La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato
è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco: a frutto rosso:
Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo; Cabernet;
Müller Thurgau; Cabernet franc;
Nosiola; Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio; Marzemino;
Riesling italico; Merlot;
Riesling renano; Pinot nero;
Sauvignon; Rebo;
Traminer aromatico;
è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con
esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
“Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%.
La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Trento spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino medesimo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
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I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione
di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento
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Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc
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I vini Doc «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore): Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di
Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....
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E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola Vallagarina
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma e' compresa nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Verona
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