Etna
- Bianco: Carricante (dal 60% all'80%), Catarratto (max. 40%).
- Rosso e Rosato: Nerello Mascalese (min 80%), Nerello Mantellato - Nerello Cappuccio (max 20%).
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo in provincia di Catania
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Faro
Nerello Mascalese (dal 45% al 60%), Nerello Cappuccio (dal 15% al 30%), Nocera (dal 5% al 10%), Nero d'Avola, Gaglioppo, Sangiovese (max. 15%).
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.
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Malvasia delle Lipari
Malvasia (95%), Corinto Nero (max. 5%).
Le uve destinate alla produzione del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari) in provincia di Messina.
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Mamertino di Milazzo o Mamertino
Bianco: Grillo e Ansonica (min. 35%), Catarratti (min. 40%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Nocera (min. 10%)
La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata <<Mamertino di Milazzo>> o <<Mamertino>> ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Marsala, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.
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Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a doc Marsala previsto per tutte le relative tipologie nella misura di 22 g/l dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, e' modificato
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini Marsala.
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Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 1° luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e' revocato nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e, per l'effetto, l'efficacia del testo previgente del medesimo articolo e' ripristinata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Marsala
Bianco: Grillo e/o Catarratto e/o Ansonica e/o Damaschino (100%).
Rosso: Nero d'Avolo, Nerello Mascalese, Perricone (min. 70%)
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi Marsala comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
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Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola Menfi, di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'utilizzazione di indicazioni aggiuntive.
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