Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Genazzano ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
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E' riconosciuta la doc Genazzano ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
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- Genazzano
Bianco: Malvasia di Candia (min. 85%).
Rosso: Ciliegiolo (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle provincie di Roma e Frosinone
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della regione Lazio.
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Marino
Malvasia di Candia o Malvasia del Lazio, Trebbiano Verde, Bellone, Greco, Bombino (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine “Marino” comprende l’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo
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Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Malvasia di Candia e/o Malvasia Puntinata (max. 70%), Trebbiano Toscano, Trebbiano Verde e Trebbiano Giallo (min. 30%)
La zona di produzione del vino «Montecompatri-Colonna» comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora in provincia di Roma
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Nettuno
Bianco: Bellone (dal 30% al 70%), Trebbiano Toscano (dal 30% al 50%).
Rosato: Sangiovese (min. 40%), Trebbiano Toscano (min. 40%).
Rosso: Merlot (dal 30% al 50%), Sangiovese (dal 30% al 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
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Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di Orvieto Doc conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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