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Taurasi Docg - Pareref avorevole per ottenere il riconoscimento - 1992

Pubblicato da disciplinare
Taurasi

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della DOCG per il vino a DOC "Taurasi" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini  dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra  citato - il rispettivo disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di  riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Taurasi" e proposta del  relativo disciplinare di produzione.

(GU n.200 del 26-8-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita per il vino a denominazione di origine
controllata "Taurasi" ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Taurasi


Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" e'
riservata al vino rosso, gia' riconosciuto a denominazione di origine
controllata "Taurasi" con decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1970, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi", deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Aglianico, dall'85 al 100 per cento;
altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Avellino, massimo il 15 per cento.

Art. 3.
La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino "Taurasi",
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San
Mango sul Calore, Torre Le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di
Avellino.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Taurasi" devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o
comunque di giacitura ed esposizione adatte, con assoluta esclusione
di quelli impiantati su terreni di fondovalle umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata non deve
essere superiore a 100 quintali di uva.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione alla effettiva
estensione di terreno vitato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve purche' la produzione complessiva non superi del 20 per
cento i limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela dei vini d'origine.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
I superi delle uve e delle rese in vino, di cui al successivo art.
5, sono da classificarsi, se ne hanno le caratteristiche e rispondono
ai requisiti richiesti, fra i vini a denominazione di origine
controllata o da tavola, anche ad indicazione geografica.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Taurasi" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,50
per cento.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del territorio
della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati
secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da non
modificare le caratteristiche proprie del vino.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve
essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti
dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o con
mosti concentrati e rettificati anche provenienti da zone diverse da
quelle indicate nell'art. 3.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita "Taurasi" il vino deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno uno in
botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'annata
di produzione delle uve.
E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Taurasi"
piu' giovani ad identici "Taurasi" piu' vecchi, o viceversa, nella
misura massima del 15 per cento del volume cui e' effettuata
l'aggiunta.
In tal caso, in etichetta dovra' figurare il millesimo del vino
che concorre in misura preponderante.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70
per cento al primo travaso e non dovra' superare il 65 per cento dopo
il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 6.
Il vino "Taurasi" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rubino intenso, tendente al granato fino ad acquistare
riflessi arancioni con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, etereo, gradevole, piu' o meno intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con retrogusto
persistente;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l'acidita'
totale e l'estratto secco.

Art. 7.
Il vino "Taurasi", sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore ai quattro anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di
legno, puo' portare in etichetta, come specificazione aggiuntiva, la
dizione "riserva", purche' all'atto dell'immissione al consumo abbia
un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo del 12,50 per
cento.

Art. 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Taurasi" per
l'immissione al consumo, devono essere di forma bordolese, di vetro
scuro, chiuse con tappo di sughero, di capacita' compresa fra 350 cc
e 5 litri e munite del contrassegno di Stato previsto dalle norme.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi", ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovra'
essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dalla vigente
normativa.
E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle
bottiglie in maniera tale da trarre in inganno il consumatore o che
siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.
E' vietato usare, assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi", qualsiasi qualificazione
aggiuntiva, ivi compresi aggettivi quali extra, fine, scelto,
vecchio, selezionato e similari, non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e simili, purche'
non aventi significato laudativo e non traggano in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
zone, vigne, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di
produzione e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o
concedere l'uso delle indicazioni geografiche o toponomastiche di cui
al comma precedente, agli acquirenti dell'uva o del vino di quella
provenienza, dovranno provvedere alla vinificazione separata nonche'
a darne apposita specificata indicazione sulla denuncia annuale delle
uve, indicandone separatamente l'origine.
La stessa indicazione dovra' essere apposta anche su tutta la
documentazione di cantina, di trasporto e commercializzazione
prevista dalle leggi.
Presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Avellino e' istituito l'Albo degli imbottigliatori del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
anche con la indicazione degli imbottigliatori che confezionano per
la commercializzazione vino "Taurasi" accompagnato dalla indicazione
di una delle sottospecificazioni geografiche o toponomastiche di cui
sopra, nonche' della qualificazione riserva.

Art. 10.
Sulle bottiglie per l'immissione al consumo e sugli altri
recipienti per la commercializzazione intermedia, nonche' sui
relativi documenti di accompagnamento, del vino "Taurasi" deve sempre
figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di
produzione delle uve.

 

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