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Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022

Pubblicato da disciplinare
Categoria : News Argomenti : pesca, tonno rosso, campagna

Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2022  

Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022. (22A02795)

(GU n.109 del 11-5-2022)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del
tonno rosso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004),
recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno;
Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018),
recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il
triennio 2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, recante
ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, recante
l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di
cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019;
Vista la nota n. 125738 del 17 marzo 2022, recante disposizioni per
la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per
l'anno 2022;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un
piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 302/2009;
Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le
misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella
zona della convenzione della Commissione internazionale per la
conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE)
n. 520/2007;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante un Piano
pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno
rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, recante modifiche formali
alla precedente n. 19-04;
Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019,
recante, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del
richiamato regolamento (UE) 2016/1627, al fine di adeguarli alle
previsioni delle suddette norme internazionali;
Visto il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 21/1
del 31 gennaio 2022, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte
degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno
rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2022,
confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.745,34
tonnellate;
Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2022) trasmesso
alla Commissione europea, in data 8 febbraio 2022, con il quale
questa Amministrazione, in ragione della sostanziale invarianza
(rispetto al 2021) del richiamato contingente nazionale di cattura
assegnato per il 2022, ha richiesto, nel rispetto dei suddetti
obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di
operatori autorizzabili, in ciascuno dei settori professionali, gia'
riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2021;
Considerato che, nell'ambito del negoziato unionale, finalizzato
alla definizione del Piano annuale di pesca e di capacita'
dell'Unione europea (2022), anche per la corrente annualita', e'
stata riconosciuta all'Italia, la possibilita' di autorizzare un
numero massimo di ventuno imbarcazioni, nel settore della
circuizione, di quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di
sei impianti, nel settore della tonnara fissa;
Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto contingente nazionale
di cattura definitivamente spettante all'Italia per il 2022, nonche'
delle risultanze del citato negoziato unionale, di poter confermare,
anche per la corrente annualita', tanto lo schema di ripartizione di
detto contingente, quanto la composizione quantitativa e qualitativa
dei settori nazionali autorizzati alla cattura bersaglio del tonno
rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)»e «tonnara
fissa (TRAP)», in virtu' delle rispettive configurazioni
storicamente, giuridicamente ed amministrativamente determinatesi;
Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter
- ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo
2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura
del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla
parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione
delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo
sistema di pesca;
Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di trasferimento dei
contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della
richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio n. 5123/2014;
Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019,
la Sezione Terza del Consiglio di Stato, preso atto anche delle
richiamate determinazioni assunte dall'Amministrazione nel corso
della campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzialmente
riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, n. 4000/2018 del 12 aprile 2018,
riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella
vigente normativa sovranazionale, anche al settore «tonnara fissa
(TRAP)» l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonche'
l'applicazione del medesimo meccanismo di flessibilita' attualmente
previsto per il settore «palangaro (LL)»;
Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza n. 13/2020 del 2
gennaio 2020, lo stesso Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio
di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimita' del criterio
di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale n. 235
del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente «storico» del 2018
(per gli impianti autorizzati fino a detta annualita'), nonche' la
suddivisione paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al
settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi impianti autorizzati a
decorrere dal 2019);
Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile
nella vigente normativa sovranazionale, di dover procedere,
unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale, alla
determinazione e conseguente attribuzione, anche per la corrente
campagna di pesca 2022, di contingenti individuali di cattura a
ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca bersaglio del tonno
rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»;
Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 della citata
raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento
(UE) 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in
materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento
della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero
che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale,
unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della
«piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w),
della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonche' al comma 1
dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio
2019);
Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-2019
evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto «indiviso
(UNCL)» e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi
accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra la fine del
mese di maggio e l'inizio del mese di giugno;
Considerato che entrambe le suddette modifiche in materia di
catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante
anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto
contingente «indiviso (UNCL)», con il conseguente e piu' che
potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini
temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso
non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori
autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica;
Considerato, altresi', che, in ragione delle loro caratteristiche
tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente
denominate «feluche» possono ricondursi, a pieno titolo, nella
definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma
internazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del
principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in
materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro
normativo sovranazionale di riferimento, confermando, anche per la
corrente annualita' 2022, l'incremento del predetto contingente
«indiviso (UNCL)» e la contestuale implementazione di un adeguato
sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa,
soprattutto nei casi in cui il calcolo della medesima sia consentito
su base annuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179,
recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre
2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che proroga la
fine dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022;
Ritenuto, pertanto, di non dover adottare alcuna misura urgente a
valere sulla corrente campagna di pesca 2022, ma di dover
ripristinare le disposizioni vigenti nel corso delle campagne di
pesca precedenti al 2020;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Il contingente complessivo di 4745,34 tonnellate,
definitivamente assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2022
e' ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito
indicato:

=====================================================================
| Sistema | % | Tonnellate |
+====================================+===========+==================+
|Circuizione (PS) | 72,729 | 3451,24 |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Palangaro (LL) | 13,283 | 630,32 |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Tonnara fissa (TRAP) | 8,280 | 392,91 |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 0,452 | 21,45 |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Quota non divisa (UNCL) | 5,256 | 249,42 |
+------------------------------------+-----------+------------------+

Art. 2

Sistema circuizione (PS)

1. Le unita' autorizzate, per la sola campagna di pesca 2022, alla
cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema «circuizione (PS)»,
con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono
riportate nell'Allegato 1.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1
sono determinate in proporzione al valore finale del contingente
complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o
modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge,
debitamente comunicate a questa Direzione generale.

Art. 3

Sistema palangaro (LL)

1. Le unita' autorizzate, per la sola campagna di pesca 2022, alla
pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «palangaro (LL)», con
indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono
riportate nell'Allegato 2.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1
sono determinate in proporzione al valore del contingente
complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o
modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge,
debitamente comunicate a questa Direzione generale.
3. A conferma di quanto stabilito con la propria nota n. 125738 del
17 marzo 2022, in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia'
catturati dalle unita' di cui al precedente comma 1, sono
direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai
rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel
richiamato Allegato 2.
4. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in
presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente
«indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i
presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in
sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al
precedente comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei
medesimi.

Art. 4

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati, per la sola campagna di pesca 2022,
alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa
(TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di
cattura, sono riportati nell'Allegato 3.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1
possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali
variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa
Direzione generale.
3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in
presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente
«indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i
presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in
sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui ai
precedenti commi 2 e 3, un margine di flessibilita' pari al 5% dei
medesimi.
4. I quantitativi eventualmente gia' catturati dagli impianti di
cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con
decorrenza dal primo gennaio 2022, ai rispettivi contingenti
individuali di cattura, come indicati nel richiamato Allegato 3.

Art. 5

Catture accessorie (BY-CATCH)

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto
direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la
percentuale ammessa, in sede di sbarco, dalle vigenti normative
sovranazionali e' pari al 20%, da calcolarsi esclusivamente sulla
base dei dati risultanti dal giornale di bordo (log book):
in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche
elencate nell'Allegato 1 al regolamento (UE) 2017/2107, in premessa
citato;
in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.
2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 e' consentito su base
annuale, nei seguenti casi:
per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, a
prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di
pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali
(articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia
di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e
della dichiarazione di sbarco;
per le altre imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della
«piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w),
della raccomandazione ICCAT 19-04, in premessa citata, ovvero al
comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio
2019, in premessa citato), a condizione che le stesse, a prescindere
dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti
disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n.
1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di
cattura e della dichiarazione di sbarco.
3. In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione
geografica delle catture accessorie, questa Direzione generale si
riserva la facolta', con ulteriore e successivo provvedimento, di
procedere all'eventuale ripartizione della consistenza residua del
contingente «indiviso (UNCL)», di cui al precedente art. 1, tra le
flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate feluche) che, non
autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano
complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella
giurisdizione di una determinata Direzione marittima.

Art. 6

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca
sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno
proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente,
mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre
2022.

Art. 7

Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti
diversi da quelli designati, di cui all'elenco gia' disponibile sul
sito web dell'ICCAT.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca,
si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti
codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati
negli elenchi di cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3.
2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto
di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi
di pesca differenti.
3. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai
precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti
normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno
rosso.
4. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo
pari a due annualita' consecutive, viene disposta, nei confronti
dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai
suddetti elenchi per i sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)».
5. La «tonnara fissa (TRAP)» e' considerata operativa quando pesca
almeno il 33% del contingente assegnatole annualmente. Agli operatori
delle «tonnare fisse (TRAP)» che risultano essere non operative per
un periodo pari a due annualita' consecutive viene revocata
l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano
definitivamente nella disponibilita' dell'Amministrazione. I tonni
pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere
oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo
spostamento verso la FARM di destinazione) entro trenta giorni
dall'ultima comunicazione di cattura.
6. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati,
qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema
«stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi
«circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle
attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del
contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente
non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato,
unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti
presupposti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al
contingente «indiviso (UNCL)».
7. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo, n. 357

 

Allegato 1

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato 2

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA PALANGARO (LL)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato 3

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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