Ghemme Docg - Modifica approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2025
Modifica del decreto 4 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della docg Ghemme
Disciplinari di produzione dei vini italiani Docg
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOCG
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
Modifica del decreto 4 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della docg Ghemme
I vini Docg Ghemme devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E’ consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia
I vini Docg Greco di Tufo sono bianchi ed ottenuti esclusivamente da uve Greco B: minimo 85%; Coda di Volpe bianca: massimo 15%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
La Docg Lison è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai.
Le uve destinate alla DOP Lison sono prodotte in provincia di Venezia, provincia di Treviso, provincia di Pordenone
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 31 gennaio 2025 (C/2025/605) e' stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana: denominazione di origine controllata e garantita - DOCG) dei vini «Montecucco Sangiovese», avvenuta con decreto ministeriale 12 aprile 2024, e successiva integrazione di cui al decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024 e n. 221 del 20 settembre 2024.
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Montecucco Sangiovese
I vini Docg Montecucco Sangiovese devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata provenienti da vigneti Sangiovese: minimo 90%.
La zona di produzione ricade all’interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, in provincia di Grosseto
Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Montefalco Sagrantino
La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco" Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.