Olio evo Toscano Igp - Modifica disciplinare 2022
Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva EVO IGP Toscano. La modifica si applica esclusivamente per l'annata olivicola 2022.
Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva EVO IGP Toscano. La modifica si applica esclusivamente per l'annata olivicola 2022.
Vista la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico e considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico
Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) Toscano, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2024.
Rettifica dell'allegato al provvedimento 27 agosto 2024 recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP Toscano
Rettifica del provvedimento 27 agosto 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP "Toscano"»
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP Toscana Olio di oliva extravergine
Articoli modificati
-articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.3 del documento unico relativo alla materia prima
-articolo 3 del disciplinare punto 4 del documento unico relativamente alla zona geografica
-articolo 4 punto 1 del disciplinare di produzione sul metodo di produzione
-articolo 4 punti 3 e 4 del disciplinare di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
-articolo 4 punti 5b e 5c del disciplinare relativamente alla difesa fitosasanitari
-articolo 4 punti 6 e 7 del disciplinare di produzione relativamente alle produzioni massime consentite e al periodo di raccolta
-articolo 4 del disciplinare di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
-articolo 6 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico relativamente alle descrizione del prodotto
-articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.6 del documento unico relativamente all'etichettatura
-articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.5 del documento unico relativamente al confezionamento
-articolo 9 del disciplinare di produzione relativo alla prova d'origine