Olio d'Abruzzo - Domanda di registrazione e disciplinare 2025

La zona di produzione delle olive e la trasformazione delle stesse destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta Olio d'Abruzzo, comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (25A03567)
(GU n.145 del 25-6-2025)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione del nome «Olio d'Abruzzo» come indicazione geografica
protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e
del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore
I.G.P. Olio d'Abruzzo e a seguito della riunione di pubblico
accertamento, provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di
produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare
opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti e se, con adeguata documentazione, sono presenti
uno o piu' di questi elementi:
dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui
all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.
2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria
all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e
all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia
l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente
sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione
di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;
forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il
nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui
all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal
decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre
2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di
registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda
sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione
europea.
Allegato
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» e' riservata
all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche al consumo
All'atto del confezionamento l'Indicazione geografica protetta
«Olio d'Abruzzo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. Valutazione chimico-fisica
=====================================
| Acidita' (espressa | |
| in acido oleico): | max 0,4%: |
+=====================+=============+
| | <=12 mEq0 |
| Numero di perossidi:|/kg |
+---------------------+-------------+
|Polifenoli totali: | >=200 mg/kg |
+---------------------+-------------+
K232, K270, e altri parametri non espressamente citati devono
essere conformi alla normativa vigente.
b. Valutazione Organolettica (Metodo COI)
Intervallo di mediana minimo massimo
======================================
| | > 2 |
|Fruttato di oliva | < 6 |
+============================+=======+
|Erba e/o pomodoro | |
|e/o carciofo e/o | > 2 |
|mandorla | < 5 |
+----------------------------+-------+
| | > 2 |
|Amaro | < 6 |
+----------------------------+-------+
| | > 2 |
|Piccante | < 5 |
+----------------------------+-------+
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive e la trasformazione delle
stesse destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta
«Olio d'Abruzzo», comprende l'intero territorio amministrativo della
Regione Abruzzo.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei
produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi,
gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di
registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Cultivar d'olivo
L'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» deve essere
ottenuta dalle seguenti cultivar di olive presenti, da sole o
congiuntamente negli oliveti, per un minimo dell'80%: Ascolana
tenera, Carboncella, Carpinetana, Castiglionese, Crognalegno, Cucco,
Dritta, Gentile dell'Aquila, Gentile di Chieti, Intosso, Monicella,
Nebbio, Olivastro di Bucchianico, Posola, Rustica, Toccolana,
Tortiglione, Leccino, Frantoio, Moraiolo, Leccio del Corno, Maurino.
Possono inoltre concorrere altre cultivar fino ad un massimo del 20%.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine ad Indicazione geografica
protetta «Olio d'Abruzzo», devono essere atte a conferire alle olive
ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I
sesti d'impianto, le distanze, le forme d'allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista
agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle
olive e dell'olio. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» viene
effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31
dicembre. La denuncia di produzione delle olive deve essere
effettuata entro il termine massimo previsto per la raccolta. La
produzione massima consentita non puo' superare le 12 tonnellate di
olive per ettaro negli impianti specializzati, mentre negli oliveti
in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non
potra' superare Kg. 70.
Modalita' di raccolta, stoccaggio e oleificazione
1) La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», avviene
direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E'
vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi'
vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o
sulle reti di raccolta permanenti. Le olive raccolte dovranno essere
trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi
che favoriscano l'aereazione. E' vietato l'uso di sacchi ed altri
contenitori non idonei al trasporto delle olive. L'eventuale
conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in cassette,
cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione,
evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
2) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un
processo di defogliazione e lavaggio.
3) Le operazioni di oleificazione delle olive devono essere
effettuate entro quarantotto ore dalla raccolta in impianti di
molitura posti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
4) La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in
funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura
dell'acqua, nell'intercapedine esterna della gramolatrice, deve
garantire che la pasta di olive in lavorazione non subisca processi
di alterazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le
caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La resa massima
delle olive in olio non puo' superare il 24%.
5) L'olio dovra' essere conservato in recipienti di acciaio inox
o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio,
perfettamente puliti ed ubicati in locali idonei per la conservazione
ottimale dell'olio extravergine di oliva. E' consentito l'uso di gas
inerte sullo spazio di testa (azoto o argon) per la conservazione
ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare
variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed
organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio
deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro
mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di
lavorazione (morchie, acque di vegetazione). I soggetti che
effettuano l'oleificazione di uno o piu' oli monovarietali, sono
tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le
produzioni derivanti da ciascuna monovarieta'.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La richiesta di riconoscimento del nome «Olio d'Abruzzo» si bassa
sulle caratteristiche di qualita' del prodotto.
L'area geografica interessata, ossia il territorio della Regione
Abruzzo, si trova nella parte centro-meridionale della penisola. Esso
presenta la morfologia tipica delle regioni montane con un paesaggio
assai variabile: aspro e tormentato nelle zone interne, in
corrispondenza della dorsale appenninica, piu' dolce e modellato
invece nella fascia pedemontana, della collinare interna e litoranea
degradante verso il mare Adriatico, tipica dell'habitus dell'olivo.
Le montagne abruzzesi costituite da diverse catene, tra le quali
si ergono il massiccio del Gran Sasso a nord ovest e quello della
Maiella a sud est, segnano profondamente l'orografia di questo
territorio. Un aspetto nettamente diverso caratterizza invece la
fascia collinare costiera e pedemontana: queste formazioni collinari,
costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il
bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi
tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano
su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e per circa 125
chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno.
Le colline argillose fiancheggiano le pianure alluvionali di
natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Pescara, Foro, Sinello
e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi
pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso
interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti
all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere
considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la
parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a
grana fine e media, piu' o meno argillose, di colore giallastro per
l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure
argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi,
ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si
origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano
terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con
spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La
ritenzione idrica e' medio bassa con elementi nutritivi ed humus
modesti. L'altitudine dei terreni coltivati e' compresa tra i 50 ed i
600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei
versanti. Il clima e' di tipo temperato/temperato-caldo, con
temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre,
ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature
medie di 24-25°C. Le precipitazioni totali annue mediamente superano
gli 800 mm; il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra novembre e
dicembre (80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello
di luglio (30 mm).
Le condizioni di coltivazione dell'olivo nell'areale della IGP
«Olio d'Abruzzo» sono dovute pertanto a:
Terreni di buona struttura, con medio-buona dotazione di
sostanza organica;
Temperature minime che non scendono mai al di sotto dei livelli
per potenziali danni alle colture (-4/-5°C);
Temperature massime nei mesi di luglio ed agosto, ma raramente
superano punte di 34-35°C;
Buona piovosita' complessiva annua, con picchi nei mesi
autunnali e periodi siccitosi in estate.
Sono queste particolari condizioni geografiche, orografiche,
pedologiche e climatiche che caratterizzano l'areale di produzione
della IGP «Olio d'Abruzzo» a rendere il territorio regionale
particolarmente vocato alla coltura dell'olivo che, attualmente, si
identifica in circa 36.900 ettari in coltura specializzata, che
rappresentano oltre il 9% della superficie agricola Utilizzata (SAU)
totale regionale (Ha 415.000) e circa il 50% della sola SAU arborea.
Dette condizioni, unite all'esecuzione da parte degli agricoltori
di corrette pratiche agronomiche (lavorazioni, potature, concimazioni
equilibrate) nonche' di raccolta (esclusivamente dalla pianta) e di
trasformazione (entro 48 ore dalla raccolta), consentono di ottenere
olii extravergine di elevata qualita' sia dal punto di vista
fisico-chimico (bassa acidita', alto livello di polifenoli, basso
numero di perossidi) che organolettico (ricchezza di sostanze
volatili). Infatti, queste particolari condizioni favoriscono nei
mesi estivi, caratterizzati da stress idrico e termico, le fasi
dell'inolizione con la formazione di elevati livelli di polifenoli
che si accumulano all'interno delle drupe, mentre le piogge di fine
estate-inizio autunno favoriscono la maturazione delle drupe con la
sintesi significativa di composti volatili. La successione temporale
di queste fasi fa si' che nelle drupe si accumulino prima i composti
fenolici (=200 mg/kg), che determinano i livelli di amaro (2-6) e di
piccante (2-5), e successivamente l'accumulo di composti volatili che
determinano, sia al gusto che all'olfatto, sentori di carciofo e/o
mandorla e/o erbaceo e talora pomodoro verde (2-5).
Sebbene, come detto, l'Abruzzo presenti un'orografia ed una
pedologia piuttosto diversificata, e' possibile individuare macroaree
caratterizzate da specifiche condizioni climatiche accomunate da una
matrice produttiva comune. Questa matrice garantisce la presenza
dell'olivo e la produzione di oli extravergine di oliva di qualita'
in tutte le aree interessate, con la presenza di varieta' tipiche
(ecotipi) aventi specifiche caratteristiche distintive. Infatti,
accanto ad una presenza abbastanza omogenea su tutto il territorio di
alcune cultivar quali ad esempio Frantoio e Leccino, grazie a
particolari microclimi, si rilevano aree che si contraddistinguono
per determinate cultivar quali: la Dritta e la Toccolana nell'area
pescarese, la Gentile di Chieti, l'Intosso e il Nebbio nell'area
teatina, la Castiglionese e la Tortiglione nell'area teramana, la
Gentile dell'Aquila, la Monicella e la Rustica nelle valli aquilane
(Valle Peligna, Valle del Tirino, Valle Subequana e Valle Roveto).
Queste varieta' autoctone presentano caratteri di fondo ben
definiti e contribuiscono all'ottenimento di oli con caratteristiche
chimiche e sensoriali specifiche (di fruttato, amaro, piccante)
facilmente riconoscibili, che legano fortemente questo prodotto al
proprio territorio.
Molto importanti per la determinazione delle caratteristiche
qualitative della IGP «Olio d'Abruzzo» sono le tecniche di
coltivazione:
l'irrigazione e' poco utilizzata e, dove possibile, e' gestita
in maniera da preservare i sentori vegetali tipici.
l'epoca di raccolta, sebbene legata all'andamento meteorologico
dell'annata, coincide con l'invaiatura dei frutti che normalmente
inizia dalla prima meta' di settembre e prosegue sino a novembre;
per evitare ammaccature delle drupe con il possibile avvio di
processi ossidativi e fermentativi e conseguente comparsa di difetti
organolettici la raccolta delle olive deve essere effettuata
direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E'
vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi'
vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o
sulle reti di raccolta permanenti;
il trasporto e la conservazione devono essere effettuati in
cassette o comunque in contenitori rigidi (bins) che favoriscano
l'areazione;
la trasformazione deve essere effettuata entro quarantotto ore
dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio
amministrativo della Regione Abruzzo dove, grazie a consistenti
investimenti strutturali e tecnologici, sono presenti oltre 400
frantoi di moderna concezione; la conservazione dell'olio deve
avvenire in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo
alla conservazione, perfettamente puliti ed ubicati in locali freschi
ed areati;
le aziende che effettuano l'oleificazione di uno o piu' oli
monovarietali, sono tenuti a stoccare e conservare debitamente
tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna mono
varieta';
inoltre, poiche' la «freschezza» dell'olio e' un fattore
determinante della qualita' e' reso obbligatorio riportare in
etichetta l'anno di produzione delle olive.
In definitiva, le condizioni sopra descritte consentono agli
olivicoltori abruzzesi di poter offrire prodotti di assoluto livello
qualitativo, tipici e caratteristici.
Oli che rappresentano una importante fonte economica per migliaia
di olivicoltori, la cui qualita' e' ormai nota da tempo a livello
nazionale e internazionale. Infatti, la notorieta' e l'apprezzamento
dell'olio extravergine di oliva prodotto in Abruzzo e' legata al suo
straordinario valore qualitativo, riconosciuto dalle decine di
importanti premi ricevuti nei concorsi oleari (Ercole olivario, Sol
D'Oro, LorOlio) e dalle guide di settore (Guida Oli d'Italia Gambero
Rosso, Guida agli Extravergini Slow Food), nonche' da riviste e da
pubblicazioni che hanno evidenziato le sue peculiarita'
organolettiche e nutrizionali. Ne consegue, pertanto, la necessita'
di garantire l'origine del prodotto mediante procedure che assicurino
la tracciabilita' delle varie fasi della produzione, a garanzia della
qualita' del prodotto e della sua tipicita'. Infine, occorre
sottolineare che sebbene la domanda di riconoscimento della IGP «Olio
d'Abruzzo» si basi sulle specifiche caratteristiche qualitative, la
presenza dell'olivo in Abruzzo risale ad epoche assai remote.
Infatti, durante lo scavo di un villaggio presistorico risalente al
XI secolo a.C., in localita' Fonte Tasca nel comune di Ari, in
Provincia di Chieti, furono rinvenuti dei semi di ulivo che ne
testimoniavano la conoscenza e l'uso gia' agli albori della storia
dell'uomo. Altre importanti testimonianze si collegano all'epoca
romana allorquando le misure protezionistiche adottate da Roma
favorirono anche in quest'area l'espansione dell'olivicoltura e
dell'industria olearia con il fiorire di numerosi «trapetum», di cui
una splendida testimonianza si rinviene a Pennapiedimonte, in
Provincia di Chieti, nonche' il rinvenimento di un grande centro
italico di produzione di vino, garum e olio sul territorio posto a
confine tra i Comuni di Notaresco e Morro d'Oro in Provincia di
Teramo. La coltivazione ed il commercio di olio di oliva in Abruzzo
viene testimoniato nei secoli da numerosi scritti, -ad esempio
nell'ottocento Antonio Aloi nella pubblicazione «La coltivazione
dell'ulivo», edito da Libreria Gaetano Brigola nel 1875, nel parlare
dei luoghi adatti alla coltivazione dell'ulivo scrive: «Negli
Abbruzzi, e precisamente nel circondario di Penne, dove
principalmente distinguesi Citta' S. Angelo, vien coltivato con buon
successo» e in una nota afferma che «.. l'olio degli Abbruzzi e' piu'
prezzato. Prova ne sia che nell'esposizione universale di Vienna
tenutasi nel 1873, il sig. D. Antonio De Cesaris di Penne ricevette
il primo premio per il suo olio esposto»-, ma e' soprattutto a
partire dai primi anni '50 del 1900 che questa coltura si e'
affermata e diffusa su tutto il territorio regionale con impianti
specializzati, ubicati sia nelle zone collinari litoranee e interne
sia nelle zone pedemontane, unitamente alla realizzazione di
efficienti strutture di trasformazione e di commercializzazione, in
grado di garantire i livelli qualitativi indicati a base della IGP
«Olio d'Abruzzo».
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dai regolamenti comunitari vigenti.
Art. 8.
Designazione e presentazione
1) All'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi
i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori, quali: «monovarietale» seguito dal nome della
cultivar utilizzata tra quelle elencate all'articolo 5, «raccolto a
mano», eccetera.
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo
se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte
negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione e'
consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda
medesima.
4) L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato.
5) l'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da
poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono
su di essa.
6) La designazione deve altresi' rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7) l'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», deve
essere immessa al consumo in recipienti idonei di capacita' non
superiore a litri 5. Nel caso di vendita al canale HORECA, l'olio
extravergine d'oliva a Indicazione geografica protetta «Olio
d'Abruzzo» potra' essere confezionato in recipienti di capacita' non
superiore a 25 litri .
8) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in
cui l'olio e' stato prodotto.
9) Il logo dell'olio extravergine di oliva IGP «Olio d'Abruzzo»
si sviluppa all'interno di un'area circolare con uno sfondo di colore
bianco. Apre la composizione la riproduzione stilizzata, di colore
bianco e dai contorni del verde scuro, di un una coppia di drupe
portate da un rametto con due foglioline che sovrastano uno sfondo
rappresentante i limiti amministrativi geografici della Regione
Abruzzo dalle sfumature di piu' tonalita' di verde. Il disegno
stilizzato e' circondato superiormente dalla dicitura in nero
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA e inferiormente dalla dicitura,
sempre in nero OLIO D'Abruzzo. Le due diciture sono separate da due
archi di circonferenza in tonalita' di verde pieno. Il font
utilizzato per le scritte e' Times New Roman. Il logo puo' essere
usato anche nella versione bianco e nero in cui tutte le tonalita'
del verde vengono sostituite dal nero pieno. Il dettaglio dei codici
pantone dei colori e' riportato a seguire unitamente alle grafiche.
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Regione Veneto - Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino - 2025 »