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Orvieto Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Orvieto Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il  decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del  15 marzo 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 luglio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della doc Orvieto. (23A03936)

(GU n.163 del 14-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219
del 31 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» :
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
regione Umbria, su istanza del Consorzio Vino Orvieto con sede in
Orvieto (TR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Orvieto» , nel rispetto della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Umbria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Orvieto»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del
citato decretoministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica
del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2023, al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Orvieto» ed il relativo documento
unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto» cosi' come da ultimo modificato con il  decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche  ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del  15 marzo 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto», consolidato con le modifiche  ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente  negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «ORVIETO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Orvieto», ivi compresa
la sottozona Orvieto Classico anche nelle tipologie secco, abboccato,
amabile, dolce, superiore, vendemmia tardiva e muffa nobile e'
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La tipologia vendemmia tardiva puo' essere rivendicata
esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata
«Orvieto» e «Orvieto» Classico con la qualificazione superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti,
nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione
indicata a fianco di ciascuno di essi:
Trebbiano Toscano (Procanico) e Grechetto minimo 60%.
Possono concorrere altri vitigni di colore analogo idonei alla
coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino
a massimo 40%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite
per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e
successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente
disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

a) Le uve destinate alla, produzione dei vini «Orvieto» devono
essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i
territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea,
Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in
provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano,
Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Tale zona e' cosi' delimitata: sulla strada che da Castelviscardo
conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di
quest'ultimo e all'altezza dello stabilimento termale, il limite
segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino
all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi
la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in
direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimita'
della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il
podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord- est, la
strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad
incrociare il fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende
il sentiero che conduce alla localita' Pratale (q. 360) e,
proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla
medesima, sino al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la
strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e
prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q.
280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge
il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all'altezza di q.
240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo
raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa
per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue
quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea
retta in direzione est fino a q, 222 in prossimita' di un corso
d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in
prossimita' della q. 216.
Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada
che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero
che in direzione nord passa per q. 324, S. C.Marco, procede sempre
verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello),
359, 382, 393(Castel rosso) e 387, raggiunge la strada che porta a
Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo
la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci
conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso
sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240,
245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-
Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro
abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale
Umbro-Casentinese incrociando in prossimita' di Poderocchio il
confine delle provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine
in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada
statale Umbro-Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso
sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce
al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la
q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po
Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue
fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a
incontrare in localita' Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia,
affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino a
T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il
T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi
del Fosso della Volpia (q. 202). In prossimita' della confluenza
sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso
sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio(q. 290); e quindi
in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia
dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d'acqua
affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo
corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale,
risale quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta
a C.se Mealla.
Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q.
544 la strada statale Umbro-Casentinese 71 e in direzione sud-ovest
discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del
centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est,
passando per il podere Santa Maria arriva al T.Chiani, lo attraversa
e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T.Chiani,
attraverso il R.Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue
attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue
poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi,
all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione
sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero
che passa per Casone, C.Mova, C. dei Frati fino al fosso della
Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.
Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la
strada vicinale, raggiunge C.Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo,
si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della
Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio,
prende la strada statale Orvietana (n. 79- bis), in direzione est e
in prossimita' del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa
Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte
Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada
che lambendo la localita' Prati e attraverso il podere Ischia,
raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla
confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.
In prossimita' del fosso Pianicello prende in direzione nord il
sentiero che attraversa la localita' Piantatella, passa per la q.
245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al
podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e
390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la
strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende
lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine
della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere;
risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in
prossimita' della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che,
in direzione sud- ovest passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494,
attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S.
Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte
dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il
sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e
le localita' S.Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino
a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che
conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e
superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera
sino a incrociare il fosso della Bandita che discende sino a
incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.
Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato
questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue,
sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S.
Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il
medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua
confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del
fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo
incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale
strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella
che conduce a Civitella D'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in
direzione di Civitella d'Agliano e superato il km.24 prende verso
nord-ovest il sentiero che passa tra le localita' Morro della Chiesa
e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e
prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimita' del
km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella
d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di
S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo,
Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre
sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.
Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per
tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale
Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimita' delle Case Buonviaggio.
Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui
in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500
(S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato
porta a S.Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere
il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e
all'incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in
direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e
Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua
sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue
passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da
qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S.Antonio e
prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere
Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che
incrocia sino alla sua confluenza in prossimita' della cosi' detta
Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite
prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che
porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro
abitato; prosegue poi per la strada di Monte Rubiaglio fino alla
variante a valle dell'abitato.
b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione classico
devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica appresso
indicata.
Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, e'
cosi' delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza
del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del
torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato
Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel
Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui
incontra la cosi' detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico
sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.
La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui,
seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le
provincie di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino
all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina,
mantenendosi sempre sull'altopiano, torna verso nord scendendo a
valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco
dopo la confluenza del Paglia. Sulla sinistra del torrente Paglia: il
confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte
ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il
fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada
Ficulle- Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende
al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano
Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra
in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella,
Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il
fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da
Salviano il confine e' segnato dal bosco che riveste i terreni
cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano,
si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si
getta nel torrente Paglia bensi' nel Tevere, da tale confluenza il
confine risale il Tevere fino a incontrare la delimitazione descritta
per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4.

Norme per la viticultura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo
valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i
cento ed i cinquecento metri s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi non puo'
essere inferiore a 3.000 piante per ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare per il vino a denominazione di origine controllata
«Orvieto» 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di
origine controllata «Orvieto» con la qualificazione di superiore 8
tonnellate per ettaro.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva
in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere
superiore a 7 tonnellate per ettaro e per la tipologia Muffa Nobile
non deve essere superiore a 5 tonnellate per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Orvieto» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione
controllata «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol, mentre per la
tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11,00% vol.
Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia
Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo non inferiore al 13% vol e la data di inizio della
vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato
Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre.
Le uve destinate alla produzione della tipologia Muffa Nobile
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale non
inferiore a 16,00% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto»,
anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione,
anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art.
3, lettera a).
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, su richiesta degli interessati, di
consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini
della rivendicazione della denominazione di origine controllata
«Orvieto», anche nella tipologia superiore, le operazioni di
vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si
tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con
cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che
gia' vinificavano al momento dell'entrata in vigore del decreto
ministeriale 12 ottobre 1992.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione del vino a D.O.C. «Orvieto» classico, anche nella
tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione,
anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art.
3, lettera b), e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
compresi parzialmente in tale zona.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, su richiesta degli interessati, di
consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga
a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve
destinate alla produzione del vino «Orvieto» classico, anche nella
tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al
di fuori della predetta zona di vinificazione purche' dimostrino di
aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di
produzione del vino «Orvieto» classico, al momento dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o
stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.
E' altresi', in facolta' del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste di consentire, in deroga a
quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle
regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata,
l'affinamento e la dolcificazione dei vini «Orvieto» e «Orvieto»
classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e
dolce, a quelle aziende singole o associate purche' dimostrino di
avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuita'
nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto
ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle
regioni Umbria, Lazio e Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la resa massima dell'uva in
vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo
limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Per la tipologia Muffa Nobile la resa massima dell'uva in vino
finito non deve essere superiore al 60%, qualora superi questo
limite, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La qualifica superiore puo' essere usata per designare i vini
«Orvieto» e «Orvieto» classico provenienti da uve che abbiano un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell' 11,50% vol come
previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1°marzo
dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato
o amabile o dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini «Orvieto» con la qualificazione superiore all'atto
dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 12,00% vol.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: gradevole e profumato;
sapore: dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui
almeno 10,00% effettivi; acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva prima dell'imbottigliamento
puo' avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
Per la tipologia Muffa Nobile:
colore: giallo oro tendente, con l'invecchiamento, all'ambra;
odore: gradevole, profumato ed elegante, ricco ed untuoso;
sapore: dolce, lungo e di armoniosa morbidezza;
titolo alcolometrico svolto al consumo: minimo 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in tutte
le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in
recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di
legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine, controllata «Orvieto» la qualificazione «classico» e'
riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona
delimitata all'art. 3, lettera b), e vinificate nell'ambito della
relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente
disciplinare.
La qualificazione «classico» deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione «Orvieto».
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto»
«selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e'
consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome geografico piu'
ampio Umbria deve seguire la denominazione Orvieto ed essere
riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale
(Denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della
UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di
seguito indicate:
Orvieto
Denominazione di origine controllata o Denominazione di origine
protetta (oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata Orvieto e
Orvieto Classico, in tutte le loro tipologie, e' consentito
l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente
normativa in materia.
Per la denominazione Orvieto e Orvieto Classico e' obbligatorio
utilizzare contenitori in vetro fino a 3 litri.
E' consentito, per la sola denominazione di origine controllata
Orvieto, con l'esclusione della tipologia superiore, l'utilizzo di
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non
inferiore a 2 litri e non superiore a 10 litri.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti il legame
La zona geografica e' situata nell'ambiente collinare a sud ovest
dell'Umbria, fino all'alto Lazio. L'avvio dello stretto binomio
«coltivazione della vite-produzione di vino» pare risalire al X sec.
a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono
l'antica Velzna. Si ritiene, infatti, che proprio questa civilta'
abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era
favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando
vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato «a tre
piani». Nelle cantine l'uva si pigiava a livello del suolo ed il
mosto, attraverso apposite tubature di coccio, colava nei locali
sottostanti in cui fermentava. Dopo la svinatura, il vino si
trasferiva a un livello ancora piu' profondo, adatto per la
maturazione ed il lungo affinamento.
Questo sistema di gallerie sovrapposte, spesso ventilate dalle
bocche aperte sui costoni della rupe, garantiva sicuramente la
qualita' di un prodotto amabile, frizzante e molto piacevole,
soprattutto se confrontato con altri vini d'epoca.
Velzna conobbe un notevole prestigio tra l'VIII e il VI sec. a.C.
in virtu' della sua centralita' all'interno dell'Etruria che ne
facilito' lo sviluppo economico grazie agli scambi commerciali che
poteva intrattenere con gli altri centri. A tutto cio' fece riscontro
un analogo sviluppo sociale, urbanistico, artistico e demografico,
come e' ampiamente documentato dai numerosi ritrovamenti
archeologici. Il territorio in esame e' interessato da affioramenti
di una quindicina di formazioni geologiche le quali, sulla base di
analogie litogenetiche e petrografiche, nonche' in funzione del loro
comportamento quali substrati pedogenetici, possono essere cosi'
raggruppate (Calandra e Leccese, 2004):
Argille: argille ed argille sabbiose, anche di facies sublitorale
(pleistocene) che si rinvengono a Spinaretta, Decugnano , M.Largo,
S.Spirito, M. Cavallo, nonche' alla base della rupe di Orvieto ed a
valle degli abitati di Porano, Civitella del Lago e Rocca Ripesena.
Argille ed argille sabbiose, grigio-azzurre (pliocene medio
inferiore) presenti a Torre dell'Olfo, Poggio Montone, Poggio
Ciculetto, Poggio Lupo, Civitelle, ecc.;
Formazioni vulcaniche: colate laviche di varia natura (latiti,
trachibasalti, monoliti, nefriti, lecititi) e coni di scorie
riferibili alle manifestazioni eruttive finali degli apparati velini
settentrionali (Pleistocene) presenti a Palombaro, San Quirico e La
Guerciana. Colate piroclastiche di tipo tefritico-fonolitico degli
apparati vulsini (tufo litoide a scorie nere) di Porano e Bardano
(pleistocene). Colate laviche di varia natura (latiti, trachiti,
nefriti leuciti che, leucititi) riferibili alle manifestazioni
eruttive iniziali degli apparati vulsini settentrionali (pleistocene)
affioranti a Sugano, Canale Vecchio, Lo Spuntone, ecc. Tufi
stratificati degli apparati volsini costituiti da alternanze di
lapilli, tufi terrosi, pomici, ceneri. Tufiti con intercalazioni di
travertini, concrezioni travertinose e diatomiti (pleistocene)
particolarmente diffuse a Botto, Le Velette, Canale Nuovo,
Tordimente, S. Egidio, ecc.;
Alluvioni: alluvioni attuali, recenti e del terrazzo piu' basso
prevalentemente sabbio ciottolose (olocene), che coincidono con le
superfici di pianura presenti ai bordi dei fiumi Tevere e Paglia,
nonche' del torrente Romealla e dei fossi della Sala, di Calenna, di
Pogliano, ecc. Depositi alluvionale del terzo ordine dei terrazzi,
elevati da 5 a 15 metri circa sull'alveo attuale
(olocene-pleistocene) come quelli di Ponte Giulio e di Cardeto.
Depositi alluvionali del secondo e primo ordine dei terrazzi, elevati
da 15 a 50 metri circa sull'alveo attuale (pleistocene), come a
Pomontone ed alla Barca di Renaro;
Sabbie e conglomerati: sabbie gialle con livelli di conglomerati
talvolta cementati e di arenarie grossolane argonogene (pliocene
superiore-medio) come a S.Caterina, La Sbarra, Salviano e Caserlena.
Conglomerati poligenici di facies deltizia, sabbie e sabbie argillose
da salmastre a litorali (pliocene medio-inferiore) osservabili a
Monterubiaglio, S.Giovanni, Benano, Cerreto, Morrano e S. Bartolomeo.
Sabbie e sabbie argillose con livelli salmastri e con intercalazioni
di ciottolate fluvio-deltizio (pliocene superiore-inferiore)
riscontrabili a Murotondo, Castellunchio, Fainello, Osarella, Poggio
Canalini e Viceno.
Pluviometria: dall'analisi delle precipitazioni emerge, una
maggiore piovosita' in autunno, con il 35-36% delle piogge totali,
segue il trimestre invernale con il 26-27%, poi quello primaverile
con il 22-23% ed infine quello estivo con il 15-16%. Le piogge hanno
la massima intensita' in ottobre, con 102 mm e novembre con 107 mm.
Questi eventi, soprattutto in ottobre, possono arrecare disturbi alle
operazioni di vendemmia, ed in modo particolare in presenza di
vitigni tardivi e di vigneti esposti a nord. Al contrario, il periodo
estivo e' caratterizzato da scarse precipitazioni (luglio e agosto
con medie di 33 e 40 mm di pioggia) che, potenzialmente, possono
creare problemi di carenza idrica, soprattutto in alcune tipologie di
suolo (es. con scarsa capacita' di ritenzione idrica, con limitato
franco di coltivazione, ecc.), in ogni caso le precipitazioni medie
annue si attestano tra i 700 e i 1000mm di pioggia.
Termometria: i valori di temperatura dell'aria mostrano un
andamento sostanzialmente ordinario con i massimi termici in
corrispondenza dei mesi estivi ed i minimi in quelli invernali.
Picchi massimi di temperatura media dell'aria si hanno nei mesi di
luglio (23,7°C e 23,8°C) e di agosto (23,7°C e 24,1°C), cui seguono,
nel periodo di pre-vendemmia, temperature piu' basse rispetto alle
precedenti, che contribuiscono alla migliore evoluzione qualitativa
aromatica e polifenolica delle uve. I valori medi minimi di
temperatura sono riscontrati in gennaio (6,4°C a 5,5°C) e in dicembre
(6,7°C e 6,4°C).
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al
territorio. Ad Orvieto tutto profuma di uva e di vino perche' la
coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e
l'economia: vigneti curati si dispongono intorno alla rupe in un
disegno armonico dove le linee parallele dei filari si intersecano
con quelle ondulate delle colline. Per la citta', dunque, il vino e'
un'importante risorsa, una peculiarita' distintiva che si protrae
ininterrottamente nei secoli e a testimoniarlo sono l'archeologia,
l'arte, la storia, l'artigianato e la letteratura, tanto che la
produzione dell'Orvieto di qualita' e' stata apprezzata e celebrata
nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori.
Ma prima ancora delle parole, il ruolo fondamentale del vino
nella vita quotidiana e nei riti culturali di Orvieto e' attestato
negli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio (seconda
meta' del IV sec. a.C.) e nella ricca varieta' di ceramiche etrusche
e greche destinate alla conservazione, alla mescita e alla
degustazione della celebre bevanda. Gli affreschi della tomba Golini
I, conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto,
riproducono le fasi preparatorie del banchetto etrusco dove la
macellazione delle carni e l'accurata sistemazione delle bevande nei
recipienti e dei cibi sulle mense da parte dei servi - tra la frutta
si individua facilmente anche un grappolo d'uva - affiancano il
banchetto vero e proprio. L'incidenza dei fattori umani, nel corso
della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte
integrante del vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino Orvieto sono quelli
tradizionalmente coltivati nell'area geografica delimitata dall' ART.
3 del presente disciplinare ed in parte da vitigni catalogati idonei
nelle piattaforme ampelografiche regionali.
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare ( 77hl/ha per la tipologia base; 56hl/ha per
la tipologia superiore; 45,50hl/ha per la tipologia vendemmia
tardiva; 30hl/ha per la tipologia muffa nobile).
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionalmente
consolidate (Vinificazione-affinamento-dolcificazione) effettuate
nell'ambito della zona di produzione e comunque consentite dalle
normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La Doc Orvieto e' riservata ai vini bianchi nelle tipologie
Secco, Abboccato, Amabile, Dolce Superiore, Vendemmia Tardiva e Muffa
Nobile.
Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Per quanto riguarda le versioni, oggi predomina quella secca, ma
continua la tradizione della produzione di Orvieto abboccato, amabile
e dolce. Alcuni produttori ne elaborano eccellenti versioni da uve
sovra mature attaccate dalla muffa nobile, la Botrytis cinerea, che
gli conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. I mosti
che si ottengono sono quindi molto zuccherini, ricchi di glicerina
che conferisce al vino una particolare «untuosita'» con
concentrazione di tutti i componenti aromatici.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nel 264 a.C. la citta' di Orvieto fu completamente rasa al suolo
dai romani (ultima citta' etrusca da essi conquistata) e fu proibito
a tutti di risalire sull'acrocoro di tufo che tante battaglie era
costato a Roma. La smania distruttiva di Roma fu talmente esasperata
, poiche' nulla doveva ricordare la superba citta' che per secoli
aveva incarnato la potenza e la grandezza etrusca. Fu ribattezzata
dai romani col nome di Vol-Tinii (la citta' dei seguaci del Dio
Voltumnus sconfitto) che evolse poi a Volsinii. Passarono centinaia
di anni prima che, sulla rupe, la civilta' romana permise di creare
un nuovo insediamento abitato. Infatti, solo successivamente fu
identificata come Urbs-Vetus (citta' vecchia) e sembra perche' Roma
vi mandasse i suoi veterani a riposare. Da questo nome derivo' poi
Orbiveto, Orbeto ed infine l'attuale Orvieto. Nel corso della
denominazione romana essa conobbe un periodo di forte oblio dovuto al
fatto che venne isolata sull'alta rupe e decentrata rispetto alle
maggiori vie di comunicazione sia fluviale (porto fluviale di
Pagliano eretto per le ordinarie consegne alla Roma imperiale prima,
ed alla Curia romana nei successivi periodi cristiani) sia terrestre
(via Cassia e via Traiana Nova) non partecipando cosi' all'intensiva
vita economica dei centri del fondo valle.
La rinascita di Orvieto si lego' al momento del disgregamento
dell'Impero, perche' con le mutate condizioni politiche e di
sicurezza la citta' insieme agli altri centri di altura, acquisto' di
nuovo un ruolo decisivo su tutto il territorio, nel senso che le
ripetute e successive ondate di invasioni barbariche (Visigoti, Goti
e Longobardi) costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui colli ed
erigere un sistema di complesse fortificazioni. E' cosi' che, tra il
V e il VI secolo d.C., gli abitanti di Volsinii novi (attuale
Bolsena) ritornarono ad abitare nel loro vecchio insediamento dal
quale erano stati cacciati in eta' romana. La presenza dell'alta rupe
fu una garanzia sufficiente a difendere la citta' e a far nascere
tutto quell'insieme di borghi e castelli che tutt'ora delineano la
mappa del territorio e che hanno costituito il nucleo originario
degli attuali centri dell'Orvietano.
Con la diffusione del Cristianesimo, la nascita dei Comuni ed il
loro successivo assoggettamento allo Stato Pontificio non si
verificarono eventi di gran rilievo se non un gran turbine di lotte
interne e travagliate guerre politiche tra le varie famiglie di
nobili locali, il tutto sotto lecita regia della Chiesa. In effetti,
se da un lato il Papato mise in una condizione di lungo oblio la
zona, divenuta meta di villeggiatura di molti pontefici e cardinali,
e' anche vero che i Papi contribuirono in maniera consistente alla
fama ed all'apprezzamento dei vini di Orvieto. In particolare nel
Medioevo e nel Rinascimento fu uno dei vini preferiti alla corte
Pontificia, trovando tra i numerosi estimatori senza freni anche papa
Paolo III Farnese e papa Gregorio XVI.
Fino alla fine del '700 non si verificarono eventi di rilievo,
solo in seguito gli echi della rivoluzione francese determinarono un
certo risveglio culturale concretizzatosi nel 1860 con l'ammissione
di Orvieto nel Regno d'Italia, da qui poi si arriva ai giorni nostri.
Il vino orvietano, che fin dalle origini fu anche nero corposo,
si produceva in ogni dove, ampi e floridi appezzamenti vitati si
trovavano sulla stessa rupe, in orti di convivenze religiose dei
nobili e dei numerosi ortolani, coltivatori diretti in citta' fin dai
primordi del libero Comune. Tanto che la zona di piazza Cahen fino ad
oltre la chiesa dei Servi di Maria era denominata «vigna Grande» e
dietro il Duomo si apriva l'ampia zona coltivata a vigna. E'
opportuno sottolineare che molto prima dei filari la vite era
coltivata in alberata pratica diffusasi in tutta l'Etruria, che
consisteva nel coltivare il vitigno maritato a degli alberi vivi di
sostegno, come olmi, olivi e querce. Intorno alla meta' del XVII sec.
fu inserita la palizzata come sostegno delle viti, piantate, a
partire da allora intensivamente a filari.
Con riferimento all'introduzione del vino Orvieto DOC nella
tipologia «MUFFA NOBILE» si evidenzia che gia' nel 1933 il Prof.
Garavini nella descrizione del vino d'Orvieto cosi' detto «abboccato»
fa riferimento agli scrittori italiani di enologia e riporta che
alcuni ritenevano piu' gustoso l'Orvieto dei Sauterns mancando in
essi quel sapore di zolfo, che invece si riscontra quasi sempre in
questi ultimi.
Il riconoscimento della denominazione di origine controllata si
e' avuto con il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre
1971. Successivamente a seguito di svariate ricerche condotte
sull'adattabilita', sulle caratteristiche compositive dell'uva e
sulla qualita' dei vini ottenibili dai vitigni utilizzabili, e dopo
una attenta scelta anche in fase di assemblaggio (cioe' di blend),
sono state apportate svariati aggiornamenti e modifiche (Decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972; decreto del Presidente
della Repubblica 13 ottobre 1982; decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1987; decreto del Presidente della Repubblica
17 aprile 1990; decreto ministeriale 12 ottobre 1992; decreto
ministeriale 1° settembre 1997; decreto ministeriale 16 novembre
2000; decreto ministeriale 31 maggio 2001; decreto ministeriale 8
agosto 2003). L'ultimo aggiornamento del disciplinare di produzione
evidenzia l'importanza del vitigno Grechetto sulla composizione
qualitativa e sensoriale dei nuovi vini DOC Orvieto.
Sperimentazioni
La sperimentazione sui vitigni della DOC Orvieto e' stata
condotta nell'ambito di alcuni progetti di ricerca iniziati nel 1997
con lo studio per la caratterizzazione vitivinicola dell'area a DOC
«Orvieto classico» (Palliotti et al., 2004) e proseguiti con indagini
mirate presso svariate aziende vitivinicole orvietane. Il periodo che
ha interessato le osservazioni sia per il Grechetto che per il
Trebbiano toscano (Procanico) si riferiscono all'intervallo di tempo
compreso tra il 2004 ed il 2009.
Dai dati emerge la buona adattabilita' di entrambi questi vitigni
all'ambiente orvietano e, nonostante le differenti tipologie di suolo
presenti nel comprensorio, le produzioni ettariali sono consoni al
rispetto del disciplinare di produzione e la maturita' tecnologica
delle uve, salvo casi sporadici, risulta ottimale, cosi' come il pH
dei mosti che difficilmente supera il limite di 3,50, valori che
potrebbero compromettere la stabilita' delle masse e facilitare le
contaminazioni batteriche. Inoltre anche il contenuto in azoto
prontamente assimilabile dai lieviti (A.P.A.), dato dalla somma
dell'ammonio e degli aminoacidi liberi al netto della prolina,
raramente e' sceso al di sotto dei valori limite di 140-150 mg/l
(Bisson,1991). Al di sotto di tali valori accanto ad una
fermentazione potenzialmente irregolare si puo' ipotizzare anche una
riduzione nel conferimento di aromi primari, cioe' varietali (Bisson,
1991; Smart, 1991).
Conclusioni
L'area della DOC Orvieto e' suddivisa in «Orvieto classico» che
rappresenta la zona intorno alla Rupe ed il suo circondario ed in
«Orvieto», che la completa a nord e a sud.
L'analisi delle produzioni ottenute negli ultimi anni, sia di uva
che di vino, evidenzia una situazione stabile nel tempo con una media
di circa 130.000hl di vino prodotto ogni anno. Questo a testimonianza
di come l'uomo e' intervenuto sul territorio nel corso dei secoli per
il mantenimento del prodotto. Tramandando di generazione in
generazione le tradizionali tecniche di coltivazione che, grazie al
progresso scientifico e alla professionalita' degli operatori, a
contributo ad accrescere qualita' ed immagine dei vini di Orvieto.

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome: Valoritalia s.r.l.
Soc. per la Certificazione della qualita' e delle produzioni
vitivinicole Italiane s.r.l.

+------------------------------------------------+------------------+
| |Piazza Roma 10 |
| |14100 Asti Tel. |
|Indirizzo sede Direzione operativa |0141 - 436915 Fax |
|controlli regolamentati   |0141 - 34210  |
+------------------------------------------------+------------------+
| |Corso Cavour, 36 |
| |05018 Orvieto - TR|
| |Tel. 0763 - 343790|
|Indirizzo sede operativo  |Fax 0763 - 394980 |
+------------------------------------------------+------------------+

La Societa' Valoritalia S.r.l. e' l'organismo di controllo
autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n.
238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intero filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con decreto ministeriale 2 agosto 2018 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018) e
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15
marzo 2022).

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI
Orvieto
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
4. DESCRIZIONE DEI VINI:
DOC «Orvieto» Vino bianco, anche Superiore, Muffa Nobile e
Vendemmia Tardiva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso per vino e vino con
menzione Superiore, fino al dorato e tendente all'ambra con
l'invecchiamento per la Muffa Nobile. Odore: gradevole e delicato,
profumato ed elengante per Muffa nobile e Vendemmia tardiva. Sapore:
da secco con leggero retrogusto amarognolo a dolce per vino e vino
con menzione Superiore, dolce per Vendemmia tardiva e Muffa Nobile.
Dalle uve dei due vitigni predominanti la base ampelografica si
ottengono vini di colore giallo paglierino con delicati aromi
fruttati e di moderata acidita', sufficientemente alcolici. Tit. alc.
vol. tot. min. : da 11,50% vol Estratto:da 14 g/l del vino 20 g/l
della muffa nobile e vendemmia tardiva
 Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-----------------------------+
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol)  |   |
+---------------------------------+-----------------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol)  |   |
+---------------------------------+-----------------------------+
| | 4,5 in grammi per litro |
| Acidita' totale minima  |espresso in acido tartarico  |
+---------------------------------+-----------------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| millequivalenti per litro)  |   |
+---------------------------------+-----------------------------+
| Temore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro)  |   |
+---------------------------------+-----------------------------+

5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
5.1. PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
5.2. RESE MASSIME:
1. Orvieto 11,000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Orvieto Superiore 8,000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Orvieto Muffa Nobile 5,000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Orvieto Vendemmia Tardiva 7,000 chilogrammi di uve per ettaro
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
Le uve destinate alla, produzione dei vini "Orvieto" devono
essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i
territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea,
Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in
provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano,
Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Orvieto" designabile con la menzione "Classico"
devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica indicata nel
disciplinare di produzione.
7. VARIETA' DI UVE DA VINO
Grechetto B.
Trebbiano toscano B. - Procanico
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
DOC «Orvieto» Vino bianco, anche Superiore, Muffa Nobile e
Vendemmia Tardiva La zona e' situata in ambiente collinare a sud
ovest dell'Umbria, fino all'alto Lazio; l'area «Orvieto Classico»
rappresenta la zona intorno alla Rupe. Si ritiene che la civilta'
etrusca abbia intuito che la particolare costituzione del masso
tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del
vino. Predomina la versione secca, ma continua la tradizione della
produzione di vino abboccato, amabile e dolce; si elaborano anche
vini da uve sovra mature attaccate da Botrytis cinerea che conferisce
caratteri unici di concentrazione ed eleganza. Le tecniche di
coltivazione, e l'alta professionalita' degli operatori, ha
contributo ad accrescere l'immagine dei vini di Orvieto nel mondo.
9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA,
ALTRI REQUISITI)
Utilizzo del nome dell'area geografica piu' ampia «UMBRIA»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Orvieto», e'
consentito l'uso del nome geografico piu' ampio «Umbria». Il nome
geografico piu' ampio «Umbria» deve seguire la denominazione
«Orvieto» ed essere riportato al di sotto della menzione specifica
tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure
dall'espressione della UE (Denominazione di origine protetta),
secondo le successioni di seguito indicate:
Orvieto
Denominazione di origine controllata
o Denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/19814 .

 

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