17-3-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Guardiolo" ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale, il relativo disciplinare di produzione nel testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata "Guardiolo"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Guardiolo" e' riservata
ai vini bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico e spumante che
rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
I vini "Guardiolo" devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
Bianco:
Malvasia bianca di Candia dal 50 al 70%;
falanghina, dal 20 al 30%;
altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del
30%;
Falanghina:
Falanghina, minimo 90%;
Malvasia e/o altri vitigni a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 10%.
Rosso e Rosato:
Sangiovese, minimo 80%;
altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento fino ad un massimo del 20%.
Spumante:
Falanghina, minimo 65%;
altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di
Benevento, fino ad un massimo del 25%.
Aglianico:
Aglianico, minimo 90%;
altri vitigni a bacca rossa non aromatici e raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del
10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo
Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Guardiolo" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le
pregiate caratteristiche tradizionali.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su
terreni di natura argilloso-calcarea, o di medio impasto, di
altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.
Sono comunque esclusi quelli di fondo valle o messi a dimora su
terreni particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, quelli suggeriti
dagli organi tecnici competenti e, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini. Per i reimpianti il sistema di
allevamento da praticare e' prevalentemente la spalliera o
controspalliera.
E' vietata ogni pratica di forzatura, mentre e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Quardiolo" non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, per i tipi bianco Falanghina e
spumante ed a 100 quintali per ettaro per i tipi rosso, rosato ed
Aglianico.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La regione Campania puo' modificare dette rese ai sensi dell'art.
10 della legge n. 164/1992.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superificie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico minimo naturale del 10,5%, ai tipi bianco, rosato e
Falanghina, dell'11% ai tipi rosso e Aglianico, del 12% al riserva e
del 9,5% allo spumante.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, compresi la presa di spuma e
l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i
limiti territoriali della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su conforme
parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini, puo' autorizzare
dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui
all'art. 3 purche' all'interno della provincia di Benevento e quando
sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di
produzione stessa sia stata effettuata gia' prima dell'entrata in
vigore del presente disciplinare.
La resa massima della trasformazione delle uve in vino non deve
essere superiore al 70% per i tipi bianco, spumante, Falanghina,
rosso e Aglianico ed al 65% per il rosato.
La eventuale eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
Art. 6.
I vini "Guardiolo" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Guardiolo" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Guardiolo" rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato per il
tipo riserva;
odore: vinoso, con sfumature di fruttato, etereo per il tipo
riserva;
sapore: secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il
tipo riserva, morbido per il tipo novello;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per il tipo
riserva 12,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Guardiolo" rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Guardiolo" Falanghina:
coloro: paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Guardiolo" Aglianico:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato per il
tipo riserva;
odore: vinoso, gradevole etereo per il tipo riserva;
sapore: asciutto caratteristico, di corpo e vellutato per il tipo
riserva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% per il tipo
riserva 12,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Guardiolo" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
Art. 7.
La denominazione di origine controllata "Guardiolo" rosso puo'
essere utilizzata per designare il vino novello, ottenuto con uve che
rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la
preparazione di vini novelli.
I vini "Guardiolo" rosso e Aglianico, ottenuti da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%
ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo non inferiore al 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di
almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a
decorrere dal primo di novembre dell'annata di produzione delle uve,
puo' portare in etichetta la specificazione "riserva".
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Guardiolo"
deve figurare sempre l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve; tale indicazione e' facoltativa per il tipo "spumante".
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista del presente
disciplinare di produzione.
E' consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, fattorie e vigne, in
conformita' alla normativa vigente, dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato
ottenuto.
