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Oltrepo' Pavese Doc - Parere modifica disciplinare

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Oltrepo' Pavese Doc - Parere modifica disciplinare

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  «Oltrepo' Pavese» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1970, propone la modifica del disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese». (086A2189)

(GU n.73 del 28-3-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1970, propone la
modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Oltrepo' Pavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» e'
riservata a vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione
che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.


Art. 2.

a) La denominazione «Oltrepo Pavese» con la specificazione
aggiuntiva: rosso, rosato, rosso riserva, Buttafuoco e Sangue di
Giuda, e' riservata ai vini rossi o rosati, ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione di vitigni:
Barbera, fino ad un massimo del 65%;
Croatina, minimo 25%;
Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo di 45%.
b) La denominazione «Oltrepo' Pavese», con la specificazione
aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui appresso, nonche' con
la specificazione aggiuntiva di spumante o di liquoroso (Moscato), e'
riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti
vitigni:
Bonarda vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda)
dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed
autorizzati, fino ad un massimo del 15%;
Barbera vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve
rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;
Riesling Italico vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling
Renano massimo 15%;
Riesling Renano vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling
Italico massimo 15%;
Cortese vitigni: Cortese minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca
raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 15%;
Moscato vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia
massimo 15%;
Pinot Nero (tranquillo) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; altri
vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati massimo 15%;
Pinot Nero (spumante) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot
Grigio, Pinot Bianco, Riesling Renano e Riesling Italico,
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%;
Pinot Grigio vitigni: Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot
Bianco, Riesling Italico, Riesling Rosso, congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Il nome del vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di
colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di
vino indicate nel presente articolo, debbono essere designate in
etichetta seguendo la denominazione di origine Oltrepo' Pavese.
I conduttori interessati dei vigneti iscritti all'albo
dell'Oltrepo' Pavese, Buttafuoco e/o Sangue di Giuda, all'atto della
denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la
denominazione di origine Oltrepo' Pavese Rosso, qualora le uve non
assicurino la gradazione alcoolica minima naturale prevista per
l'«Oltrepo' Pavese Buttafuoco» e l'«OItrepo' Pavese Sangue di Giuda».


Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepo' Pavese» rosso, rosato o
rosso riserva e con specificazione di vitigno, comprende la fascia
vitivinicola collinare dell'Oltrepo' Pavese per gli interi territori
dei seguenti comuni:
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano
Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Colferenzo,
Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu'
Beccaria, Morsico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de'
Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, S. Damiano al Colle, Santa
Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo; e per parte
dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola,
Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia,
Montesegale, Ponte Nizza, Redavalie, Retorbido, Rivanazzano, Santa
Giulietta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e' cosi delimitata:
parte dal km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di
delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale
Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia
verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina
Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine
provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del
Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa
Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i
comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora,
includendo S.Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la
statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi
devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val
di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale
tra Ponte Nizza e Val di Nizza per raggiungere il confine comunale
tra Ponte Nizza sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente
Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a
raggiungere la Cascina della Signora.
Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione
nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad
incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul
confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere ii confine
provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal
confine provinciale Pavia-Piacenza, sino al suo incontro con la
strada statale n. 10, per raggiungere alla strada provinciale
Bressana-Salice Terme, che incrocia al km 136 + 150 del comprensorio,
punto di partenza della delimitazione.
Nel territorio comunale di Ruino, incluso nella zona di produzione
sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine e' limitata ai
vini «Oltrepo' Pavese» Pinot Nero spumante, «Oltrepo' Pavese» Pinot
Grigio, «Oltrepo' Pavese» Riesling Italico, «Oltrepo' Pavese»
Riesling Renano e «Oltrepo' Pavese» Moscato, ottenuto dai vitigni
ammessi dall'art. 2.
La zona di produzione del vino «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco, insita
pure in quella maggiore dei vini «Oltrepo' Pavese», comprende i
territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano,
Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.
La zona di produzione del vino «Oltrepo» Pavese» Sangue di Giuda,
inserita anch'essa nell'area maggiore «Oltrepo' Pavese», e'
delimitata come segue: dalla strada statale n. 10 al km 162,700 segue
quale confine ad ovest la strada comunale per Bosnasco, Costa Monte
Fedele, Casa dei Rovati, Montu' Beccaria. Al bivio di questa, prima
dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle
frazioni: Ca' de Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora
per Cerisola, Donelasco e S. Maria della Versa.
Da qui scende a nord per la provinciale S. Maria-Stradella, sino
alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca
le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia, sino al ponte
del torrente Scuropasso in localita' Molino di Sacrista. Quindi
scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il
confine comunale tra Lino e Pietra de' Giorgi a comprendere per
intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud
della strada statale n. 10, che costituisce il confine nord sino al
km 162,700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.


Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo'
Pavese» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
le specifiche tradizionali caratteristiche e qualita'. I vigneti
devono essere posti su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben noleggiate, escludendo
comunque i fondi valle ed i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le
rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:
Prod. max Resa max
uva vino
--- ---
Oltrepo' Pavese rosso e riserva - rosso,
riserva e rosato . . . . . . . . . . . . . . 110 65%
Oltrepo' Pavese Buttafuoco . . . . . . . . . . 105 65%
Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda. . . . . . . . 105 65%
Oltrepo' Pavese Barbera. . . . . . . . . . . . 120 70%
Oltrepo' Pavese Bonarda. . . . . . . . . . . . 105 65%
Oltrepo' Pavese Riesling Italico . . . . . . . 110 65%
Oltrepo' Pavese Riesling Renano . . . . . . . 90 65%
Oltrepo' Pavese Cortese . . . . . . . . . . . 110 65%
Oltrepo' Pavese Moscato . . . . . . . . . . . 110 70%
Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato
in bianco) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 60%
Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato in
rosso e rosato). . . . . . . . . . . . . . . 100 65%
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in
bianco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 60%
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in
rosso e rosato). . . . . . . . . . . . . . . 100 65%
Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro
sopraelencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle
uve, perche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche,
l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone
comunicazione al MAF ed al comitato nazionale per la tutela della
denominazione di origine controllata ed agli organi di vigilanza.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.


Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona
di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia. E'
consentito inoltre che si effettuino, nell'intero territorio della
Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione e
spumantizzazione per la produzione dell'Oltrepo' Pavese delle
seguenti tipologie: Moscato, Riesling Italico, Riesling Renano, Pinot
Nero, Pinot Grigio, Cortese, Moscato Liquoroso.


Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2, la seguente gradazione alcoolica complessiva minima
naturale:
Gradi
---
Oltrepo' Pavese Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Oltrepo' Pavese Rosato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oltrepo' Pavese Rosso Riserva . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oltrepo' Pavese Buttafuoco . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda . . . . . . . . . . . . . . 12
Oltrepo' Pavese Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Oltrepo' Pavese Bonarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50
Oltrepo' Pavese Riesling Italico. . . . . . . . . . . . . . 10
Oltrepo' Pavese Riesling Renano . . . . . . . . . . . . . . 11
Oltrepo' Pavese Cortese . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oltrepo' Pavese Moscato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
Oltrepo' Pavese Moscato Liquoroso . . . . . . . . . . . . . 12
Oltrepo' Pavese Pinot Nero . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti Oltrepo' Pavese
Cortese, Oltrepo' Pavese Riesling Italico, Oltrepo' Pavese Riesling
Renano, Oltrepo' Pavese Moscato e Oltrepo' Pavese Pinot Nero, possono
tuttavia assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 9
gradi.
In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovra'
essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro rispettive caratteristiche.
La denominazione Oltrepo' Pavese Rosso Riserva e' riservata ai vini
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione.
Il vino a denominazione «Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda» non puo'
essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo
alla vendemmia.
Nella preparazione dei vini Oltrepo' Pavese spumanti: Pinot Nero,
Riesling Italico, Riesling Renano, Cortese e Moscato, deve essere
usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclavi o
bottiglia, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride
carbonica.
Per la spumantizzazione dell'Oltrepo' Pavese Pinot Nero con metodo
Champenois, l'elaborazione dovra' prevedere un periodo complessivo di
ventotto mesi dalla vendemmia, di cui diciotto sulle fecce, se
prodotto millesimato; e di diciotto mesi dalla vendemmia, di cui
dodici sulle fecce se non millisimato.
L'uso del termine rosato o rose' e' ammesso solo se il vino
presenta la corrispondente tonalita' di colore e se proviene da uve
rosse di cui all'art. 2.
Il vino «Oltrepo' Pavese Moscato Liquoroso», nei due tipi
dolce-naturale e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino
dolce naturale di Moscato, di cui al presente disciplinare.
Per il raggiungimento della gradazione alcoolica prevista al
consumo, al Moscato Liquoroso, e' ammessa l'aggiunta, prima, durante
e dopo la fermentazione, di alcool puro, acquavite, mosto
concentrato.


Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive piu'
rigorose concernenti zone piu' ristrette (sottozona) puo' essere
inserita nel disciplinare di produzione dell'Oltrepo' Pavese a
seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20%
della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale
di produzione delle uve per la denominazione della zona piu'
ristretta.
La domanda dovra' essere presentata secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
art. 6.


Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo
devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Oltrepo' Pavese Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico di corpo e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Oltrepo' Pavese Rosato:
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Oltrepo' Pavese Rosso Riserva:
colore: rosso rubino, con riflessi aranciati;
odore: profumo intenso, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Oltrepo' Pavese Buttafuoco:
colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto di corpo, talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda:
colore: rosso, rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno di corpo, frizzante naturale, tendente al dolce
(con residuo zuccherino non inferiore a 30 gr.l.);
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Oltrepo' Pavese Barbera:
colore: rosso, rubino intenso, limpido, brillante;
odore: vinoso e, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
sapore: secco sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e
talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Oltrepo' Pavese Bonarda:
colore: rosso, rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco o amabile, leggermente tannico fresco e talvolta
vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Oltrepo' Pavese Riesling ltalico:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25
gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Riesling Renano:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico gradevole;
sapore: secco, fresco gradevole, talvolta vivace o frizzante; per
lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25
gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Cortese:
colore: paglierino, chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morboso, fresco, piacevole e talvolta vivace; per
lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 20
gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Moscato:
colore: paglierino, giallognolo;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, gradevole vivace, per lo spumante il residuo
zuccherino non deve essere superiore a 50 gr.l.;
gradazione alcoolica svolta minima: gradi 5,5 se vivace, gradi 6
se spumante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Moscato Liquoroso (dolce-naturale/secco o dry):
colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico intenso;
sapore: dolce vellutato;
gradazione alcoolica:
tipo dolce-naturale 17,5/22° di alcool, con residuo zuccherino
non inferiore a 50 gr.l.;
tipo secco o dry 18/22° di alcool, con residuo zuccherino
massimo di 40 gr.l.;
per l'esportazione e' ammessa una gradazione alcoolica di 15°
svolti;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Oltrepo' Pavese Pinot Nero:
colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso
secondo il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi
bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti e con
residuo zuccherino non superiore a 10 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Pinot Nero Spumante Bianco e Rosato:
colore: paglierino piu' o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, talvolta fruttato;
sapore: fresco o di lievito, sapido con residuo zuccherino non
superiore a 15 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50; acidita'
totale: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio:
colore: paglierino piu' o meno intenso o leggermente ramato;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: fresco, secco, sapido, gradevole e talvolta vivace o
frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facolta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.


Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano da trarre in inganno
l'acquirente; nonche' la indicazione di nomi di fattorie e di vigneti
dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, cosi'
qualificato, e' stato ottenuto.
Per i vini «Oltrepo' Pavese Bonarda», «Oltrepo Pavese Sangue di
Giuda», «Oltrepo' Pavese Moscato» e' obbligatoria l'indicazione in
etichetta del termine «abboccato» o del termine «amabile», quando il
residuo zuccherino supera i 18 gr.l. ed il termine «dolce» quando il
residuo zuccherino supera i 50 grammi litro.
Per il tipo «Moscato Liquoroso» la specificazione liquoroso e'
facoltativa mentre e' altresi' obbligatoria la indicazione del tipo
secco o dry.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Oltrepo' Pavese puo'
essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il
vino deriva; tale indicazione e' obbligatoria per i tipi «Rosso
Riserva», «Sangue di Giuda» e «Buttafuoco».

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