Grave del Friuli Doc - Proposta modifica del disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Grave del Friuli, propone la modifica del disciplinare medesimo
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Grave del Friuli".
(GU n.103 del 5-5-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli",
propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Grave del Friuli"
Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Grave del
Friuli" e' riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Grave
del Friuli" bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la percentuale appresso
indicata:
Chardonnay e/o Pinot bianco: dal 30 al 40%;
vitigni a bacca bianca di cui al successivo comma quarto dal 60
al 70%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli"
rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la percentuale appresso indicata:
Cabernet franc e/o Sauvignon: dal 40 al 50%;
Refosco dal peduncolo rosso e/o Pinot nero: dal 40 al 50%;
Merlot fino ad un massimo del 20%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli"
rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la percentuale appresso indicata:
Merlot: dal 70 all'80%;
uve a bacca rossa di cui al successivo comma quarto, fino ad un
massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso,
e' riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno
il 90%.
Possono concorrere alla produzione anche le uve di varieta' di
analogo colore, classificate raccomandate o autorizzate nella zona di
produzione, presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.
La denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" con la
specificazione "Cabernet" puo' essere attribuita ai vini provenienti
da uve di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon in purezza
varietale di cui al comma 1, da soli o congiuntamente.
Tali vini possono essere ottenuti da uvaggio o tagli di mosti o
vini.
Art. 3. - Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione
di origine controllata "Grave del Friuli" devono essere prodotte
nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di
Udine e Pordenone come di seguito elencato:
in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano,
Bertiolo, Bicinicco, Bu'ia, Camino al Tagliamento, Campoformido,
Chio'pris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna,
Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano,
Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del
Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San
Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande,
Udine; ed in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bu'ttrio,
Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis,
Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano,
Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco,
Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa
Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; ed in
provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene,
Brugnera, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di
Pordenone, Roveredo al Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda,
San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento,
Sequalis, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola; ed in
parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budo'ia, Ca'neva, Castelnuovo
del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale
Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Travesio.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine
fra le province di Pordenone e Treviso, la delimitazione segue prima
verso ovest e poi verso nord, il confine delle province stesse
finche' oltrepassato Borgo Barozzi raggiunge la quota 279 in
localita' Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine
provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino ad
incontrare la strada che costeggia il castello di Caneva.
Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e
per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal,
raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la
mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di
delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord
l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le
quote 165, 113 e 134.
Proseguendo lungo questa per Polcenigo-S. Giovanni di Mezzo-S.
Lucia-Budoia-castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-
Marsuro-Cortina di Giaie-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per
deviare verso Casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria
Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale
Valcellina ed il ponte sul torrente Colvera, e da qui lungo la
provinciale per Fratta-FannaCavasso - Nuovo - Meduno - rio Maggiore -
Sottomonte - Toppo - Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e
borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo
punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino alla stazione
ferroviaria di Pinzano al Tagliamento. Da questa, attraverso il ponte
sul Tagliamento, lungo la strada che passa per S. Pietro-S. Giacomo
di Ragogna-Pignano, fino al bivio di S. Daniele del Friuli con la
strada statale di Alemagna (strada statale n. 463).
Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale,
attraversa Branzacco-S. Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C.
Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Tagoba
per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i C. Londero,
attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e
lungo questa fino ad incrociare la strada statale n. 356 che percorre
verso est per giungere all'abitato di Madonna ad ovest di Tarcento.
Dalla localita' Madonna la delimitazione segue la strada che porta
alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea
ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-
Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo,
sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il
corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est
lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad incontrare e seguire
la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la
linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di
trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est per Borgo Corfu', per discendere lungo la strada statale n.
356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano; da questo
punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord
della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone
verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa
delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al
suo raccordo con la strada statale n. 56.
La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-
est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano
raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano.
Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al
confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano,
piazzale Quattro Venti e S. Andrat. Scende lungo detto confine
provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di
Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trignano
Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada
di Trevignano-Melarolo-Merlano-S. Stefano Udinese per poi seguire
verso sud la strada statale n. 352 che attraversa S. Maria la Longa-
Meretto di Capitolo-Stazione ferroviaria di Palmanova fino al
congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo
l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-
Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C.le
Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino
all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un
breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino ad
incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale
fra i comuni di Casticas di Strada e Pocenia. Continua lungo il con-
fine amministrativo che limita escludendoli, i comuni di Pocenia,
Rivignano e Varmo.
Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in
provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune
di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi, quello del comune di
Fiume Veneto (includendolo) fino ad incontrare il fiume Sile
all'altezza del C. Marcuz.
Segue poi questo fiume verso sud fino ad intersecare il confine
amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino
al confine con la provincia di Treviso.
Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e
Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbiosi-argillosi, mentre sono
da escludere quelli umidi o freschi o di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' ammessa
come mezzo di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata,
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 2
e 3 non deve essere superiore:
a quintali 120 per Riesling renano, Sauvignon, Traminer
aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Pinot nero;
a quintali 130 per Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai
friulano, Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e
per i vini Bianco, Rosso e Rosato.
La resa ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
dovra' essere riportata ai limiti di cui al precedente attraverso
un'accurata cernita delle uve, purche' non superi del 20% i limiti
medesimi.
La regione Friuli, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite
inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, d'invecchiamento e di
spumantizzazione, ove previsti dal presente disciplinare di
produzione, debbono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito
che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:
dell'intero territorio delle province di Udine e Pordenone;
nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole',
Mansue', Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di
Treviso;
nei comuni di Portogruaro e Pramaggiore e Annone Veneto in
provincia di Venezia.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di:
9,5% vol. per le varieta' Tocai friulano;
10% vol. per tutte le altre varieta'.
La varieta' Pinot nero puo' essere vinificata in bianco per la
elaborazione del vino spumante di cui al successivo art. 6.
La resa massima dell'uva in vino per tutte le varieta' e tipologie
non deve essere superiore al 70%.
I vini tranquilli "Grave del Friuli" con nome di vitigno
provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di almeno un grado superiore ai limiti minimi
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le
corrispondenti varieta' e che siano immessi al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di almeno un grado superiore a
quelli previsti all'art. 6, possono portare in etichetta la menzione
"Superiore".
I vini rossi "Grave del Friuli" con nome di vitigno, di cui al
precedente art. 2, possono essere designati con la menzione "Riserva"
qualora siano stati invecchiati per almeno due anni e non utilizzino
la menzione "Superiore".
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello della vendemmia.
Il vino "Grave del Friuli" limitatamente alla tipologia "Rosso",
puo' essere designato con il termine "Novello".
I vini "Grave del Friuli" con la menzione dei vitigni
"Chardonnay", "Pinot bianco", "Verduzzo friulano" e nella tipologia
"Rosato", possono essere elaborati e commercializzati anche con la
qualificazione "frizzante".
I vini di cui al precedente comma debbono essere immessi al
consumo con un residuo zuccherino, espresso in grammi/litro:
tra i 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
non superiore a 10 per le altre qualita'.
La denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti
o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle
varieta' Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero.
E' consentita, nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco,
l'aggiunta di Pinot nero vinificato in bianco, fino ad un massimo del
15%, nonche' delle altre uve provenienti da vitigni a bacca bianca,
di cui all'art. 2, nel limite massimo del 10%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli"
spumante puo' esser posto in commercio nei tipi "extra brut" e
"brut".
Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Grave del
Friuli", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
"Grave del Friuli" Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole e fine;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Grave del Friuli" Rosso novello:
colore: rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: sapido, catatteristico e talvolta leggermente frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
zuccheri riduttori e residui: massimo 6 g/l;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Grave del Friuli" Rosato:
colore: rosato;
odore: fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita': 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Grave del Friuli" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Pinot bianco:
colore: chiaro con sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Pinot grigio:
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Riesling renano:
colore: paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Tocai friulano:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con lieve retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Traminer aromatico:
colore: paglierino;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: fine, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Verduzzo friuliano:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: profumo caratteristico;
sapore: lievemente tannico, asciutto, oppure morbido o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidita' totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Cabernet:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: caratteristico, armonico asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Grave del Friuli" Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine,
asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Grave del Friuli" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Grave del Friuli" Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Grave del Friuli" Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Grave del Friuli" Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Grave del Friuli" Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino chiaro brillante;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati per
l'acidita' totale e l'estratto.
Art. 7. - Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 2 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli",
con la menzione "Riserva" debbono essere presentati al consumo in
recipienti di capienza non superiore a 0,75 litri.
Sono tuttavia ammessi le bottiglie bordolesi da litri 1,5 ed i
recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni
celebrative.
« Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini
Torgiano rosso riserva Docg - Riduzione del limite minimo del titolo alcolometrico - 1992 »
