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Val di Mazara Dop - Disciplinare

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Val di Mazara Dop - Disciplinare

Iscrizione della denominazione "Val di Mazara" nel registro delle denominazioni di origine protette  e delle indicazioni geografiche protette. -  Disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine (evo) Val di Mazara

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001  

Iscrizione della denominazione "Val di Mazara" nel registro delle denominazioni di origine protette  e delle indicazioni geografiche protette.

(GU n.73 del 28-3-2001)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroalimentari nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 138/01 della commissione
del 24 gennaio 2001, la denominazione "Val di Mazara", riferita
all'olio extravergine di oliva, e' iscritta quale denominazione di
origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto
dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblia italiana il disciplinare di produzione e la
scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta "Val di
Mazara", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa delle denominazione di origine protetta "Val di
Mazara", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
138/01 del 24 gennaio 2001.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Val
di Mazara" possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la menzione "denominazione di origine
protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma 13 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VAL DI MAZARA"

Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" e'
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve
essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o
congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla,
Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresi', concorrere in
misura non superiore al 10% altre varieta' presenti nella zona come
"Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese" o eventualmente
piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.


Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di origine controllata "Val di
Mazara" devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo
ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Palermo: tutti i comuni;
provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
La zona predetta e' delimitata in cartografia 1:25.000.


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti
situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto,
profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da
un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosita'
media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo
autunno-vernino.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare kg 8000
per ettaro negli oliveti specializzati.
4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima
non puo' superare i kg 6000 per ettaro.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra'
essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni
campagna oleicola.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento
devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Val di
Mazara" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti
rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati
sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidita'
relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15o.
6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi
alla raccolta.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test > = 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < = 11;
K232 < = 2,10;
K270 < = 0,15;
Delta K < = 0,005;
acido linolenico < = 0,9%;
acido linoleico < = 10%.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Val
di Mazara" da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.


Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione
di cui all'art. 3.
3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata "Val di
Mazara" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva
extravergine "Val di Mazara" ai fini dell'immissione al consumo non
devono essere di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda
stagnata.
7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE
ART. 5 - DOP(x) IGP.( )

Numero nazionale del fascicolo: 80
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20, I-00187 Roma;
tel.: (39-06) 4819968;
fax: (39-06) 42013126.
2. Associazione richiedente:
2.1. Nome: Assolivo [(Associazioni produttori olivicoli (PA)
und (TR)];
2.2. Indirizzo: via Generale Arimonti, 48, I-90143 Palermo;
2.3. Composizione: produttori - trasformatori.
3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Olio extra vergine di oliva.
4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, paragrafo 2):
4.1. Nome: "Val di Mazara";
4.2. Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti
caratteristiche chimiche ed organolettiche;
acidita' max 0,5%;

numero perossidi < o = 11,00 < o = Meg O /kg;
2

colore giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore fruttato vellutato con retrogusto dolce.
4.3. Zona geografica: la zona geografica comprende tutti i comuni
della provincia di Palermo e i seguenti comuni della provincia di
Agrigento: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
4.4. Prova dell'origine: le prime notizie fanno risalire la
diffusione dell'olivo come pianta domestica al tempo della
colonizzazione greca quando - stante alle testimonianze di Diodoro
Siculo, che ricorda gli Uliveti di Agrigento - il suo prodotto
acquisto' una notevole importanza economica e comincio' ad alimentare
una discreta esportazione soprattutto da Agrigento.
Attorno al XII secolo - secondo lo storico francese Henry Bresc -
vennero impiantati oliveti nelle colline di Cefalu', Conca d'Oro,
piana di Carini e di Partinico. Sempre nel palermitano per il
Trecento si ricordano l'uliveto del Chiaramonte a Passo di Rigano,
capace di una produzione di 300 quintali di olive, l'uliveto di
Giovanni de Frisello in contrada Sabucia e ancora l'Olivetum Magnum
del Monastero di Santa Caterina.
Fra il Quattro e il Cinquecento esistevano parecchi trappeti
(frantoi) a Palermo, mentre a Monreale, nelle cui campagne
l'olivicoltura appare abbastanza diffusa, gli abitanti lamentavano
nel 1516 di dover molire le olive nell'unico frantoio
dell'Arcivescovo, dove avvenivano, "e' fama notoria, li arrobbari et
vexaccioni".
Proprio a Monreale, nel 1538-1539, i Benedettini cedettero in
affitto un loro uliveto in contrada Costiera, impiantato da
pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d'olio, che equivalgono
a quintali 29,35.
"Val di Mazara" e' l'antico nome con cui era denominato il piu'
vasto dei compartimenti in cui era divisa la Sicilia nell'alto
medioevo e nell'eta' moderna. La zona delimitata dalla DOP "Val di
Mazara" comprende la parte piu' significativa del territorio
coincidente con quella parte della suddivisione amministrativa
dell'isola denominato appunto Val di Mazara.
Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e
a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un albo
debitamente attivato ed aggiornato.
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento sono
effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da
impianti ritenuti idonei ed iscritti in un albo apposito. L'organismo
di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici
richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli albi
e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della
filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i lotti di
prodotto.
4.5. Metodo dell'ottenimento: l'olio extra vergine di oliva Val
di Mazara e' prodotto da olive sane, staccate direttamente dalle
piante a mano ovvero meccanicamente e provenienti per almeno il 90%,
dalle varieta' Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola
congiuntamente o disgiuntamente. Possono, altresi', concorrere in
misura non superiore al 10% le altre varieta' presenti nella zona ed
in particolare "Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese". La
produzione di olive per ettaro non puo' essere superiore a 8000 kg
negli oliveti specializzati, con una resa in olio massima del 22%. La
raccolta delle olive inizia all'invaiatura e termina entro il
30 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte devono essere conservate
in recipienti rigidi ed aereati, fino alla fase di molitura, disposti
in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa
umidita' relativa e temperature massime di 15oC. La molitura delle
olive avviene entro due giorni dalla raccolta.
4.6 Legame: la produzione dell'olio di oliva nella zona in esame
ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle
attivita' commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del
Val di Mazara. L'affermazione dell'olivicoltura in questa zona e'
dovuta in gran parte all'ambiente pedoclimatico particolarmente
vocato alla coltivazione dell'olivo. Inoltre le varieta' presenti,
che si adattano perfettamente all'ambiente di coltivazione;
permettono di ottenere una produzione dotata di peculiari
caratteristiche qualitative.
Per quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del
prodotto, le stesse sono determinate da:
a) cultivar presenti esclusivamente nell'area interessata;
b) specifiche tecniche di coltivazione con particolare
riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio),
alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o
con l'ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.;
c) caratteristici aromi dell'olio ottenuto, che gli vengono
conferiti dalla presenza, ampiamente diffusa sul territorio
delimitato, di carciofeti, agrumenti e mandorleti;
d) caratteristiche di microclima e di morfologia dei terreni:
sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l., i
cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili,
asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo
subtropicale, semiasciutto, con una piovosita' media che supera i 500
mm/anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-inverno.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: Cermet - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc.
cons. ar. 1.
Indirizzo: via Aldo Moro, 22 - I-S. Lazzaro di Savena
(Bologna).
4.8. Etichettatura:
Olio extra vergine di oliva "Val di Mazara";
denominazione di origine controllata.
4.9. Condizioni nazionali: N.CE:IT/00061/97.12.22.
Data di ricevimento del fascicolo integrale: 25 novembre 1999.

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