Friuli Latisana
Bianco: Tocai Friulano (min. 60%), Chardonnay e/o Pinot Bianco (max. 30%) o Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Traminer Aromatico, Sauvignon, Malvasia, Riesling, Pinot Nero (min. 85%). Rosso e Rosato: Merlot (min. 60%), Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenere (max. 30%) o Refosco dal Peduncolo Rosso, Franconia (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualita’ di tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano Castions di Strada.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina».
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La doc «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco; Spumante (categoria V.S.); Spumante Metodo Classico; Ribolla gialla Spumante (categoria V.S.); Ribolla gialla Spumante metodo classico; Chardonnay; Friulano; Malvasia; Pinot bianco o Pinot blanc; Pinot grigio o Pinot gris; Riesling; Sauvignon o Sauvignon Blanc; Traminer aromatico;
Verduzzo friulano; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso; Rosso.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Grave del Friuli, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 26 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 giugno 1979) e decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1986), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Grave del Friuli, propone la modifica del disciplinare medesimo
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Latisana del Friuli, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5 novembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
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Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a doc Latisana del Friuli Pinot grigio previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione cosi' come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987, e' modificato nella misura del 15 per mille.
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Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini doc Lison Pramaggiore, relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013
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Lison-Pramaggiore
Bianco: Tai (dal 50% al 70%) o Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Nero, Sauvignon, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano (min. 85%).
Rosso: Merlot (dal 50% al 70%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Malbech,
Refosco dal Peduncolo Rosso (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc dei vini Prosecco, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
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