Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2023.
Continua...
La zona Geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna. Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
Continua...
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Orvieto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1983) e decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del disciplinare medesimo
Continua...
La zona geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.
Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
Continua...
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 26 giugno 2025 (C/2025/3452) della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma», di cui al decreto 13 marzo 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione. Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (26 giugno 2025), la modifica ordinaria in oggetto e' applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.
Continua...
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Roma
Continua...
La Doc Roma è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“bianco”;
“rosso”
“rosso riserva”;
“rosato”;
“Romanella” spumante;
“Malvasia puntinata”;
“Bellone”.
La zona di produzione ricade nella Regione Lazio e comprende in parte il territorio della Provincia di Roma. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini con la menzione “classico”, comprende esclusivamente parte del territorio del comune di Roma.
Continua...
«Tarquinia» bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
«Tarquinia» rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%.
La zona di produzione : la provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;
la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano ....
Continua...
I vini di cui all'articolo 1, escluso la tipologia "spumante" devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Moscato di Terracina": minimo 85%.
Per la tipologia "spumante" la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di "Moscato di
Terracina".
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata
"Terracina" o "Moscato di Terracina" ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio
amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.
Continua...
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.
Continua...