Montefalco Sagrantino Docg -Riconoscimento e disciplinare - 1992
La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco" Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 1992
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Montefalco".
(GU n.269 del 14-11-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Montefalco" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Montefalco" corredata dal parere del
comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino
"Montefalco" Sagrantino e la relativa proposta di disciplinare di
produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 1992, n. 160;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che il vino a denominazione di origine controllata
"Montefalco" Sagrantino possiede i requisiti di particolare pregio di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 164 e che sussistono per esso
le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di
origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a
quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge 10 febbraio
1992, n. 164, concernente modalita' procedurali, dispone che il
riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione
delle rispettive zone di produzione vengano effettuati
contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di
produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco"
Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1979 e' riconosciuta come denominazione di origine
controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente
decreto il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Monfefalco" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre
1992.
Art. 2.
I quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino prodotto ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 che alla
predetta data del 1 novembre 1992 non abbiano ancora completato il
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 potranno
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla
vendemmia 1992 avra' ultimato il proprio periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai
requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e
garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma,
del successivo art. 3.
Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui
trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di
origine controllata.
Art. 3.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Montefalco" Sagrantino sfuso o imbottigliato che non abbia
ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che
intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2
devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle
frodi agro-alimentari i quantitativi stessi e le rispettive annate
onde stabilirne l'idoneita'.
I quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato
il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati
ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente
articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i
requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata
e garantita devono utilizzare la denominazione di origine
controllata.
Art. 4.
La denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979,
rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio.
Al vino a denominazione di origine controllata "Montefalco"
Sagrantino che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia'
confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacita' non
superiore a cinque litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui
il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avra' ultimato il
proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di
smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari,
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi.
Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino che i produttori intendano cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.
Art. 5.
Il vino "Montefalco" a denominazione di origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto
possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1992
Il Ministro: FONTANA
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco"
e' riservata al vino rosso "Montefalco" Sagrantino, nelle tipologie
secco e passito, che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montafalco"
e' riservata al vino di cui all'art. 1 ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti costituiti dal vitigno Sagrantino.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. "Montefalco"
devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che
comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco
e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel
Ritaldi e Giano dell'Umbria siti in provincia di Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine
comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q.
206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio
comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione,
percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la
strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di
delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando
successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto
fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351
in prossimita' Le Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada
Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di
Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C.
Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso
Rovicciano, quota 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C.
Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente
lungo una carrareccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e
toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' di
Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la
carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di
qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque,
raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di
Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530,
q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali
(q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa
imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di
delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la
carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409.
Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote
419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrareccia fino ad
incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in
direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in
prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di
delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389
raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le
quote 422, 431 e 435.
Da localita' Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la
carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest
fino in prossimita' di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in
prossimita' di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione
nord, passando per q. 322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano,
proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge
localita' Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per
q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede
verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che
discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso
tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C.
Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C.
Antica, q. 479, q. 451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue
oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per
S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge, quindi, q.
320, punto d'incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che
segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350,
382 e, poco oltre imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la
carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi
riprende la carrareccia che scende a q. 372 e q. 315. Di qui, la
linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo
l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a
raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia.
Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Dal Bastardo la
linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in
direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi, in direzione
nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote
257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C.
Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della
Puglia. Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione
nord, il Fosso Rubiantino toccando le quote 221, 226, 228 e, poco
oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a
raggiungere la carrareccia per Podere Torre Pomonte, in prossimita'
di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio
esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la
linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione
sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435,
Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini fino a
raggiungere il Fosso Castellara, in prossimita' della q. 470.
Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia
ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove
incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino, lungo il
quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550.
Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale
verso nord per circa 300 m. fino ad incontrare la carrareccia
esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere
q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Puccini e raggiunge,
superata q. 626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647.
Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo
aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione
raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest
fino in prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che
costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso,
lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio
dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in
prossimita' di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e
prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il Fosso di
Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la
carrareccia per la localita' Il Collaccio. La percorre in direzione
nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il Fosso
Rapace, in direzione nord, fino in prossimita' di Limigiano, punto di
confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a
q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est,
raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna.
Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino
in prossimita' di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre
fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la
carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q.
213, in prossimita' di Capro, riprende la Via Ducale che percorre
fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204
ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone. Da qui la linea di
delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di
incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-
ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivanti le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva, ammessa per la produzione del vino
D.O.C.G. "Montefalco", non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione
totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Le uve, di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono
assicurare al vino D.O.C.G. "Montefalco" Sagrantino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale
limite le uve destinate alla produzione della tipologia "Montefalco"
Sagrantino "passito", dopo appassimento devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 14%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito
territoriale dei comuni di Foligno e Spoleto e per il solo
invecchiamento nel comune di Marsciano in provincia di Perugia, a
condizione che si tratti di casi preesistenti d'aziende singole od
associate che gia' vinificano o invecchiano al momento dell'entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65%
per il "Montefalco" Sagrantino "secco" e al 45%, riferito allo stato
fresco dell'uva, per la tipologia "passito".
Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le
eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di
origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche,
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Montefalco" Sagrantino "secco" non puo' essere immesso al
consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di
almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
Il vino "Montefalco" Sagrantino "passito" non puo' essere immesso
al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di
almeno trenta mesi.
I periodi d'invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Il vino "Montefalco" Sagrantino secco, all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more
di rovo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino "Montefalco" Sagrantino passito, all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more
di rovo;
sapore: abboccato, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
residuo zuccherino minimo: 30 grammi/1;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 30 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Montefalco" Sagrantino, in deroga
alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare,
puo' figurare il nome del vitigno "Sagrantino" seguito dalla
specificazione "di Montefalco". In ogni caso il nome del vitigno deve
figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico
"Montefalco" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di
origine controllata e garantita" e pertanto non puo' essere
intercalato tra quest'ultima dicitura ed il nome "Montefalco";
inoltre il nome del vitigno "Sagrantino" deve figurare in etichetta
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine "Montefalco", della stessa evidenza e
riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione del vino D.O.C.G. "Montefalco" le
specificazioni di tipologia "secco" e "passito" devono figurare al di
sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e
garantita" ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori
a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco",
della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
E' vietato usare, assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Montefalco" qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "ex-
tra", "fine", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C.G.
"Montefalco" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Ai fini della utilizzazione della D.O.C.G., il vino "Montefalco",
ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/92, deve essere
sottoposto nella fase di produzione ed una analisi chimico fisica ed
organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase
precedente l'imbottigliamento secondo le norme all'uopo impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il vino a D.O.C.G. "Montefalco" deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita non superiore a 5
litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione
del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/92.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappi di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la
tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di
particolare pregio.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita "Montefalco", vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA
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