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Salame Cremona Igp - Proposta di modifica del disciplinare di produzione 2025

Pubblicato da disciplinare
Salame Cremona

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della igp Salame Cremona

 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 16 giugno 2025  

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame  Cremona». (25A03503)

(GU n.143 del 23-6-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata
all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228,
con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del ministro 29
gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo
2025 n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata l'istanza presentata dal gruppo di
produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame
Cremona», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del
decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, ai sensi del regolamento (UE)
2024/1143, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona»,
registrata con regolamento (UE) 1362/2007 della Commissione del 22
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea - Serie L 305 del 23 novembre 2007;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto competenti per territorio circa la
richiesta di modifica e tenendo presente la riunione di pubblico
accertamento tenutasi a Cremona, il 12 maggio 2025;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona» cosi' come
modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della IGP «Salame Cremona».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Salame
Cremona» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla
Commissione europea.
Roma, 16 giugno 2025

Il dirigente: Gasparri


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SALAME CREMONA» IGP

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Salame Cremona» e' riservata
al prodotto di salumeria che risponde alle indicazioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Salame Cremona» e' riservata
al prodotto di salumeria che, all'atto dell'immissione al consumo,
presenta le seguenti caratteristiche:
2.1. Fisico morfologiche
Peso a fine stagionatura non inferiore a 500 gr.
Diametro al momento della preparazione non inferiore a 65 mm.
Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.
2.2. Chimiche e Chimico-Fisiche.
Proteine totali: min. 20.0%.
Rapporto collagene / proteine: max 0.10.
Rapporto acqua / proteine: max 2.00.
Rapporto grasso / proteine: max 2.00.
PH: maggiore o uguale a 5.20.
2.3. Microbiologiche.
Carica microbica mesofila: >1x 10 alla settima unita' formanti
colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.
2.4. Organolettiche.
Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.
Consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza
morbida.
Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea,
caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e
adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni
(aspetto «smelmato»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche
evidenti.
Colore: rosso intenso.
Odore: profumo tipico e speziato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di elaborazione del salame Cremona comprende il
territorio delle seguenti Regioni: Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte e Veneto.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di
controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori e
affettatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva
all'organismo di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da
parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Materia prima
Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere
utilizzati suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana,
Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come migliorate dal Libro
genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe
delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in
purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e
Duroc attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro
genealogico italiano per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non
consentite.


Parte di provvedimento in formato grafico

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Non sono in ogni caso ammessi:
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento al gene responsabile della sensibilita' agli stress
(PSS);
tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini
del presente disciplinare.
L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento,
concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante
moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le
prescrizioni che seguono.
Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard
merceologici.
Per l'alimentazione dei suini nella fase di magronaggio, dopo
l'allattamento e lo svezzamento, fino a 85 chilogrammi di peso vivo,
sono utilizzati ed impiegati in idonea concentrazione gli alimenti
indicati nella seguente tabella, con l'osservanza dei limiti
specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare
in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore
al 45% di quella totale.

Parte di provvedimento in formato grafico

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre
tener conto delle seguenti specifiche:
sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con
vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa
vigente;
l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda)
mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,
che in forma secca;
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.
Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso, successiva al
magronaggio, sono costituiti dalle materie prime riportate nella
Tabella delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a
esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della
farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso
deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla Tabella
delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la
fase di magronaggio con il vincolo che la sostanza secca da cereali
non risulti inferiore al 55% di quella totale.
Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento,
gli alimenti consentiti, le loro quantita' e modalita' di impiego
sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo
che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati
accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla
disciplina generale in vigore.
I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia
trascorso il nono mese dalla nascita.
Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato
dalla competente Autorita' sanitaria; ai fini del presente
disciplinare, dalla macellazione e' escluso l'impiego di verri e
scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla
presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di
processi flogistici e traumatici.
Il peso della singola carcassa deve essere compreso
nell'intervallo corrente tra Kg 110,1 e Kg 180,0. Le carcasse
ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti
nelle forme previste dalla normativa vigente dell'Unione europea e
appartenenti alle classi «U», «R», «O» del sistema ufficiale di
valutazione della carnosita'.
Il peso e la classificazione della singola carcassa devono essere
rilevati al momento della macellazione.
Caratteristiche materia prima - La carne suina da destinare al
successivo impasto e' quella ottenuta dalla muscolatura appartenente
alla carcassa e dalle frazioni muscolari striate e adipose.
5.2. Ingredienti.
Sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e
spalmato nell'impasto.
Possono inoltre essere impiegati: vino bianco o rosso fermo,
zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di
avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito
di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.
Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.
5.3. Preparazione.
Le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate
secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente
asportando le parti connettivali di maggiore dimensioni ed il tessuto
adiposo molle, linfonodi e grossi tronchi nervosi.
La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con
fori di 6 mm.
La temperatura della carne alla triturazione deve essere
superiore a 0°C.
La salatura deve essere effettuata durante la macinazione,
ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi.
L'impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in
macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato
per ottenere la tipica coesione dell'impasto.
Il Salame Cremona deve essere insaccato in budello naturale di
suino, di bovino, di equino o di ovino ed il budello deve avere un
diametro iniziale non inferiore a 65 mm.
La legatura, eseguita manualmente o meccanicamente, e' effettuata
con spago.
5.4. Asciugatura.
Tra le operazioni di insacco e quelle di asciugamento e' ammesso
lo stoccaggio del prodotto in cella, per una durata massima di giorni
uno ed in condizioni di temperatura non inferiore ai 2°C e non
superiore ai 10°C.
L'asciugamento e' effettuato a caldo (temperatura compresa tra
15° e 25°C).
L'asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle
frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.
5.5 Stagionatura
La stagionatura del Salame Cremona deve essere condotta in locali
dove sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria a temperatura
compresa fra 11° e 16°C.
Il tempo di stagionatura non deve essere comunque inferiore alle
5 settimane.
Il periodo di stagionatura varia in relazione al calibro iniziale
del budello, secondo la seguente tabella:


=======================================================
| | Tempo minimo di |
| Calibro in mm (alla |stagionatura espresso in |
| preparazione) | giorni  |
+===========================+=========================+
|65-75 |35 |
+---------------------------+-------------------------+
|76-80 |45 |
+---------------------------+-------------------------+
|81-85 |60 |
+---------------------------+-------------------------+
|86-90 |80 |
+---------------------------+-------------------------+
|91-95 |90 |
+---------------------------+-------------------------+
|96-100 |100 |
+---------------------------+-------------------------+
|101 e oltre |110 |
+---------------------------+-------------------------+

5.6 Confezionamento
Il Salame Cremona puo' essere immesso al consumo in pezzi
singoli, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva,
intero o in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento o
porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura
di controllo, esclusivamente nella zona di produzione indicata
all'art. 3.
Qualora il confezionamento venisse effettuato fuori dall'area
geografica descritta nel disciplinare non si potrebbe garantire un
controllo costante presso tutte le aziende produttrici e cio'
comporterebbe una grave carenza nel sistema di certificazione della
IGP. Tale carenza avrebbe la conseguenza di non poter piu' garantire
il corretto utilizzo della denominazione, a danno dei produttori e
dei consumatori. In altre parole, il mancato assoggettamento al
controllo delle operazioni di confezionamento comporterebbe come
diretta conseguenza anche il venire meno di altri due elementi
fondamentali: la garanzia della salvaguardia della qualita',
verificata nel corso di tutte le operazioni di controllo e la
garanzia dell'origine, intesa come tracciabilita' compiutamente
riscontrabile nel corso di ogni fase di trasformazione, compreso il
confezionamento.
Inoltre, consentire il packaging fuori dall'area geografica
tipica pregiudicherebbe anche la qualita' del Salame Cremona, dal
momento che il prodotto dovrebbe subire un trattamento termico per il
trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di
luogo», che altererebbe le caratteristiche organolettiche del salame.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Salame Cremona presenta un forte e consolidato legame
con l'ambiente, che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona
prima e nella Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai
caseifici ed alla coltivazione del mais.
Il perfetto e vincente sinergismo tra l'allevamento del bovino da
latte e quello dei suini, insieme alla coltivazione dei cereali,
trova da tempo nel clima, nebbioso e poco ventilato, un alleato
eccezionale che permette ai prodotti insaccati posti a stagionare,
come i salami, di acquisire particolari caratteristiche di
morbidezza, pastosita' e spiccata aromaticita'.
Il tutto, pero', non avrebbe potuto consentire al Salame Cremona
di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse
intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo
nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei
salami del tutto peculiari.
Ancora oggi il Salame Cremona e' prodotto con procedimenti che
rispettano appieno la tradizione, i quali ben si coniugano con le
nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.
Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si
identifica con la spiccata capacita' tecnica degli addetti alla
preparazione del Salame Cremona, rimangono quindi ancora oggi
elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la
peculiarita' e la reputazione del prodotto.
Infatti, il Salame Cremona ha goduto e gode tuttora di un'alta
notorieta' e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale
presenza nelle fiere agroalimentari della Valle Padana e come si
rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed
esteri.
Cio' e' altresi' confermato dalla presenza del «Salame Cremona»
nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione
di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali
stipulati tra l'Italia e altri Paesi europei negli anni 1950-1970
(Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle
denominazioni geografiche di provenienza.
Gli elementi che comprovano l'origine del Salame Cremona sono:
riferimenti storici, che attestano in modo chiaro e preciso
l'origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio,
nonche' l'inserimento in ricette e tradizioni gastronomiche che dal
territorio della Provincia di Cremona si e' poi esteso nell'ambito
della valle Padana;
riferimenti culturali, secondo i quali il prodotto era ben
presente nelle tradizionali manifestazioni popolari e contadine, gia'
a partire dall'inizio del secolo. Ancora oggi, nonostante la
fortissima industrializzazione e terziarizzazione della valle Padana,
il Salame Cremona rafforza la sua tradizionale presenza nelle
principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana (Fiera
di Cremona ottobre, Millenaria di Gonzaga inizio settembre, Reggio
Emilia fine aprile, ecc.).
la presenza di numerosi produttori - siano essi a capacita'
industriale o artigianale - dediti alla trasformazione delle carni
dei suini che nella pianura Padana si andavano diffondendo a seguito
della perfetta integrazione con l'industria lattiero -casearia e la
coltivazione dei cereali (soprattutto mais). E' questo legame, che e'
andato sempre piu' rafforzandosi nel secolo appena concluso, che ha
fortemente contribuito allo sviluppo economico e sociale dell'intera
area: cereali ed erbai che forniscono l'alimento per suini e vacche
da latte, il siero del latte da sottoprodotto ad ottimo alimento per
suini, il letame ed il liquame che mantengono e migliorano la
fertilita' della terra, gli artigiani prima e le industrie poi che
trasformano il latte e la carne.

Art. 7

Etichettatura

In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari,
indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le
diciture «Salame Cremona» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o
sigla «IGP». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua
in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Nell'etichetta deve altresi' figurare il simbolo dell'Unione
europea della IGP.

 

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