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Sardegna Dop - Controlli da Agroqualità SpA

Pubblicato da disciplinare
Sardegna Dop

Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37  del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Sardegna”, registrato in ambito Unione  europea con  Regolamento (CE) n.148 del 15 febbraio 2007, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia  Regionale per  la ricerca in agricoltura”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e  certificazione per  la medesima denominazione.

Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Sardegna” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in
ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n.148 della Commissione del 15 febbraio 2007 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Sardegna”,  riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca; 
Visto il decreto n. 15361 del 28 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in  agricoltura” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la  denominazione di origine protetta “Sardegna” riferita all’olio extravergine di oliva;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 4 novembre 2019,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota dell’11 ottobre 2022 con la quale il “Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Sardegna” ha individuato, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, “Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Sardegna”;
Considerato che con nota del 26 ottobre 2022, acquisita al protocollo con nota 552186 del 28/10/2022, “Agroqualità SpA” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata  modulistica e tariffario, per l’denominazione di origine protetta “Sardegna”;
Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto  conforme ed è stato trasmesso alla Regione Sardegna con nota n. 553308 del 28 ottobre 2022; 
Considerato che la data di scadenza della designazione ad “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura” è prevista il 3 novembre 2022, l’Amministrazione ha ritenuto, per ragione  di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il relativo  decreto di autorizzazione nei confronti di “Agroqualità SpA”;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo  ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento  (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Sardegna”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
1. L’organismo denominato “Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto DOP “Sardegna”, registrato in ambito Unione europea con  Regolamento (CE) n.148 del 15 febbraio 2007, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia Regionale per  la ricerca in agricoltura”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per  la medesima denominazione.
2. “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, dovrà rendere disponibile ad
“Agroqualità SpA” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine
protetta “Sardegna”.
3. Ad “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, spetta la parte dei proventi delle
tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Sardegna”, presentati da “Agroqualità SpA”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo  assenso dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.

4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 


Articolo 5
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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