Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Terre di Siena Dop - Disciplinare di produzione

Terre di Siena Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Terre di Siena

L'olio DOP Terre di Siena e' prodotto in provincia di Siena con olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar  presenti, a livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non inferiore all'85%: Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo.
Possono concorrere altre cultivar quali Pendolino, Maurino, Olivastra, Morchiaio, Pitursello,  Americano, Arancino, Ciliegino, Filare, Gremignolo, Maremmano, Mignolo, Olivo Bufalo, in misura  non superiore al 15%.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000  

Iscrizione della denominazione "Terre di Siena" nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette.

(GU n.11 del 15-1-2001)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroalimentari nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) numero 2446/2000 della
commissione del 6 novembre 2000, la denominazione "Terre di Siena",
riferita all'olio extravergine di oliva, e' iscritta quale
denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di
origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta
"Terre di Siena", affinche' le disposizioni contenute nei predetti
documenti siano accessibili per informazione erga-omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della denominazione di origine protetta "Terre di
Siena", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
2446/2000 del 6 novembre 2000.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
"Terre di Siena" possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di origine
protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n.
208/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 4 dicembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio

Allegato
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "TERRE DI SIENA" DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA 


Disciplinare di produzione


Art. 1
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) olio extravergine
di oliva "Terre di Siena", di seguito definito olio "Terre di Siena"
e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione e alle vigenti normative.


Art. 2.
L'olio "Terre di Siena" e' prodotto con olive provenienti da
almeno due delle seguenti cultivar presenti, a livello aziendale,
singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non
inferiore all'85%: Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo.
Possono concorrere altre cultivar quali Pendolino, Maurino,
Olivastra, Morchiaio, Pitursello, Americano, Arancino, Ciliegino,
Filare, Gremignolo, Maremmano, Mignolo, Olivo Bufalo, in misura non
superiore al 15%.


Art. 3.
Le olive destinate alla produzione dell'olio "Terre di Siena"
devono essere prodotte nei territori collinari della provincia di
Siena vocati alla produzione di olio con le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Abbadia S. Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa,
Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val
d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia,
Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli,
Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, S. Gimignano, S. Giovanni
d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille,
Torrita di Siena, Trequanda, Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi; di
questi due ultimi comuni viene escluso la parte nel territorio di
produzione del Chianti classico di cui al decreto ministeriale 31
luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9
settembre 1932. Tale zona esclusa e' cosi' delimitata in cartografia:
incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa
zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di
partenza quello in cui il confine fra le provincie di Siena ed Arezzo
viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole, in
comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il
Torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al Podere
Ciarpella, poi la mulattiera che porta al Podere Casa al Frate. Da
qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui,
seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una
carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga.
Risale detta strada sino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena
Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo
detto Fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi
per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea
virtuale passante per S. Lucia (quota 252-265) verso l'Arbia.
Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo
tra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine
della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena,
Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino
a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine
della provincia di Firenze, che segue fino presso il Podere Le Valli.
Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di
Cinciano, proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine
provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e
Barberino Val d'Elsa, poi il torrente Drove. Si segue quindi il
confine della zona del Chianti classico che coincide con quello
amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve
tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza
della descrizione di questa zona.


Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali della zona, piu' specificatamente gli oliveti
devono essere situati su terreni con idonee caratteristiche
pedo-agronomiche, privi di ristagni idrici e ben drenati, con
giacitura collinare, con esclusione delle aree di fondovalle;
La produzione di olive non puo' superare kg 30 a pianta, comunque
non puo' essere superiore a kg 12.000 per ettaro di olive.
Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del
comma precedente, potranno essere ammessi alla produzione dell'olio
"Terre di Siena" a partire dal terzo anno di vegetazione delle
piante.
La raccolta delle olive per la produzione dell'olio "Terre di
Siena" dovra' avere inizio a maturazione fisiologica o tecnologica
che in provincia di Siena si avverte da fine ottobre; pertanto potra'
iniziare dal mese di ottobre e dovra' terminare entro il 31 dicembre.
Deroghe oltre tale data potranno essere assentite, per particolari
eventi, dalla regione Toscana. Le olive devono essere raccolte
direttamente dalla pianta.


Art. 5.
L'olio "Terre di Siena", deve essere ottenuto esclusivamente con
olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 molite in
oleifici siti nel territorio di produzione descritto all'art. 3.
L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi
locali freschi e ventilati e per non piu' di tre giorni dalla
raccolta, evitando surriscaldamenti e fermentazioni.
Per il trasporto delle olive al frantoio e' vietato l'uso di
sacchi o balle al fine di evitare surriscaldamenti o fermentazioni.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 24 ore
successive dal conferimento ai frantoi. Le olive devono essere
sottoposte a preventivo lavaggio con acqua alla temperatura ambiente.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre olio che presenti le
caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non
puo' essere superiore al 22% in peso delle olive.


Art. 6.
L'olio "Terre di Siena", all'atto dell'imbottigliamento deve
rispondere alle seguenti caratteristiche analitiche-organolettiche:
colore: dal verde al giallo con variazioni cromatiche nel
tempo;
odore: fruttato;
gusto: con note di amaro e piccante;
acidita' max: 0,50%(espressa in acido oleico);
perossidi: valore max 12;
valori di K 232: max 2,20;
valori di K 270: max 0,20;
polifenoli totali: uguali o maggiori di 100 p.p.m.;
tenore di acido oleico: maggiore del 72%;
panel test: uguale o maggiore di 7.

Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
superiore, genuino. Sono ammessi riferimenti veritieri e
documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche, che facciano riferimento a comuni,
frazioni ed aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art 3. Sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso
di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di
altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
E' consentito l'uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie e castelli
solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive
raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima. E'
consentita l'indicazione dello stabilimento dove e' avvenuta
l'oleificazione o l'imbottigliamento. Deve figurare in etichetta in
caratteri chiari, indelebili, con colori di ampio contrasto rispetto
a quelli dell'etichetta la dizione olio extravergine di oliva "Terre
di Siena" denominazione di origine protetta e tale da poter essere
nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che
compaiono. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di
produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. I recipienti, ai
fini della immissione al consumo, devono essere in vetro di capacita'
non superiore a lt. 5 od in lamina metallica di capacita' di lt. 5.


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: art. 5
DOP (x) IGP ( )
Numero nazionale del fascicolo: 9/99
1. Autorita' competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
tel.: 06/4819968;
fax: 06/42013126.
2. Associazione richiedente:
2.1. Nome: consorzio volontario fitosanitario e di miglioramento
fondiario per la provincia di Siena;
2.2. Indirizzo: via della Sapienza, 8, 1 - 53100 Siena;
tel.: 0577/28280;
fax: 0577/28970;
2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: olio extra vergine di oliva classe 1.5.
4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui
all'art. 4, paragrafo 2).
4.1. Nome: "Terre di Siena".
4.2. Descrizione: l'olio "Terre di Siena" e' prodotto con le
olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar presenti, a
livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente
in misura non inferiore all'85%; Frantoio, Correggiolo, Moraiolo,
Leccino. Possono concorrere altre varieta' riconosciute in misura non
superiore al 15%. Le caratteristiche che il prodotto deve possedere
all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti:
a) acidita' (espressa in acido oleico) max 0,5%;
b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,2 e K270 max 0,2;
d) alto tenore di acido oleico >72%;
e) polifenoli totali: uguali o maggiori di 100 ppm Panel test:
uguale o maggiore di 7.
4.3. Zona geografica: la zona di produzione dell'olio "Terre di
Siena" comprende, nella provincia di Siena, i territori
amministrativi dei comuni Abbadia S. Salvatore, Asciano, Buoncovento,
Casole d'Elsa, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino,
Chiusi, Colle Vai d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni,
Monteroni d'Arbia, Monticiano, Mudo, Piancastagnaio, Pienza,
Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni,
S. Gimignano, S. Giovanni d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sarteano,
Siena, Sinalunga, Sovicille, Torritta di Siena, Treguanda,
Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi. Di questi due ultimi comuni
viene esclusa la parte nel territorio di produzione del "Chianti
Classico" di cui al decreto interministeriale del 31 luglio 1932
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209
del 9 settembre 1932. Sono 33 i comuni interessati alla denominazione
su un totale provinciale di 36, due di questi sono compresi solo in
parte.
L'esclusione e' dovuta, oltre alle consuetudini produttive e di
immagine diverse legate al vino "Chianti classico", a fattori
pedoclimatici diversi, cioe' tendenti al territorio "continentale",
piu' interno al vicino "appennino centrale".
Il territorio senese interessato alla denominazione si presenta
collinare con zone valline piu' o meno ampie dove si riscontrano
alvei di fiumi e torrenti di modeste dimensioni.
L'altimetria del territorio risulta compresa tra i 150 m e i
1750 m sul livello del mare del monte Amiata.
La zona di produzione occupa una superficie di circa 330.000
ettari di cui di cui il 50% rappresentato da boschi e pascoli e solo
14.000 ettari ad oliveto.
4.4. Prova dell'origine. La coltivazione dell'olivo nel
territorio senese ha certamente radici profonde. La pianta di olivo
si trova presente nelle opere d'arte e nelle pitture del tardo
medioevo. Anche scrittori e viaggiatori nei loro scritti documentano
la presenza dell'olivo tra le colline senesi. Grande importanza ha da
sempre assunto la coltivazione dell'olivo nel territorio senese tanto
Che E. Repetti, uomo di grande cultura incaricato dal Granduca di
Toscana, tra gli anni 1835-41, di visitare tutti i comuni del
Granducato onde fornire notizie storiche-economiche, sottolinea
quanto sia importante l'attivita' olivicola nei territori dei comuni
"senesi" sia per l'economia contadina, sia per l'aspetto
paesaggistico che per la tradizione.
4.5. Metodo di ottenimento. Modalita' di raccolta e
conservazione.
Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta.
L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi
locali freschi e ventilati e per non piu' di tre giorni dalla
raccolta evitando surriscaldamenti e fermentazioni. Per il trasporto
al frantoio e' vietato l'uso di sacchi o balle.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro
ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati
nell'ambito del territorio indicato nel punto 4c.
Modalita' di oleificazione e formazione delle partite.
L'estrazione dell'olio "Terre di Siena" deve essere fatta, dopo
lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi
meccanici e fisici leali e costanti atti a non modificare le
caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non
puo' essere superiore al 2% in peso delle olive.
Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la
produzione dell'olio "Terre di Siena", solo a partire dal terzo anno
dalla piantagione.
La produzione di olive non puo' superare 30 chilogrammi a pianta
e, comunque, non puo' essere superiore a 12.000 kg per ettaro.
L'olio "Terre di Siena" deve essere prodotto esclusivamente con
olive sane, ottenute secondo le piu' adeguate norme agronomiche,
staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni
anno.
L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata
nella etichettatura dell'olio "Terre di Siena".
L'olio "Terre di Siena" donera' essere confezionato nella zona di
produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con
quantita' nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da cinque
litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le
confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura
rompa il sigillo di garanzia.
4.6 Legame. Il prodotto deve le sue caratteristiche alle
particolari condizioni pedoclimatiche della regione. I terreni sono
riconducibili a due principali pedologie: quella calcareo-argillosa
ricca di scheletro e quella argillosa e sabbio-linosa. Trattasi,
generalmente, di terreno poco profondo, di recente formazione, con
struttura che va dall'argilloso-sabbioso al ciottoloso con medie
percentuali di argilla; chimicamente e' caratterizzato da modesta
quantita' di sostanza organica, ph subalcalino (<7,5), ben dotato di
cotioni scambiabili. La giacitura del territorio e' pressoche'
collinare spesso con pendenze rilevanti. Da cio' si evince che, in
provincia di Siena, le coltivazioni arboree (vite ed olivo) da secoli
hanno trovato il loro habitat piu' congeniale nella frazione
collinare calcareo-argillosa ricca di scheletro ed in quella
sabbio-limosa.
Il clima del territorio senese risponde alle caratteristiche
climatiche mediterranee con piovosita' media annuale di 700]800 mm.
La diversificazione delle temperature, invernali/estive, consentono
oltre ad un regolare andamento vegetativo anche un buon controllo ed
equilibrio ritopatologico, inoltre, la distanza dal clima marittimo
generalmente rende assente gli attacchi del verme (dacus oleae).
4.7. Struttura di controllo.
Nome: Agroqualita' S.r.l.;
Indirizzo: piazza Sallustio, 1, 1 - 00187 Roma.
4.8 Etichettatura: sulle etichette dei contenitori, oltre alle
normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve
essere riportata la dizione "olio extravergine di oliva "Terre di
Siena", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di
origine protetta" riportando evidente e con caratteri indelebili
l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di
produzione. E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute,
fattorie e castelli ed indicazioni toponomastiche che fanno
riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. E
consentita l'indicazione dello stabilimento dove e' avvenuta
l'oleificazione o l'imbottigliamento.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in
caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto
rispetto al colore dell'etichetta.
4.9. Condizioni nazionali: numero CE: IT/00109/99.10.01.
Data di ricevimento del fascicolo completo: 29 febbraio 2000.

 
 Tag : TERRE SIENA

Pdf Scarica documento su Terre di Siena Dop - Disciplinare di produzione

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Olio evo, Dop Igp Stg o con i tag Terre di Siena Dop, Terre di Siena, olio evo, olio, disciplinare



Nella stessa categoria