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Brisighella Dop - Modifica Disciplinare di produzione - 2024

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Brisighella Dop

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Brisighella registrata come  denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione  del 1° luglio 1996.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 aprile 2024  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Brisighella» registrata come denominazione di origine protetta ai
sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1°
luglio 1996. (24A02254)

(GU n.105 del 7-5-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1°
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Brisighella»;
Vista la richiesta, presentata il 10 aprile 2024 dal Consorzio olio
DOP «Brisighella» di modifica temporanea dell'art. 6 del disciplinare
di produzione relativa alle caratteristiche al consumo ed in
particolare la % dell'acido oleico che viene chiesto passi da ≥ 74% a
≥ 71%;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1430 del 28 agosto e il decreto del Ministero dell'agricoltura della
sovranita' alimentare e delle foreste del 12 settembre 2024 che hanno
accertato gli eventi calamitosi verificatisi nell'intera Provincia di
Ravenna e in numerosi comuni della Provincia di Forli-Cesena, in
un'area comprendente l'intera zona di produzione della DOP
Brisighella;
Vista il provvedimento della Regione Emilia-Romagna che del 16
aprile 2024 e la relazione dell'Agenzia prevenzione ambiente energia
dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro Meteo Clima in cui si evidenzia
l'anomalo andamento stagionale dell'anno 2023 con un eccesso di
piovosita' in fase di prefioritura e una successiva stagione estiva
eccessivamente calda e siccitosa che ha portato un abbassamento del
valore medio dell'acido oleico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, prevede
che la percentuale dell'acido oleico deve essere da ≥ 74% e il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico
ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali della DOP «Brisighella»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Brisighella» ai sensi del citato art.
53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale.

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 e' cosi' modificato:

=====================================================================
| Testo in vigore | Testo modificato |
+=================================+=================================+
|Art. 6                                       |           Art. 6 |
|«L'olio di oliva                           |          «L'olio di oliva |
|extravergine a denominazione di |extravergine a denominazione di |
|origine controllata "Brisighella"   |origine controllata "Brisighella"|
|all'atto dell'immissione al            |all'atto dell'immissione al |
|consumo, deve rispondere alle    |consumo, deve rispondere alle |
|seguenti caratteristiche: [...]      |seguenti caratteristiche: [...] |
|Acido Oleico: ≥74 %»                |Acido Oleico: ≥71 %» |
+---------------------------------+---------------------------------+

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Brisighella» e' temporanea e ha validita' per l'annata olivicola
2023.
Il presente decreto, recante la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione «Brisighella», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste.

Roma, 19 aprile 2024

Il dirigente: Cafiero

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