Terre Abruzzesi Igp o Terre d'Abruzzo Igp - modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2026
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 giugno 2026
Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo». (26A02939)
(GU n.137 del 16-6-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026
con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026,
n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n.
159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23
gennaio 2026, n. 33234, nonche' dalla direttiva dipartimentale 27
febbraio 2026, n. 98896;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 con il quale e'
stata conferita la protezione di cui all'art. 99 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terre
Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» (IGP);
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela
vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della Indicazione geografica protetta dei vini «Terre
Abruzzesi/Terre d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al
sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, presente
il rappresentante della Regione Abruzzo, nell'ambito della quale il
citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del
disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta dei
vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 80 del 7 aprile 2026, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Considerato che, in data 4 maggio 2026, il Consorzio di tutela vini
d'Abruzzo ha chiesto di prevedere la possibilita' di poter
classificare le produzioni derivanti della vendemmia 2025 relativa
alle IGT della Regione Abruzzo vigenti nell'anno 2025 come IGP Terre
Abruzzesi o Terre d'Abruzzo rosato con l'indicazione dei vitigni
oggetto di integrazione nella modifica pubblicata nella sora citata
Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2026, n. 80;
Vista la comunicazione, pervenuta in data 7 maggio 2026, della
Regione Abruzzo, con la quale la medesima, con riferimento alla nota
prot. n. 52 del 4 maggio 2026 del Consorzio tutela vini d'Abruzzo,
concernente la richiesta di modifica del disciplinare della IGP
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» relativamente alla tipologia
Rosato, e preso atto della richiesta formulata dal predetto
Consorzio, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 38, commi
1, 2 e 3, della legge n. 238/2016;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo»; che comporta una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda e successive
integrazioni, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati:
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026,
e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», consolidato
con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed
il relativo documento unico consolidato modificato figurano,
rispettivamente, negli ALLEGATI 1) e 2) al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2026/2027.
Inoltre, limitatamente alla produzione della tipologia «Terre
Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato con la specificazione del
vitigno, le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili anche ai
vini derivanti dalla vendemmia 2025 gia' rivendicati a una delle
seguenti indicazioni geografiche protette vigenti al momento della
rivendicazione: «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline
Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o
Histonium», «Terre di Chieti» e «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila»,
con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 2, comma 3,
dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», mediante
riclassificazione alla corrispondente tipologia «Terre Abruzzesi» o
«Terre d'Abruzzo» indicazione geografica protetta Rosato con la
specificazione del medesimo vitigno, purche' le relative partite
siano in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di
produzione e la relativa conformita' sia verificata dal competente
organismo di controllo.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», consolidato
con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 e' pubblicato
nella sezione «Qualita'» - «Indicazioni geografiche e specialita'
tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato altresi' nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato 1
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
(Indicazione geografica tipica) dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo»
Articolo 1.
Denominazione e vini
1. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti
tipologie, menzioni o specificazioni:
Categoria Vino:
bianco;
rosato;
rosso, anche novello;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bombino;
Cococciola;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Garganega;
Malvasia (Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o
Malvasia istriana);
Montonico;
Moscato bianco;
Mostosa;
Passerina;
Pecorino;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (Riesling renano e/o Riesling italico);
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Trebbiano (Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viogner;
Sauvignon Kretos;
Soreli;
Aglianico;
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet Volos;
Gaglioppo;
Maiolica;
Malbech;
Merlot;
Merlot Kanthus;
Pinot nero;
Primitivo;
Sangiovese;
Syrah;
l'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» e' altresi' riservata ai vini designati con la
specificazione di due, tre o quattro vitigni a bacca di colore
analogo tra quelli previsti al paragrafo precedente.
Categoria vino frizzante:
bianco frizzante;
rosato frizzante;
rosso frizzante.
Categoria vino ottenuto da uve appassite:
bianco passito;
rosso passito.
Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
1. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d'Abruzzo» bianchi, anche nelle categorie Vino frizzante e
Vino ottenuto da uve appassite; rossi, anche nelle categorie Vino
frizzante, Vino ottenuto da uve appassite e vino novello; e rosati,
anche nella categoria Vino frizzante, devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo.
2. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di uno dei vitigni
indicati all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.
3. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Maiolica, Merlot, Malbech, Pinot
grigio, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese e Syrah e' riservata ai
vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono
concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione
Abruzzo, fino a un massimo del 15%.
4. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» esclusivamente nelle tipologie bianco e rosso con la
specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi tra quelli
indicati all'art. 1 e' consentita a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
l'indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve
avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle
uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con l'Indicazione geografica protetta «Terre
Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» comprende l'intero territorio
amministrativo della Regione Abruzzo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche
qualitative delle uve
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona.
2. Per i vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi»
o «Terre d'Abruzzo» la produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:
tonnellate 26 per i vini bianchi;
tonnellate 24 per i vini rossi e rosati;
tonnellate 22 per le tipologie con la specificazione di
vitigno/i.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione
geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», seguita o
meno dal riferimento al vitigno di cui all'art. 1, devono assicurare
ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per i bianchi;
10% vol. per i rosati;
10% vol. per i rossi;
10,50% vol. per le specificazioni di vitigno/i;
10% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);
10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento).
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino ad
eccezione delle tipologie passito per le quali la resa in vino finito
dopo l'appassimento delle uve non deve essere superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare l'Indicazione geografica protetta.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione
geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» passito e'
consentito l'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei
metodi ammessi dalla vigente normativa. Le uve, al termine
dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non
inferiore a 16% vol.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d'Abruzzo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le
seguenti caratteristiche:
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco con o senza la
specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: predominanza di aromi fruttati e floreali piu' o meno
marcati a seconda dei vitigni, sentori di frutta a polpa bianca e
tropicale;
sapore: da secco ad abboccato, retrogusto prevalente di
frutta a polpa bianca e gialla, talora di fiori bianchi e gialli, di
buona persistenza e corposita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevolmente fruttato, con sentori di mela e frutta
tropicale;
sapore: da secco ad abboccato, minerale, retrogusto di frutta
a polpa bianca e tropicale, di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso con o senza la
specificazione del/i vitigno/i a bacca nera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: prevalenza di aromi fruttati piu' o meno marcati a
seconda dei vitigni, con sentori di amarena e piccoli frutti rossi
maturi, talora con note vegetali;
sapore: da secco ad abboccato, leggermente tannico,
retrogusto prevalente di frutti rossi maturi, di buona corposita' e
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, con sentori di amarena e piccoli frutti
rossi maturi;
sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti rossi, di
buona corposita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosato con o senza la
specificazione del/dei vitigno/vitigni a bacca nera e a bacca grigia
indicati all'art. 2, comma 3 primo periodo:
colore: rosa piu' o meno carico;
odore: prevalenza di aromi fruttati piu' o meno marcati a
seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note
vegetali e frutti tropicali;
sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie,
morbido, di buona corposita' e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosato frizzante:
spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante;
colore: rosa piu' o meno carico;
odore: prevalenza di aromi fruttati piu' o meno marcati a
seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note
vegetali e frutti tropicali;
sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie,
morbido, di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento;
odore: frutta dolce passita, cedro, albicocca e miele;
sapore: da secco a dolce, con sensazioni di frutta passita;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di
cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso Passito:
colore: rosso piu' o meno intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: frutta rossa matura, amarena, prugna e confetture;
sapore: da secco a dolce, di buona struttura, sentori di
frutta rossa appassita, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di
cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Novello:
colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;
odore: fruttato con sentori di ciliegia, mora e mirtillo;
sapore: fresco, sapori di frutti rossi, tannino morbido e
setoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minimo: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
2. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d'Abruzzo» con la specificazione del nome del vitigno,
all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra
specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare
le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Il colore del vino deve corrispondere al colore della bacca,
fatta eccezione per i vitigni a bacca nera che possono essere
vinificati in rosso ed in rosato ed al Pinot grigio che puo' essere
vinificato in bianco ed in rosato.
3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da
due o tre o quattro varieta', si fa riferimento ai parametri
descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla
varieta' presente in maggiore quantita'.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1. All'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d'Abruzzo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Provincia di Chieti.
La Provincia di Chieti e' costituita da una ampia fascia piu'
interna a confine con la Provincia de L'Aquila ed il Molise che puo'
considerarsi montuosa, e da un'ampia ed estesa fascia collinare
litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina
interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte
nord-occidentale sino ai piedi della Maiella e dei Monti Frentani. Le
colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di
natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e
Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi
pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso
interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti
all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella
grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa
ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura
sabbioso argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in
relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica e'
medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La
vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti,
e' indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che
determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da
fenomeni di erosione accelerata.
Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i
650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina
interna. Il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra ottobre e
dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e'
quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm).
Il clima e' di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi
estivi; le temperature medie sono comprese tra i 13°C del mese di
aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed
agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte,
favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano
condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei
grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel
periodo aprile-ottobre, e' compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree piu'
interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che
garantiscono la maturazione ottimale sia delle varieta' precoci quali
Chardonnay, Pinot, Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino,
Trebbiano, Malvasia, sia di quelle piu' tardive come Cococciola,
Falanghina e Montepulciano e Montonico.
Provincia de L'Aquila.
La Provincia de L'Aquila presenta la morfologia tipica delle zone
montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare
nella parte piu' interna in corrispondenza della dorsale appenninica,
con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e
recenti. Le montagne abruzzesi che caratterizzano la Provincia de
L'Aquila fanno parte della catena appenninica centromeridionale e
costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza,
altitudine e compattezza. La compattezza e l'imponenza di queste
montagne e' nell'ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente
calcari compatti ma anche calcari dolomitici, dove sono frequenti
fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a
deflusso discontinuo o mancante. La vite e' presente solo in alcune
aree, in particolare nelle cosiddette conche intermontane ed
alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana,
Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con sufficiente
contenuto di elementi nutritivi. Il clima e' in generale di tipo
temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature
medie annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C
nel mese di luglio.
Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno ed hanno
una equilibrata distribuzione nel corso dell'anno (dai 40 mm in
luglio-agosto ai 70 mm in novembre -dicembre).
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva
nel periodo aprile- ottobre, e' compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i
2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione
ottimale delle varieta' diffuse in loco (sia precoci che
medio-tardive).
Provincia di Pescara.
La Provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta
fascia piu' interna a confine con le altre tre province della regione
che puo' considerarsi montuosa, e' costituita da un'ampia ed estesa
fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine
da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e
della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli
bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonche' suoli bruni
mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il
25% ed esposti a meridione, e' indirizzata verso la viticoltura e
l'olivicoltura colture che determinano uno sfruttamento normale del
suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le
precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm
della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna.
Il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra ottobre e dicembre
(circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di
luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima e' di tipo temperato,
con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di
ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli
sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla
vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, cosi' come la
ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanita' delle
uve nonche' l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando
origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico
di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo
aprile-ottobre, e' compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree piu'
interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che
garantiscono la maturazione ottimale sia delle varieta' precoci quali
Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle
medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di
quelle tardive quali il Montepulciano.
Provincia di Teramo.
La Provincia di Teramo e' costituita da un'ampia ed estesa fascia
collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che
si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte
centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte settentrionale.
La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con
intercalazioni piu' sciolte nella parte litoranea, con pendenze in
genere piuttosto contenute e buone esposizioni, e' indirizzata verso
la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno
sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di
erosione accelerata.
Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i
600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina
interna. La piovosita' e ben distribuita nel corso dell'anno, con un
periodo piu' piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa
70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di luglio
(intorno ai 40 mm). Il clima e' di tipo temperato caldo, con
temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre,
con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.
Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite
dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga,
cosi' come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per
la sanita' delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei
grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel
periodo aprileottobre, e' compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree piu'
interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano
la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in
zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli
a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino e la Passerina, a
quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese,
come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123
a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua
vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino
della zona adriatica e scriveva che Annibale «...attraversati e
devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonche' dei Marrucini e
dei Frentani (attuale Provincia di Chieti), si diresse nella sua
marcia verso la Iapigia» ossia la Puglia.
Ancor prima per la Provincia de l'Aquila, trova una fondamentale
testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a
Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17
d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
«Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra
piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole, quando
e' vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende
violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul
suolo morbido l'erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga
di Cerere, e ancor piu' di uva, qualche campo da' anche l'albero di
Pallade, l'ulivo, ...» (Amores, Libro secondo, XVII). Da allora sono
innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e
del vino nella regione abruzzese, in particolare a partire dal secolo
XIII. Infatti, nell'agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto
notarile che istituiva una «colleganza», un tipo di contratto
commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi
traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di produzione
di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente
prodotti all'epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che
rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti
dall'Archivio di Stato di Dubrovnik, l'antica Ragusa.
Un'ulteriore testimonianza dell'importanza della coltura della
vite, della vinificazione e del commercio del vino in Provincia di
Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed e' datata 1576, cosi'
come quella di fra' Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano
e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576)
e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella
sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: «Il Vasto: Terra deliziosa, che
gia' era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso,
rispetto agli alti monti che gli stanno alle spalle. Abbonda questa
terra di ogni bene, di pane, di carne, di pesce, e d'uova. Et il vino
ci e' in tanta copia che ciaschedun'anno se ne caricano assai barche
per Ischiavonia, per Vinezia e per altri luoghi. E con tutto che
siano vini preciosi, sono nondimeno per lo piu' del tempo a bonissimo
mercato". Ma in epoche piu' recenti possiamo ricordare la preziosa
opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante
di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata
nel 1897, i quali scrivono che nella Provincia di Chieti i vitigni
piu' diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la
Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il
Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera.
La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56%
rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi
che cotti e "in poca quantita', vini cerasuoli (cerasella)". Tra le
notizie storiche sulla vitivinicoltura abruzzese nel periodo compreso
fra le due guerre, va sicuramente ricordato un testo pubblicato dalla
Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di Chieti del 1934
dal titolo L'Arboricoltura e la Viticoltura nella Vallata del Sangro,
a cura del dottor Giuseppe Conte, cosi' come non puo' essere
dimenticato Mario Soldati (1906-1999), scrittore e regista di
grandissima stoffa, che nel suo libro Vino al Vino del 1977 descrive
in maniera straordinaria le peculiarita' della viticoltura di questa
regione. Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente
il prodotto al territorio, molto importante e' anche l'incidenza dei
fattori umani poiche', attraverso la definizione ed il miglioramento
di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere
prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicita'.
Base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione
dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati
nell'area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i
rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli
inizi degli anni '80 del novecento sia vitigni internazionali quali
Merlot e Cabernet sia vitigni autoctoni come Passerina, Pecorino.
Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura:
sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia a filare; i
sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la
migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in
funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la
gestione della chioma.
Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o
in rosso di vini tranquilli di una certa struttura, complessita' ed
armonia a cui oggi si sono aggiunte le pratiche di frizzantatura e
spumantizzazione con nuovi impianti tecnologici.
B) Informazioni sulla qualita' specifica del prodotto attribuibile
all'origine geografica e legame causale della qualita' specifica
con la zona geografica:
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria vino:
sia i vini rossi che quelli rosati presentano i sentori tipici
dei frutti rossi piu' o meno maturi, quali ciliegia e mora, talora
anche di vegetale e spezie; sono vini piuttosto complessi, di buona
acidita', con sapore che va dal secco fino all'abboccato; presentano
una buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza. I
vini bianchi si presentano freschi e profumati, con odori di frutta a
polpa bianca e tropicale nonche' di fiori; sono vini piuttosto
complessi dal punto di vista olfattivo, con buona persistenza, sapore
che puo' variare dal secco fino all'abboccato, talvolta con note
sapide e minerali. Sono vini di buona acidita', di grande eleganza e
finezza.
Le peculiari caratteristiche di questi vini derivano dalla
particolare orografia del territorio, caratterizzata da colline ampie
e soleggiate, che associata alla presenza del mare Adriatico ad est e
dei massicci del Gran Sasso a nord-ovest e della Maiella a sud-ovest,
che favorisce la formazione di significativi movimenti d'aria
(brezze), garantiscono condizioni ottimali per la sanita' delle uve e
per la loro maturazione. Si determinano cosi' le condizioni ottimali
per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli che danno origine
a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria vino frizzante:
i vini frizzanti, bianchi, rossi e rosati presentano una spuma
fine ed evanescente, sentori di frutta e fiori piuttosto persistenti,
con sapore che puo' variare dal secco fino all'abboccato, di buona
struttura acidica e complessita'. Le peculiari caratteristiche di
questi vini derivano dalla particolare orografia del territorio,
caratterizzata da colline ampie e soleggiate, che associata alla
presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a
nord-ovest e della Maiella a sud-ovest, che favorisce la formazione
di significativi movimenti d'aria (brezze), garantiscono condizioni
ottimali per la sanita' delle uve. Esse determinano le condizioni
ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando
origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria Vino ottenuto da
uve appassite:
i passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve locali
come il Trebbiano abruzzese e uve aromatiche della famiglia dei
Moscati e delle Malvasie. Si presentano di colore giallo tendente
all'ambrato, odore intenso di frutta matura, di miele, il sapore puo'
variare da secco a dolce, molto persistente. I passiti rossi,
prevalentemente prodotti con appassimento delle uve sulla pianta
(principalmente Montepulciano da solo o congiuntamente con vitigni
internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah), presentano
un colore rosso rubino tendente al granato; sono vini di buona
longevita', struttura, corpo, grande alcolicita'. La produzione di
questi vini e' limitata alle aree piu' soleggiate, ventilate ed
asciutte che garantiscono le migliori condizioni per l'ottenimento di
uve sane, surmature, ricche di zuccheri ma soprattutto ricche di
sostanze aromatiche che si ritrovano pienamente espresse nei vini che
ne derivano.
C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la
qualita' e le caratteristiche del prodotto essenzialmente
attribuibili all'ambiente geografico:
Categoria vino:
le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono
determinate principalmente delle particolari condizioni
pedo-climatiche della zona di produzione, che grazie al clima
temperato, ai terreni ben drenanti ma con buona disponibilita'
idrica, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la fase
di maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei
grappoli e permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore
zuccherino ed acidico. Questi parametri, unitamente alle
caratteristiche proprie delle varieta' coltivate, consentono di
ottener vini di grande qualita', con profili organolettici piuttosto
complessi, dalla spiccata tipicita', fortemente legati al territorio
ed al vitigno di provenienza.
Categoria vino frizzante:
le peculiarita' dei vini frizzanti sono il risultato della
combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di
produzione e dei fattori umani che hanno inciso sul potenziale
enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. Pertanto, vi
e' un forte legame causale tra la qualita' specifica dei prodotti e
l'origine geografica degli stessi.
Categoria vino ottenuto da uve appassite:
i vini passiti descritti, devono la loro piacevolezza alla
qualita' delle uve, alle condizioni pedoclimatiche ed alla
particolare orografia dell'area di produzione; in particolare, per
ottenere tale materia prima sono determinanti le marcate escursioni
termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli che
associate all'ottima ventilazione favoriscono la raccolta di uve sane
con un equilibrato quadro acido ed aromatico.
Pertanto, anche per questi vini vi e' un forte legame causale tra
qualita' specifica del prodotto ed origine geografica dei medesimi.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualita' S.p.a. - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare, Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma.
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it - e-mail:
vini.abruzzo@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - S.p.a. e' l'Organismo di controllo
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i
prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (G.U.
n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto ministeriale 3
marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2022).
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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