Friuli Latisana
Bianco: Tocai Friulano (min. 60%), Chardonnay e/o Pinot Bianco (max. 30%) o Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Traminer Aromatico, Sauvignon, Malvasia, Riesling, Pinot Nero (min. 85%). Rosso e Rosato: Merlot (min. 60%), Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenere (max. 30%) o Refosco dal Peduncolo Rosso, Franconia (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualita’ di tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano Castions di Strada.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Latisana del Friuli, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5 novembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
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Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a doc Latisana del Friuli Pinot grigio previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione cosi' come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987, e' modificato nella misura del 15 per mille.
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