Orvieto Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

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Orvieto Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il  decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del  15 marzo 2023.

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Orvieto Doc

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La zona geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio.  L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C.,  quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.
Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso  tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale  sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.

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Roma Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Roma, disciplinare, doc, dop, lazio, lazio-doc, roma, vino

La Doc Roma è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“bianco”;
“rosso”
“rosso riserva”;
“rosato”;
“Romanella” spumante;
“Malvasia puntinata”;
“Bellone”.

La zona di produzione ricade nella Regione Lazio e comprende in parte il territorio della Provincia di Roma. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini con la menzione “classico”, comprende esclusivamente parte del territorio del comune di Roma.

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Tarquinia Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Tarquinia, disciplinare, dop, doc, vino, lazio, roma, viterbo

«Tarquinia» bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
«Tarquinia» rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%.
La zona di produzione : la provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;
la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano ....

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Terracina o Moscato di Terracina Doc

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I vini di cui all'articolo 1, escluso la tipologia "spumante" devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Moscato di Terracina": minimo 85%.
Per la tipologia "spumante" la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di "Moscato di
Terracina".
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata
"Terracina" o "Moscato di Terracina" ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio
amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.

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Velletri Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1986

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Velletri, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma, latina
Velletri

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano  modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.

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Velletri Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Velletri, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma, latina

I vini Doc «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Velletri» bianco: Malvasia (Malvasia bianca di candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%; Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.
«Velletri» rosso: Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%; Cesanese comune e/o d’Affile: minimo 10%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.

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Vignanello Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Vignanello, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, viterbo

I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.

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Zagarolo Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Zagarolo, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma

Il vino «Zagarolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%; Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni
Bellone e Bombino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
La zona di produzione del vino «Zagarolo» comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo in Provincia di Roma

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