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Castagna del Monte Amiata Igp - Modifica del disciplinare 2026

Pubblicato da disciplinare
Castagna del Monte Amiata Igp

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna  del Monte Amiata», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2026.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 agosto 2026  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Castagna del Monte Amiata». (26A04041)

(GU n.190 del 18-8-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026,
con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse
umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche
individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva
dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lett. d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7
settembre 2000, con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;
Vista l'istanza presentata dall'Associazione per la valorizzazione
della castagna amiatina IGP intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Castagna del Monte Amiata» nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2026 con il quale e' stata
resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» ai
fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini
previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni
riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Castagna del Monte Amiata»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione della stessa modifica ordinaria alla
Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2026.
2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico
consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte
Amiata» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 5 agosto 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CASTAGNA DEL MONTE AMIATA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Monte
Amiata» e' riservata alle castagne ottenute da castagneti da frutto
(Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo art.
2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a
fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte
nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare,
e riferibili alle varieta' correntemente conosciute come: marrone,
bastarda rossa, cecio.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
dimensioni: da grandi a medi come meglio definiti all'art. 8;
forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
colore: striature piu' scure alternate al color rossastro per
le varieta' marrone e bastarda rossa, color castagno per il cecio;
il colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce.
Aspetto dei frutti: sano, integro, con non oltre l'8% di frutti
deformati, con tracce di bacatura o di muffa.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» IGP, di
cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio
delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di Arcidosso, Castel
del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano, Semproniano e Sorano in Provincia di Grosseto e dei Comuni
di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in
Provincia di Siena.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,
gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali
sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita'
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate a controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Norme di produzione

Le condizioni ambientali dei castagneti destinati alla produzione
della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali
della zona. Sono pertanto da considerarsi idonei i castagneti da
frutto siti nella zona di cui all'art. 3, coltivati in terreni
derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque
a prevalente o abbondante componente silicea, atti cosi' a conferire
al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di
potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso
tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti.
Per l'iscrizione dei castagneti al circuito di controllo la
scadenza e' entro il 31 luglio dell'anno di cui si fara' la raccolta.
La densita' di piante ad ettaro sara' di massimo 180.
E' consentito l'utilizzo di fertilizzanti e di trattamenti
fitosanitari, purche' ammessi o secondo il metodo biologico di cui
alle norme europee o secondo il metodo integrato di cui alla
disciplina approvata dalla Regione Toscana con legge regionale n. 25
del 1999.
La raccolta potra' essere effettuata a mano o con mezzi meccanici
idonei tali da salvaguardare l'integrita' del prodotto. La raccolta
dei frutti deve avvenire tra settembre e novembre di ogni anno.
La resa produttiva ad ettaro e' al massimo pari a Kg 3.000 di
frutti; per i castagneti con una densita' inferiore a 60 piante per
ettaro non e' consentita una resa produttiva superiore a Kg 50 per
pianta.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento,
conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del
territorio di produzione cosi' come delimitato all'art. 3.
Il prodotto puo' essere messo in commercio tal quale. Se
conservato, la conservazione puo' essere fatta in celle frigorifere,
eventualmente in atmosfera controllata, oppure surgelato. I frutti
possono essere curati, per prolungarne la conservazione, che dovra'
essere fatta mediante cura in acqua fredda per non piu' di sette
giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione
con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza
aggiunta di nessun additivo.

Art. 6.

Legame

La coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre
avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche
particolarmente favorevoli. La maggior concentrazione degli impianti
di castagneto da frutto la si riscontra in ogni caso nelle zone
ovest/sud ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei
Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa
Fiora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.
Fin dal XIV secolo all'interno degli statuti delle Comunita'
dell'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo
sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla raccolta
dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo
energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio
delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica
autorizzazione rilasciata dalle autorita' del luogo e prevedevano
sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.
Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle
castagne, precisando il periodo di stretta competenza del
proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera.
Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno
successivo per consentire a tutti, anche ai piu' poveri, di poter
trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano
previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la
castagna e' stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte
di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.
Tale esigenza ha fatto si' che nella zona si sia consolidata nel
tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si e'
affermata la pratica della selezione di varieta' locali di castagno
adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della
redditivita' della produzione si sono altresi' diffuse le tecniche
per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione
gastronomica.
Inoltre, per la sua posizione geografica, l'area amiatina gode di
una particolare condizione che consente una produzione di qualita' in
anticipo sulle produzioni delle zone piu' settentrionali della
regione.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo del prodotto, fresco o surgelato, i
frutti devono appartenere esclusivamente ad una sola varieta' fra
quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra
loro le diverse varieta' che devono essere commercializzate in
confezioni per alimenti. Il confezionamento del prodotto deve
avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.
La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica
protetta (I.G.P.) deve essere confezionata in quantita' nominali non
inferiori a 0.5 chilogrammi. Dette confezioni devono essere chiuse e
sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza danneggiare la confezione.
E' altresi' consentita la vendita frazionata del prodotto
prelevato da confezioni etichettate secondo le disposizioni del
presente disciplinare ed esposte al pubblico, a condizione che detta
confezione sia collocata in specifico scomparto o recipiente recante,
bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni
definite dal presente disciplinare di produzione e che sia
contabilizzato il frazionato venduto.
L'etichettatura e' costituita da una etichetta inamovibile che
deve riportare le seguenti indicazioni:
a) Il logo della «Castagna del Monte Amiata», conformemente al
logo descritto nel presente articolo;
b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta
«Castagna del Monte Amiata», e' obbligatorio inserire nella
etichettatura il nome della varieta' delle castagne contenute nella
confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);
c) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori,
espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti ed essere
omogeneo per qualita', varieta' e il cui calibro risulti indicato in
etichetta come segue:
fino a 85 frutti per kg «frutto grande»;
oltre da 86 e fino a 95 frutti per kg «frutto medio».
Il prodotto che non rientra nelle due categorie precedenti, ma
che presenta le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare,
puo' fregiarsi della I.G.P «Castagna del Monte Amiata», ma non puo'
essere destinato al consumatore finale. Puo' essere utilizzato
esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o
trasformati. Il prodotto per tale destinazione dovra' essere
confezionato in appositi contenitori, anche di grandi dimensioni, in
ogni caso etichettati con caratteri leggibili e visibili su almeno
uno dei lati con la dicitura: «Castagna del Monte Amiata» I.G.P.
destinata alla trasformazione».
E' fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione
o aggettivazione aggiuntiva.
Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie
non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il
consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
Logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP.
Il logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP e' composto dal
disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va
sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone
scuro, l'ilo delle castagne e' colore giallo chiaro. Sullo sfondo
immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie
stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco.
Anche il contorno delle foglie e' colore marrone scuro come le
castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un'ombra di
colore marrone scuro.
Subito sotto il sopra descritto disegno vi e' la scritta in
corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna»
seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento
rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del
Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto
maiuscolo, colore marrone piu' chiaro, con dimensioni ridotte del 60%
e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».
Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle
etichette dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7,0 per la
larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un
quarto di quelle massime.
Colorimetria: i colori del logo sono «Colori Pantone»:
Marrone = 4975 C;
Giallo = 101 C;
Nero = Process Black C;
Verde = 383 C.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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