Franciacorta Docg - Proposta di modifica del disciplinare di produzione
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Docg Franciacorta
Disciplinari di produzione dei vini italiani Docg
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOCG
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Docg Franciacorta
I vini della Docg Franciacorta devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.
Per la produzione del “Franciacorta” Satèn non è consentito l’impiego delle uve Pinot nero.
La zona di produzione delle uve della Docg Franciacorta, ricade nei territori di alcuni comuni della provincia di Brescia.
La Docg Frascati Superiore, anche nella versione Riserva, deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
La zona di produzione nella provincia di Roma comprende tutto il territorio comunale di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
A partire dal 1 dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino Gattinara potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.
il vino a denominazione di origine controllata "Gattinara", possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;
Il vino Gattinara docg è ottenuto dal vitigno Nebbiolo (minimo 90%) , Vespolina ed Uva Rara (Bonarda di Gattinara) Denominazione storica che trae le proprie caratteristiche dal forte legame con il territorio , suolo e tradizioni; dal colore rosso granato con leggere sfumature di aranciato, profumo fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola, sapore asciutto, armonico con caratteristico fondo amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara (provincia di Vercelli)
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»
La Docg Gavi o Cortese di Gavi con la specificazione “tranquillo”, frizzante”, “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.
La zona di produzione delle uve atte a Gavi docg ricade nella Regione Piemonte e comprende in tutto o in parte il territorio di 11 comuni della provincia di Alessandria: parte del comune di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, l'intero territorio del comune di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, parte del comune di Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Ghemme, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 174 del 29 luglio 2025, e' approvata.
Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ghemme», avvenuta con decreto 4 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2025 e modificata con decreto 18 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 25 novembre 2025.