La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2020
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001.
(20A05829)
(GU n.268 del 28-10-2020)
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L'IGP Marche e' riservata all'olio extravergine ottenuto da olive prodotte in molti comuni della Regione Marche. Le varieta' presenti negli oliveti che concorrono all'IGP Marche, senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono: Ascolana Tenera, Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia /Raggiola, Rosciola dei Colli Esini, Sargano di Fermo ....
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L’Olio Extravergine di Oliva Vulture DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare
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L'olio extra vergine di oliva Olio lucano IGP deve essere ottenuto dalle varieta' (da sole o congiuntamente:) Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino
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L'IGP Toscano, senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e loro sinonimi. Possono, inoltre, concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 5%
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Disciplinare di produzione della DOP «Riviera Ligure» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160 del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del 19 giugno 2023.
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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La denominazione di origine protetta SABINA deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
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