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Orvieto Doc - Proposta Modifica al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Orvieto

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Orvieto,  riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31  agosto 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972  (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982  (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1983) e decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Orvieto".

(GU n.134 del 9-6-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Orvieto", riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 (Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto del Presidente della
Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo
1983) e decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Orvieto"


Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Orvieto" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2. - Il vino "Orvieto" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 65%;
Verdello: dal 15 al 25%;
Grechetto, Cannaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio),
Malvasia toscana globalmente: dal 20 al 35% di cui la Malvasia
toscana non piu' del 20%.
E' inoltre consentito, nella percentuale massima del 15%,
l'utilizzo di vitigni a bacca bianca non aromatici purche' gli stessi
siano raccomandati o autorizzati sia nella provincia di Terni che in
quella di Viterbo.


Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino "Orvieto"
devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte,
i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea,
Montecchio, Fabro Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione in
Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e
Porano.
Tale zona e' cosi' delimitata:
sulla strada che da Castel Viscardo conduce a monte Rubiaglio,
poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello
stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante
a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al
podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il
fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza
con il T. Paglia, in prossimita' della q. 164. Dal punto di
confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere
Molino prende, in direzione nord-est, la strada che porta alla
Borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano prende il
sentiero che conduce alla localita' Pratale (q. 360) e, proseguendo,
incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al
centro abitato ed alla uscita del medesimo segue la strada che, in
direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta
strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa
e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale;
discende lungo il medesimo ed all'altezza di q. 240 segue in
direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi
in direzione nord-ovest, prende il sentiero che passa per podere
Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a
q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in
direzione est fino a quota 222 in prossimita' di un corso d'acqua che
discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimita'
delle q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende
la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il
sentiero che in direzione nord passa per q. 324. S.C. Marco, procede
sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348
(Olivello), 359, 382,393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che
porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove
seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che
da Salci conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-
est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245
(S. Lazzaro); da qui' procede sulla strada statale Umbro-Casentinese
fino alla frazione di S. Maria; superato il centro abitato di S.
Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando
in prossimita' del Poderocchio il confine della provincia tra Peruria
e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino ad
incontrare al km 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71);
lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino
all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini
II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue
per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la
strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato
e prosegue verso Montegiove sino ad incontrare in localita' Ceppete
il R. della fonte dell'Olimpia affluente di destra del T. Sorre.
Segue questo corso d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud
sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T.
Chiani sino all'affluente in questi del fosso della Volpia q. 202. In
prossimita' della confluenza, sulla sponda opposta del T. Chiani
segue il sentiero che scende della confluenza, sulla sponda opposta
del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la
Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione
ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e
Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di
Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione
nord ed alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo
sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla.
Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a q. 544
la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest
discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del
cento abitato di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est,
passando per il podere S. Maria, Arriva al T. Chiani, lo attraversa e
sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraversa
il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la
contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada
che conduce a S. Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa
Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S.
Bartolomeo, da qui' prosegue verso sud per il sentiero che passa per
Casone, C. Nova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che
attraversa all'altezza di C. Bianca. Costeggiando il fosso della
Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale ragginge C. Bianca
(q. 382) e di qui', proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada
che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada
fino al bivio per S. Giorgio, prende la strda statale Orvietana (n.
79-bis), in direzione est ed in prossimita' del km 10 a q. 550 prende
la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello,
il Pegno, Pode. Grotte Bandrilli raggiunge Corbara; da qui' risale
verso nord per la strada che lambendo la localita' Prati ed
attraverso il poder Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue
questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi
il corso del fiume. In prossimita' del fosso Pianicello prende in
direzione nord il sentiero che attraversa la localita' Piantatella,
passa per la q. 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre
verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il
sentiero q. 380 e 390 e quindi piegando verso est raggiunge q. 457
dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro
abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il
limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione
fino al Tevere; risale il Tevere fino ad incontrare il fosso
Pasquarella, in prossimita' della confluenza di quest'ultimo prende
il sentiero che in direzione sud-ovest passa per le quote 304, 398,
460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola
dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella dei
Pazzi. Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte
dell'Argentario, superato di poco il ponte a quota 308, prende i
sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i podere Casanova e
le localita' S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace
sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada
che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e
superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera
sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad
incontrare per seguirla la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie
segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato
e passando per i P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la
strada che costeggia M. Civitelle e Poggio S. Biagio, sino ad
incrociare il fosso Porcianese discende lungo il medesimo e
successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel
Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di
Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la
strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che
attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che con-
duce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione
di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il
sentiero che passa tra le localita' Morro della Chiesa e Torriti.
Segue questo sentiero che attraversa il Rio Chiaro (q. 214) e
prosegue per le quote 252,299 sino a raggiungere in prossimita' del
km 8 la strada che da S. Michele in Teverina porta a Civitella
d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di
S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo,
Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre
sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al
di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso
nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71)
in prossimita' delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71
sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui' in linea retta verso ovest passa
per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni), fino a quota 530
sulla strada che attraverso Pian Rosato, porta a S. Quirico, segue
tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in
direzione ovest, porta a la Ceppa, al supera ed all'incrocio del
sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il
limite di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della
Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare i
sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e
514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui' prende il sentiero verso
nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero
fino a raggiungere la strada per pod.re Molare 2, prima di giungere
a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza
in prossimita' della cosi' detta Ripa che limita l'altopiano della
Piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa
per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera
passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada
di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.


Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigenti
destinati alla produzione del vino "Orvieto" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono petanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di
fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati.
L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100
ed i 500 metri s.l.m.
I sesti d'impianto le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' possibile comunque l'introduzione di sesti d'impianto e forme
di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Orvieto" non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di
coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino "Orvieto" devono
assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11 gradi.


Art. 5. - Le operazioni di vinificazione per il vino di cui
all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione delimitata nell'art. 3.
E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle forste,
su richiesta degli interessati, di consentire, ai fini della
denominazione di origine controllata "Orvieto", la vinificazione al
di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi
preesistenti di aziende singole e/o associate che gia' vinifichino al
momento dell'entrata in vigore della presente modifica al
disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
consentite dalle normative vigenti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%.


Art. 6. - Il vino "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: bianco paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato
fine delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco netto.


Art. 7. - L'uso della specificazione "Classico", in aggiunta alla
denominazione di origine controllata "Orvieto" e' riservato al
prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica
appresso indicata, vinificate nella stesa e, comunque, nell'ambito
dei comuni il cui territorio, in tutto o in parte, rientra nella zona
medesima.
Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, e' cosi'
delimitata:
Sulla destra del torrente Paglia: partendo dalla stazione di
Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte,
poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di
destra, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la cosi'
detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-
ovest) alla Piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte
del Marchese e di qui', seguendo la strada che conduce a Bagnoregio
sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo
confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in
Teverina, mantenendosi sempre sull'altipiano, torna veso nord
scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al
Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.
Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del
torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la
stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al
Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da
qui' tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S.
Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca
Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-
Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa
il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di
fronte a Salviano. Da Salviano, il confine e' segnato dal bosco che
riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui', per
il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso
di Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensi' nel Tevere, da
tale confluenza il confine risale il Tevere, fino ad incontrare la
delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).
In deroga il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo'
consentire la vinificazione del vino "Orvieto Classico" a quelle
aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della zona
classica e limitatamente alle uve "Orvieto Classico" prodotte e/o:
conferite, che dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve
della zona dell'"Orvieto Classico" nei cinque anni precedenti
l'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di
produzione.


Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata "Orvieto" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.


Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Orvieto" vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

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