L’olio extra vergine di oliva Seggiano DOP deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti in alcuni comuni della provincia di grosseto costituiti per almeno l’85% da piante appartenenti alla cultivar Olivastra di Seggiano e un massimo del 15% da piante di altre varietà.
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Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta "Tergeste"
La denominazione di origine protetta "Tergeste" è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni: Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;
- Garbona, Leccino, Leccio del Como, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6
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Modifica del disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine Terra d'Otranto Dop agli articoli 2 (Varieta' di olivo) 4 (Caratteristiche di coltivazione) e 6 (Caratteristiche al consumo)
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L'olio DOP Terre di Siena e' prodotto in provincia di Siena con olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar presenti, a livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non inferiore all'85%: Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo.
Possono concorrere altre cultivar quali Pendolino, Maurino, Olivastra, Morchiaio, Pitursello, Americano, Arancino, Ciliegino, Filare, Gremignolo, Maremmano, Mignolo, Olivo Bufalo, in misura non superiore al 15%.
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Agroqualità SpA con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Val di Mazara”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.
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La dop Val di Mazara deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90% Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come "Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese" o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.
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Iscrizione della denominazione "Val di Mazara" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. - Disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine (evo) Val di Mazara
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L'olio di oliva evo Dop Val di Mazara all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»
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